{"id":286657,"date":"2026-03-13T16:46:33","date_gmt":"2026-03-13T15:46:33","guid":{"rendered":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/?p=286657"},"modified":"2026-03-13T16:48:35","modified_gmt":"2026-03-13T15:48:35","slug":"cetraro-iorio-latitanza-occhiuzzi-domiciliari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/cetraro-iorio-latitanza-occhiuzzi-domiciliari\/","title":{"rendered":"&#8216;Ndrangheta a Cetraro, Alessandra Iorio non favor\u00ec la latitanza di Occhiuzzi: revocati i domiciliari"},"content":{"rendered":"<p>CATANZARO &#8211; Il <a href=\"https:\/\/tribunale-catanzaro.giustizia.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Tribunale di Catanzaro<\/a> in funzione di Giudice del Riesame (Sonni Presidente, Iuliano Relatore) ha reso note le motivazioni per le quali, all&#8217;esito della Camera di Consiglio del 5 febbraio scorso, ha deciso di annullare l&#8217;ordinanza emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro il precedente 12 gennaio e disporre la<strong> revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ad Alessandra Iorio detta &#8220;La Bruna&#8221;, ritenuta responsabile del delitto di favoreggiamento personale nei confronti del latitante <a href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/fiancheggiatori-latitante-occhiuzzi-7-arresti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Luca Occhiuzzi<\/a>, alias &#8220;Bistecca&#8221;<\/strong> <strong>ritenuto essere capo, promotore ed organizzatore, della cosca di &#8216;ndrangheta di Cetraro capeggiata da Giuseppe Scornaienchi, costituita ed operante con l&#8217;assenso dello storico clan Muto.<\/strong><\/p>\n<p>Secondo l&#8217;accusa, la Iorio, difesa dall&#8217;Avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola, aveva aiutato il latitante a sottrarsi alle ricerche, fornendogli assistenza morale, materiale e generi di prima necessit\u00e0 nel luogo in cui si nascondeva per eludere una ordinanza di custodia cautelare in carcere per un tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso ed altro avvenuto a Belvedere Marittimo nel 2021. Tuttavia, il Gip, aveva gi\u00e0 ridimensionato l&#8217;ipotesi accusatoria, escludendo l&#8217;aggravante dell&#8217;agevolazione mafiosa contestata.<\/p>\n<h3>Cetraro, Iorio non favor\u00ec la latitanza di Occhiuzzi: mancano le prove<\/h3>\n<p>Il Collegio giudicante, ha proceduto ad una approfondita rivalutazione del quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento cautelare impugnato ed all&#8217;esito di tale esame ha ritenuto fondate le censure prospettate dalla difesa sulla insussistenza della gravit\u00e0 indiziaria. Per i Giudici &#8220;l&#8217;analisi del medesimo compendio fattuale conduce il Collegio a pervenire a conclusioni difformi, dovendosi escludere che gli elementi valorizzati possano integrare, allo stato degli atti, un quadro di gravit\u00e0 indiziaria idoneo a sostenere l&#8217;ipotesi di favoreggiamento personale contestata.&#8221; Invero, &#8220;nel c<strong>apo di imputazione di addebita alla Iorio di aver prestato un generico &#8216;ausilio morale e materiale&#8217; al latitante<\/strong>,<strong> recapitandogli generi alimentari e beni di prima necessit\u00e0. Tuttavia, tale affermazione resta del tutto priva di riscontro probatorio.<\/strong><\/p>\n<p>Non risultano, infatti, elementi oggettivi idonei a dimostrare che la ricorrente abbia effettivamente fornito beni, denaro o altri mezzi funzionali al mantenimento della latitanza. M<strong>ancano sequestri, riscontri testimoniali univoci, intercettazioni, attivit\u00e0 di osservazione o qualsiasi altro dato fattual<\/strong>e che consenta di ancorare l&#8217;ipotesi accusatoria a condotte storicamente determinate. La mera circostanza che la Iorio si sia recata pi\u00f9 volte presso il luogo in cui il latitante si nascondeva non \u00e8, di per s\u00e9, idonea a integrare una condotta di favoreggiamento. Essa costituisce un comportamento neutro, che non pu\u00f2 essere automaticamente qualificato come ausilio penalmente rilevante, pena l&#8217;introduzione di una inammissibile presunzione di colpevolezza fondata sulla sola relazione personale con il soggetto ricercato.