{"id":262362,"date":"2025-06-24T15:41:18","date_gmt":"2025-06-24T13:41:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=262362"},"modified":"2025-06-24T15:41:18","modified_gmt":"2025-06-24T13:41:18","slug":"congresso-pd-cosenza-accolto-il-ricorso-di-le-fosse-riammesse-le-liste-escluse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/congresso-pd-cosenza-accolto-il-ricorso-di-le-fosse-riammesse-le-liste-escluse\/","title":{"rendered":"Congresso PD Cosenza: accolto il ricorso di Le Fosse, riammesse le liste escluse"},"content":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; <strong>La Commissione Regionale per il Congresso<\/strong>, riunitasi in modalit\u00e0 telematica, in data 24 giugno 2025, ha emesso la seguente decisione, su<strong> ricorso presentato da Pino Le Fosse e Antonio Ciacco<\/strong> <strong>avverso la decisione della Commissione Provinciale per il Congresso di Cosenza del 23 giugno 2025, con la quale \u00e8 stata decretata la non ammissione delle liste presentate nei collegi 1,2,5 e 6 dal candidato Le Fosse<\/strong>.<\/p>\n<h3><strong>FATTO<\/strong><\/h3>\n<p>La commissione provinciale, stante la presenza, nelle liste del candidato Le Fosse, di candidati non presenti nell\u2019anagrafe del Partito, ha proceduto alla loro cancellazione dalla quale \u00e8 derivata la conseguenziale mancanza di alternanza di genere, come prescritta dall\u2019art. 12 comma 4 del regolamento. In forza di questa circostanza di fatto ha deliberato in data 23 giugno 2025, a maggioranza, la non ammissione delle liste presentate nei collegi 1,2,5 e 6 collegate al candidato Le Fosse.<\/p>\n<p>Avverso tale deliberato hanno proposto ricorso nella stessa data Pino Le Fosse e Antonio Ciacco per chiedere l\u2019annullamento e per effetto disporre il riconoscimento in capo ai candidati Cipolla, Saraceni, Righetti e Basile del diritto di elettorato passivo ovvero, in subordine decurtare, fermo restando la validit\u00e0 delle liste, solo le candidature non in regola con l\u2019elettorato passivo.<\/p>\n<p>Nel ricorso viene contestato il merito della decisione assunta in quanto Cipolla \u00e8 componente dell\u2019assemblea Nazionale; Saraceni risulta iscritto nel 2024 e per l\u2019anno 2025 l\u2019iscrizione \u00e8 certificata dalla Segretaria di Circolo; Basile risulta iscritto nel 2024 e per l\u2019anno 2025 l\u2019iscrizione telematica risulta attiva; Righetti \u00e8 iscritta on line prima del 16 aprile 2025,<\/p>\n<p>A sostegno della domanda subordinata i ricorrenti citano la delibera della Commissione Nazionale del Congresso n. 60 del 21 febbraio 2019.<\/p>\n<p>Premesso che:Preliminarmente si \u00e8 proceduto a verificare il diritto di elettorato passivo dei candidati all\u2019Assemblea Provinciale Cipolla, Saraceni, Righetti e Basile.<\/p>\n<p>Il <strong>candidato Emiliano Cipolla,<\/strong> componente dell\u2019Assemblea Nazionale, <strong>risulta regolarmente iscritto<\/strong> alla Federazione del Belgio per l\u2019anno 2025, cos\u00ec come attestato dal Dipartimento Organizzazione Nazionale;<\/p>\n<p>Il<strong> candidato Saraceni<\/strong> non risulta nell\u2019anagrafe certificata del 2024, mentre l\u2019adesione per l\u2019anno 2025 certificata dalla Segretaria del suo Circolo indica la data del 16.05.2025 e, pertanto, non \u00e8 dato sapere se l\u2019iscrizione sia avvenuta entro il 16.04.2025;<\/p>\n<p>Il <strong>candidato Basile<\/strong> risulta non avere effettuato il pagamento n\u00e9 nel 2024 n\u00e9 nel 2025;<\/p>\n<p>La <strong>candidata Righetti<\/strong> consta essere iscritta online al partito con pagamento effettuato in data 20.06.2025, perci\u00f2 dopo il termine previsto del 16 aprile 2025.<\/p>\n<p><strong>L\u2019esito della verifica evidenzia, pertanto, che la lista collegata al candidato Pino Le Fosse contiene n. 3 candidati (Paolo Saraceni, Giorgio Giovanni Basile e Marizza Righetti)<\/strong> che non risultano godere del diritto di elettorato passivo, come previsto dall\u2019art. 11, comma 1, del Regolamento Regionale per il Congresso.