{"id":269765,"date":"2025-09-11T19:23:46","date_gmt":"2025-09-11T17:23:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=269765"},"modified":"2025-09-12T09:39:16","modified_gmt":"2025-09-12T07:39:16","slug":"furto-di-energia-elettrica-a-falconara-albanese-imputata-prosciolta-enel-non-aveva-presentato-querela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/furto-di-energia-elettrica-a-falconara-albanese-imputata-prosciolta-enel-non-aveva-presentato-querela\/","title":{"rendered":"Furto di energia elettrica a Falconara Albanese, imputata prosciolta: Enel non aveva presentato querela"},"content":{"rendered":"<p>PAOLA ALBANESE (CS) &#8211; &#8220;In riforma della sentenza emessa il 20 novembre 2023 dal Tribunale di Paola appellata da E.S., dichiara non doversi procedere nei confronti della predetta imputata in ordine al reato a lei ascritto in rubrica perch\u00e8 <strong>l&#8217;azione penale non dove essere proseguita per mancanza di querela<\/strong>. Riserva in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.&#8221; <strong>La Corte di Appello di Catanzaro<\/strong>, Seconda Sezione Penale, presieduta da Alessandro Bravin (Giudici a latere Roberta Carotenuto e Giovanna Mastroianni), accogliendo l&#8217;appello proposto dagli Avvocati Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, ha<strong> prosciolto E.S., 29 anni, di Falconara Albanese, imputata del delitto di furto aggravato di energia elettrica ai danni di Enel E-distribuzione s.p.a.<\/strong><\/p>\n<p>La donna, nonostante la richiesta di proscioglimento tempestivamente avanzata in primo grado, all&#8217;esito del giudizio abbreviato, era stata dichiarata colpevole del reato a lei ascritto dal Giudice Monocratico del Tribunale di Paola Alberto Pugliese e, per l&#8217;effetto, condannata alla pena di <strong>quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa<\/strong>, oltre al pagamento delle spese processuali, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a privata richiesta.<\/p>\n<p>Secondo la Procura della Repubblica di Paola, E.S., al fine di trarne profitto, s<strong>i era impossessata di una quantit\u00e0 imprecisata di energia elettrica per la propria abitazione a Falconara Albanese<\/strong>, alla Via degli Oleandri<strong>, realizzando un by pass tra la rete di distribuzione e la propria abitazione,<\/strong> sottraendola alla societ\u00e0 Enel E-distribuzione s.p.a. Con l&#8217;aggravante di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento, come accertato in Falconara Albanese il 7 settembre 2021 dai Carabinieri della Stazione di San Lucido insieme al personale tecnico specializzato dell&#8217;Enel, a seguito della segnalazione pervenuta da parte di un privato cittadino abitante nel medesimo Comune.<\/p>\n<p>Per il Giudice del Tribunale di Paola la richiesta di proscioglimento per mancanza di querela da parte della persona offesa (Societ\u00e0 erogatrice) avanzata dalla difesa dell&#8217;imputata era infondata atteso che il delitto di furto aggravato di energia elettrica, anche a seguito della Riforma Cartabia, era procedibile d&#8217;ufficio perch\u00e8 l&#8217;energia elettrica \u00e8 un bene destinato a pubblico servizio. Secondo la difesa, invece, il Pubblico Ministero non aveva contestato all&#8217;imputata l&#8217;aggravante specifica della destinazione a pubblico servizio dell&#8217;energia elettrica che avrebbe reso il reato perseguibile d&#8217;ufficio (Art. 625 c. 1 n. 7 c.p.) per cui vi era stata anche una violazione del principio di correlazione tra fatto ascritto e fatto ritenuto in sentenza, eccepito con l&#8217;impugnazione. L&#8217;unica aggravante contestata era quella di aver commesso il fatto con mezzo fraudolento (Art. 625 c. 1 n. 2 c.p.), per il quale per\u00f2 \u00e8 necessaria la querela da parte della persona offesa, condizione imprescindibile per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione penale e la sua prosecuzione.<\/p>\n<p>Tali conclusioni sono state recepite anche dal <strong>Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro Alba Maria Sammartin<\/strong>o la quale nella requisitoria scritta ha concluso chiedendo alla Corte che, in riforma della sentenza impugnata, dichiari non luogo a procedere nei confronti dell&#8217;appellante in ordine all&#8217;imputazione ascrittagli in quanto<strong> l&#8217;azione penale non pu\u00f2 essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilit\u00e0 della querela della persona offesa<\/strong>. E la Corte di Appello di Catanzaro, udite le conformi richieste avanzate dalle parti processuali, ha prosciolto l&#8217;imputata, dopo avere accertato che la querela non era stata mai proposta da Enel E-distribuzione s.p.a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PAOLA ALBANESE (CS) &#8211; &#8220;In riforma della sentenza emessa il 20 novembre 2023 dal Tribunale di Paola appellata da E.S., dichiara non doversi procedere nei confronti della predetta imputata in ordine al reato a lei ascritto in rubrica perch\u00e8 l&#8217;azione penale non dove essere proseguita per mancanza di querela. 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