{"id":259135,"date":"2025-05-16T10:00:57","date_gmt":"2025-05-16T08:00:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=259135"},"modified":"2025-05-16T10:04:18","modified_gmt":"2025-05-16T08:04:18","slug":"ambulanze-ncc-le-imprese-funebri-potranno-offrire-trasporti-in-ambulanza-in-calabria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/ambulanze-ncc-le-imprese-funebri-potranno-offrire-trasporti-in-ambulanza-in-calabria\/","title":{"rendered":"Ambulanze NCC: le imprese funebri potranno offrire trasporti in ambulanza in Calabria"},"content":{"rendered":"<p>REGGIO CALABRIA \u2013 Una sentenza della Corte Costituzionale ristabilisce ordine e chiarezza sul tema dell\u2019uso delle ambulanze da parte delle agenzie funebri in Calabria, dopo anni di confusione normativa e interpretazioni divergenti. Con la <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:62\" rel=\"noopener\">sentenza n. 62 depositata il 29 aprile 2025<\/a>, la Consulta ha <a href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/calabria\/ncc-di-ambulanze-corte-costituzionale-boccia-le-norme-della-regione-calabria-su-divieti\">dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale<\/a> di una norma regionale calabrese che vietava alle imprese funebri di svolgere anche l\u2019attivit\u00e0 di trasporto in ambulanza. Al centro della vicenda c\u2019\u00e8 l\u2019articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 48\/2019, modificata nel 2023 dalla legge n. 38, che vietava espressamente alle imprese funebri di esercitare servizi di ambulanza. Una norma che, secondo la Corte, viola la libert\u00e0 di iniziativa economica privata e contrasta con il principio della concorrenza, come tutelato dagli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione.<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 stato sollevato dal TAR Calabria \u2013 Sezione di Reggio Calabria, sulla base delle argomentazioni presentate dall\u2019avvocata Annamaria Esposito, in rappresentanza di un\u2019impresa funebre calabrese. La Regione, nel difendere la legittimit\u00e0 della norma, aveva <strong>accusato l\u2019impresa ricorrente di operare abusivamente nel settore sanitario regionale<\/strong> (SSR) senza le dovute autorizzazioni, una tesi che la Consulta ha ritenuto infondata.<\/p>\n<h4>Ambulanze s\u00ec, ma con distinzioni: le autorizzazioni sono di competenza comunale<\/h4>\n<p>Secondo la Corte, le ambulanze NCC (noleggio con conducente) di tipo B, usate per il trasporto privato non sanitario, <strong>possono essere gestite anche da agenzie funebri, purch\u00e9 non operino all\u2019interno del sistema sanitario regionale<\/strong>. Le <strong>autorizzazioni<\/strong> per questi servizi \u2013 ha specificato la Corte \u2013 <strong>sono di competenza comunale<\/strong>, secondo l\u2019articolo 85, comma 3, del Codice della Strada, e non richiedono iscrizione presso le Camere di Commercio n\u00e9 la presenza di un direttore sanitario, trattandosi di servizi non sanitari.<\/p>\n<p>Diverso il discorso per i <strong>servizi sanitari pubblici<\/strong> (SSR): in questo caso, le imprese che intendono operare nel 118, nel trasporto sanitario d\u2019urgenza o nell\u2019elisoccorso, devono possedere specifiche autorizzazioni regionali, come previsto dal DCA 141\/2018. Questi servizi prevedono standard pi\u00f9 stringenti e non possono essere svolti da imprese funebri, proprio per evitare un conflitto di interesse e garantire la qualit\u00e0 dell\u2019assistenza.<\/p>\n<h4>Privato vs sanitario pubblico<\/h4>\n<p>La Corte ha sottolineato che il DCA 141\/2018 deve essere letto come uno strumento di regolazione interna del SSR, utile per evitare che imprese commerciali operanti \u201cprincipalmente nel settore funerario\u201d entrino nel sistema sanitario pubblico senza autorizzazioni idonee.<\/p>\n<p>Questo significa che:<br \/>\n&#8211; Le ambulanze private NCC possono operare liberamente al di fuori del SSR, anche se gestite da agenzie funebri;<br \/>\n&#8211; Se vogliono operare all\u2019interno del SSR, devono ottenere l\u2019autorizzazione sanitaria regionale e non possono contemporaneamente svolgere attivit\u00e0 funerarie.<\/p>\n<p>La pronuncia della Corte ha smontato il paradosso per cui un\u2019impresa, pur non operando nel SSR, veniva trattata come se ne facesse parte e, di conseguenza, sottoposta a obblighi e divieti non previsti per i servizi privati. In pratica, <strong>la Corte ha confermato che l\u2019attivit\u00e0 di trasporto in ambulanza non \u00e8 riservata esclusivamente agli operatori sanitari convenzionati<\/strong>, ma pu\u00f2 essere <strong>svolta anche da imprese private<\/strong>, con le sole autorizzazioni comunali, purch\u00e9 non si configuri come servizio sanitario pubblico.<\/p>\n<p>L\u2019associazione FunerCalabria, presieduta da Giuseppe Triolo, ha espresso soddisfazione per la sentenza, auspicando una revisione della normativa regionale e un confronto costruttivo con le istituzioni calabresi. \u201cOccorre una normativa chiara \u2013 ha dichiarato Triolo \u2013 che tuteli le imprese locali e i cittadini, nel rispetto delle competenze tra enti locali e Regione\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGGIO CALABRIA \u2013 Una sentenza della Corte Costituzionale ristabilisce ordine e chiarezza sul tema dell\u2019uso delle ambulanze da parte delle agenzie funebri in Calabria, dopo anni di confusione normativa e interpretazioni divergenti. 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