{"id":293044,"date":"2026-05-19T09:59:13","date_gmt":"2026-05-19T07:59:13","guid":{"rendered":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/?p=293044"},"modified":"2026-05-19T13:33:33","modified_gmt":"2026-05-19T11:33:33","slug":"crac-bcc-cosenza-rettifica-fondo-garanzia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/crac-bcc-cosenza-rettifica-fondo-garanzia\/","title":{"rendered":"Crac BCC Cosenza: la rettifica del Fondo di Garanzia \u00abil risarcimento non \u00e8 stato ridotto a 440mila euro\u00bb"},"content":{"rendered":"<p>COSENZA &#8211; La rettifica \u00e8 riferita all\u2019articolo pubblicato lo scorso<a href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/crac-bcc-cosenza-corte-dappello-440mila-euro\/\"> 16\/05\/2026<\/a> dal titolo \u201c<strong>Crac BCC Cosenza, la Corte d&#8217;Appello ridimensiona a 440mila euro il risarcimento degli ex vertici<\/strong>\u201d, a firma D.R.,\u00a0ed \u00e8 in nome, per conto e nell\u2019interesse del Fondo di Garanzia per i Depositanti del Credito Cooperativo (C.F. 96336220585), in p.l.r.p.t., con sede in Roma alla Via D\u2019Azeglio n. 33, che ha conferito mandato all&#8217;avvocato Rodolfo Folliero.<\/p>\n<h3>Crac Bcc Cosenza &#8211; La rettifica<\/h3>\n<p>&#8220;Il predetto articolo contiene affermazioni inesatte e fuorvianti in ordine all\u2019esito del giudizio d\u2019appello celebratosi avanti la Corte d\u2019Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, conclusosi con la sentenza n. 618\/2026 del 28 aprile 2026 (R.G. n. 377\/2020 e altri riuniti);<br \/>\n\u2022 che tali inesattezze, come di seguito analiticamente evidenziate (sulla scorta del testo integrale della sentenza), ledono l\u2019immagine e la reputazione del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e rischiano di ingenerare nei lettori e nell\u2019opinione pubblica un grave fraintendimento circa l\u2019esito del giudizio di appello.<br \/>\n\u2022 che nel predetto giudizio di appello il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo risultava appellato principale e appellante incidentale ed era rappresentato e difeso dall\u2019Avv. Alessandro Leproux, del Foro di Roma e dall\u2019Avv. Rodolfo Folliero, del Foro di Cosenza&#8221;.<\/p>\n<p>&#8220;L\u2019articolo sopra richiamato presenta le seguenti inesattezze:<\/p>\n<p><strong>1. Errore sul quantum del risarcimento.<\/strong><br \/>\nL\u2019articolo afferma che la Corte d\u2019Appello avrebbe \u201cridimensionato\u201d il risarcimento a \u201c440.316,24 euro\u201d, presentando tale importo come la somma complessiva della condanna e descrivendolo come \u201cuna cifra nettamente inferiore rispetto ai 2,74 milioni di euro stabiliti<br \/>\nnella sentenza definitiva del Tribunale di Cosenza del 2019\u201d. La sentenza n. 618\/2026 della Corte d\u2019Appello di Catanzaro ha infatti confermato integralmente il quantum del danno accertato in primo grado, pari a complessivi \u20ac 2.749.054,02. La Corte ha unicamente <strong>ripartito<\/strong> la responsabilit\u00e0 tra i convenuti secondo tre gruppi, in ragione dei rispettivi periodi di permanenza in carica:<\/p>\n<p>\u2022 \u20ac 1.107.267,40 \u2013 condanna in solido a carico degli esponenti della prima governance (in carica dal 19.10.2006 al 25.04.2009), per le posizioni creditorie deliberate in tale periodo;<br \/>\n\u2022 \u20ac 1.201.470,23 \u2013 condanna in solido a carico degli esponenti della seconda governance (in carica dal 26.04.2009 al 14.05.2010), per le posizioni deliberate in tale periodo;<br \/>\n\u2022 \u20ac 440.316,24 \u2013 condanna in solido a carico di entrambi i gruppi di esponenti aziendali, per le posizioni trasversali ai due periodi (cag 228197, cag 101059, cag 01356555), per le quali le anomalie gestorie hanno interessato tanto la fase istruttoria quanto quella successiva di gestione del credito.<\/p>\n<p>\u2022 \u201c\u2026 IL TUTTO OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LEGALI \u2026\u201d a far data dall\u20191.12.2011 e sino all\u2019effettivo soddisfo.<br \/>\nLa somma di \u20ac 440.316,24 costituisce pertanto solo una parte della condanna \u2014 quella solidale tra tutti i convenuti \u2014 e non il totale del risarcimento, che rimane di circa 2,75 milioni di euro. L&#8217;importo complessivo delle condanne pronunciate in appello \u00e8 sostanzialmente identico a quello stabilito dal Tribunale di Cosenza (\u20ac 2.749.054,02).<\/p>\n<p><strong>2. Errore nel titolo dell\u2019articolo.<\/strong><br \/>\nIl titolo dell\u2019articolo \u2014 \u201cla Corte d&#8217;Appello ridimensiona a 440mila euro il risarcimento\u201d \u2014 \u00e8 pertanto oggettivamente fuorviante.<br \/>\nLa Corte d\u2019Appello non ha affatto ridimensionato il risarcimento a 440 mila euro, avendo confermato il danno nella medesima misura di circa 2,75 milioni gi\u00e0 liquidata in primo grado, limitandosi a distribuirne l\u2019imputazione soggettiva tra i convenuti in base ai periodi<br \/>\ndi carica.<\/p>\n<p><strong>3. Errore sulla portata della riforma.