<\/p>\n<p>L\u2019art. 12, comma 4, del Regolamento per il Congresso prevede che le liste devono rispettare l\u2019alternanza di genere, a pena di inammissibilit\u00e0;<\/p>\n<p>Tuttavia<strong>, la commissione provinciale \u00e8 incorsa in errore ricorrendo al criterio formalistico<\/strong> per l\u2019applicazione dell\u2019art. 12 del regolamento che prevede l\u2019alternanza di genere. La <em>ratio<\/em> della norma, infatti, \u00e8 quella di garantire la partecipazione alla vita democratica del partito e tale esigenza viene assicurata con la previsione dell\u2019obbligo della presentazione delle liste dei candidati con alternanza uomo donna.<\/p>\n<p>Nel caso in esame l\u2019alternanza \u00e8 venuta apparentemente meno per effetto della declaratoria di incandidabilit\u00e0 di taluno dei candidati e ci\u00f2 ha comportato un\u2019alterazione della composizione originaria della lista facendo venir meno il criterio dell\u2019alternanza.<\/p>\n<p>Tale effetto per\u00f2 non pu\u00f2 comportare l\u2019estensione dell\u2019effetto dell\u2019incandidabilit\u00e0 rispetto a tutti i componenti della lista: si verifica un effetto abnorme che pregiudicherebbe non solo il diritto alla partecipazione al voto dei candidati immuni da vizi ma determinerebbe un vulnus nella pi\u00f9 ampia partecipazione democratica.<\/p>\n<p><strong>L\u2019errore della Commissione Provinciale \u00e8 stato quello di procedere allo scorrimento senza tenere conto del genere del candidato estromesso<\/strong>. Orbene, stante il criterio della stretta interpretazione della legge elettorale e la necessit\u00e0 di salvaguardare il diritto di elettorato attivo e passivo, la Commissione regionale condivide il principio richiamato in ricorso di cui alla decisione della delibera della Commissione nazionale n. 60\/2019.<\/p>\n<p>Infatti, appare corretto \u201c<em>far scorrere in alto nella lista il candidato dello stesso genere di quello non ammesso che, in tal modo prender\u00e0 il posto originariamente occupato dal candidato escluso. <\/em><em>Allo stesso modo, lo slittamento in alto riguarder\u00e0 tutti i candidati dello stesso genere di quello escluso, fino ad arrivare alla fine della lista. Se tale slittamento non dovesse rendere possibile l\u2019alternanza di genere, gli eventuali candidati residui dello stesso genere andranno in coda alla lista<\/em><em>\u201d.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em>Tanto premesso, per i motivi sopra esposti in narrativa:<\/p>\n<p><strong>DELIBERA<\/strong><\/p>\n<p>Di accogliere parzialmente la domanda principale dei ricorrenti e, conseguentemente,<\/p>\n<ul>\n<li>Riammettere nella lista del Collegio 1 il candidato Emiliano Cipolla;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Escludere dalla lista depositata i seguenti candidati, in quanto al momento del deposito della lista non risultano godere del diritto di elettorato passivo, ai sensi dell\u2019art. 11, comma 1, del Regolamento regionale per il Congresso: Paolo Saraceno, Collegio 2; Giorgio Giovanni Basile, Collegio 6; Marzia Righetti, Collegio 5.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Di accogliere la domanda subordinata dei ricorrenti, annullando la decisione della Commissione Provinciale impugnata e per l\u2019effetto:<\/p>\n<ul>\n<li>ammettere le liste presentate nei collegi 1,2,5 e 6 dal candidato Pino Le Fosse con applicazione dello scorrimento come disposto in motivazione della presente decisione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; La Commissione Regionale per il Congresso, riunitasi in modalit\u00e0 telematica, in data 24 giugno 2025, ha emesso la seguente decisione, su ricorso presentato da Pino Le Fosse e Antonio Ciacco avverso la decisione della Commissione Provinciale per il Congresso di Cosenza del 23 giugno 2025, con la quale \u00e8 stata decretata la non [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":58,"featured_media":122754,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[563,42],"tags":[19],"class_list":["post-262362","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-area-urbana","category-cosenza","tag-copertina"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/262362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/58"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=262362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/262362\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/122754"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=262362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=262362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=262362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}