&#8221;<\/p>\n<p>Inoltre, &#8220;parimenti inconsistente risulta il richiamo all&#8217;asserito &#8216;ausilio morale&#8217;, atteso che tale nozione non pu\u00f2 essere intesa in senso atecnico o meramente descrittivo. L&#8217;ausilio morale rileva penalmente solo ove si traduca in un&#8217;incidenza effettiva sull&#8217;attivit\u00e0 investigativa o sulla determinazione del latitante a sottrarsi alle ricerche, attraverso incoraggiamenti, rassicurazioni operative o indicazioni funzionali alla fuga. In assenza di qualsiasi prova in tal senso, il riferimento all&#8217;ausilio morale rimane una formula priva di contenuto giuridico, inidonea a fondare un giudizio di responsabilit\u00e0. Neppure risulta dimostrato l&#8217;elemento soggettivo del reato. Non emerge, infatti, che la Iorio abbia agito con la consapevole e deliberata finalit\u00e0 di favorire la latitanza o di ostacolare l&#8217;azione dell&#8217;Autorit\u00e0 Giudiziaria, non potendo tale finalit\u00e0 essere inferita automaticamente alla sussistenza di un legame affettivo.&#8221;.<\/p>\n<p>Ma non \u00e8 tutto, perch\u00e9 per il Tribunale del Riesame, &#8220;Non pu\u00f2, inoltre, riconoscersi alcun profilo di favoreggiamento nella mancata denuncia della ricorrente, che, in qualit\u00e0 di privata cittadina, non era tenuta ad adempiere a tale obbligo. Quanto alla prospettazione del Pubblico Ministero, secondo cui la pervicacia dell&#8217;indagata nell&#8217;assistere il latitante si sarebbe protratta anche successivamente all&#8217;arresto, attraverso il<strong> presunto sfruttamento di conoscenze ed amicizie presso l&#8217;Arma dei Carabinieri,<\/strong> il Collegio ritiene tale argomentazione del tutto insussistente ai fini della configurabilit\u00e0 del delitto di favoreggiamento personale.<\/p>\n<p>Va&#8217;, inoltre, sottolineato che non risulta accertato, n\u00e9 dagli atti n\u00e9 dalle intercettazioni, che il soggetto indicato come &#8216;Giuseppe&#8217; corrisponda effettivamente a Scornaienchi, cui il Pubblico Ministero fa riferimento, n\u00e9 che le chiamate dell&#8217;indagata al carabiniere fossero realmente finalizzate a ottenere informazioni utili al latitante. La circostanza che l&#8217;indagata abbia cercato contatti non implica automaticamente l&#8217;intento di favorire la latitanza.<\/p>\n<p>La finalit\u00e0 delle comunicazioni rimane incerta, non potendosi ricavare alcuna prova di condotte concrete, specifiche e idonee ad ostacolare l&#8217;attivit\u00e0 della Polizia Giudiziaria. <strong>Ne consegue che la condotta dell&#8217;indagata non ha determinato alcuna utilit\u00e0 concreta al latitante n\u00e9 turbato in alcun modo l&#8217;attivit\u00e0 della Polizia Giudiziaria<\/strong>, con conseguente difetto dell&#8217;elemento oggettivo della fattispecie.<\/p>\n<h3>Quintieri: &#8220;Disintegrato il castello accusatorio&#8221;<\/h3>\n<p>In conclusione, in difetto di prova circa la sussistenza di una condotta di aiuto concreto, materialmente apprezzabile e finalisticamente orientato allo sviamento delle indagini, nonch\u00e9 in mancanza di elementi idonei a dimostrare il dolo richiesto dalla fattispecie, il fatto contestato non integra il delitto di favoreggiamento personale. Ci\u00f2 induce a ritenere non sussistente, allo stato degli atti, la gravit\u00e0 indiziaria del delitto in contestazione, con conseguente annullamento dell&#8217;ordinanza e revoca della misura cautelare in atto.&#8221;<\/p>\n<p>Tuttavia, nonostante il riesame abbia <strong>completamente disintegrato il castello accusatorio &#8211; dice l&#8217;Avvocato Emilio Enzo Quintieri &#8211; per la mia assistita<\/strong> il Pubblico Ministero ha inteso esercitare l&#8217;azione penale chiedendo il rinvio a giudizio per il delitto di favoreggiamento personale aggravato dall&#8217;agevolazione mafiosa. La difesa, continuer\u00e0 a sostenere, con fermezza, l&#8217;innocenza dell&#8217;imputata, rispetto a delle accuse del tutto prive di fondamento, soprattutto quella di aver agevolato una cosca mafiosa, confidando che il processo chiarir\u00e0, in via definitiva, la sua totale estraneit\u00e0 ai gravi fatti delittuosi contestati che hanno comportato anche l&#8217;ingiusta privazione della libert\u00e0 personale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale di Catanzaro smonta le accuse di favoreggiamento personale nei confronti del latitante \u201cBistecca\u201d: secondo i giudici, nessuna prova concreta supporta le contestazioni<\/p>\n","protected":false},"author":58,"featured_media":286659,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[576],"tags":[],"class_list":["post-286657","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tirreno"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/286657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/58"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=286657"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/286657\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/286659"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=286657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=286657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=286657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}