<\/strong><br \/>\nL\u2019articolo presenta la sentenza di appello come un \u201cridimensionamento\u201d della condanna, laddove la riforma ha riguardato esclusivamente la ripartizione interna della responsabilit\u00e0 tra i vari gruppi di esponenti dei dui C.d.A., senza alcuna riduzione del danno complessivo riconosciuto al <a href=\"https:\/\/www.fgdcc.it\/\" rel=\"noopener\">Fondo<\/a> di Garanzia per i Depositanti del Credito Cooperativo il cui credito \u00e8 stato invece integralmente confermato nella sua consistenza complessiva.<\/p>\n<p><strong>4. Ulteriori imprecisioni.<\/strong><br \/>\nL&#8217;articolo omette di riferire che la Corte d\u2019Appello ha confermato integralmente la responsabilit\u00e0 di Tosto Giancarlo, Viafora Filiberto, De Rango Franchino e Grandinetti Serafino, rigettando i rispettivi appelli principali, e ha altres\u00ec rigettato l\u2019appello incidentale del Fondo di Garanzia, confermando cos\u00ec l\u2019impianto sostanziale della condanna di primo grado. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del grado. Tali circostanze sono essenziali per comprendere la reale portata della decisione, che non ha affatto \u201cridimensionato\u201d la condanna, ma si \u00e8 limitata a ridistribuire internamente le responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>5. Errore sulla pretesa carenza documentale.<\/strong><br \/>\nL\u2019articolo afferma, poi, che il CTU avrebbe dichiarato la \u201cmateriale impossibilit\u00e0\u201d di eseguire gli accertamenti a causa della mancanza \u201cdei documenti fondamentali\u201d, descrivendo le schede valutative come \u201csemplici fogli in word non sottoscritti\u201d e accreditando l\u2019idea di una decisione giudiziaria basata su un \u201cvuoto documentale\u201d. Tale ricostruzione \u00e8 fuorviante e non corrisponde alla realt\u00e0 processuale.<\/p>\n<p>La Corte d\u2019Appello di Catanzaro, nella sentenza n. 618\/2026, ha espressamente condiviso la valutazione del Tribunale \u201cin ordine alla non decisivit\u00e0 della mancanza in atti dei fascicoli delle singole pratiche\u201d (pag. 55 della sentenza), ritenendo che le schede valutative \u2014 recanti per ciascuna posizione i dati del debitore, l\u2019esposizione debitoria, la tipologia di anomalie, l\u2019istruttoria svolta e le previsioni di perdita \u2014 costituissero prova adeguata, in quanto inserite in un quadro probatorio ben pi\u00f9 ampio, comprendente: la relazione ispettiva della Banca d\u2019Italia, gli esiti dei due interventi di internal auditing del Co.Se.Ba. s.c.p.a., le relazioni dei Commissari Straordinari (pubblici ufficiali) e la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.<\/p>\n<p>La Corte ha dunque ritenuto \u2014 all\u2019esito del vaglio di tutti i motivi d\u2019appello sul punto \u2014 che la documentazione prodotta dal Fondo di Garanzia per i Depositanti del Credito Cooperativo, sulla quale era stata peraltro disposta ed espletata la CTU, fosse assolutamente idonea a fondare l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 e la quantificazione del danno, rigettando integralmente le censure degli appellanti in ordine all\u2019idoneit\u00e0 probatoria di tali documenti. La stessa Corte ha inoltre evidenziato come solo alcuni dei convenuti avessero formulato rilievi specifici su determinate posizioni, rilievi che il Tribunale aveva \u201ccompiutamente esaminato e superato\u201d (pag. 56 della sentenza), e ha ribadito che l\u2019onere della prova dell\u2019esatto adempimento gravava sui convenuti medesimi, i quali non vi hanno ottemperato.<\/p>\n<p>Da quanto sopra esposto \u00e8 evidente che l\u2019articolo, nel suo complesso, rappresenta al lettore che la Corte d\u2019Appello ha accolto le doglianze degli ex vertici della BCC di Cosenza, riducendo drasticamente il risarcimento e quasi \u201cgiustificandoli\u201d nel merito. Al contrario, la sentenza n. 618\/2026 della Corte d\u2019Appello di Catanzaro ha confermato la responsabilit\u00e0 di tutti i convenuti e l\u2019importo complessivo del danno (\u20ac 2.749.054,02) oltre interessi e rivalutazione dall\u20191.12.2011, limitandosi a ripartire l\u2019obbligazione in via solidale tra i due gruppi di esponenti del C.d.A. in base ai rispettivi periodi di carica. Pertanto, la lettura fornita dall\u2019articolo \u00e8 gravemente fuorviante e non corrisponde alla realt\u00e0<br \/>\nprocessuale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica a seguito dell&#8217;articolo pubblicato su Quicosenza, dal titolo \u201cCrac BCC Cosenza, la Corte d&#8217;Appello ridimensiona a 440mila euro il risarcimento degli ex vertici&#8221;<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":205583,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[563],"tags":[],"class_list":["post-293044","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-area-urbana"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/293044","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=293044"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/293044\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/205583"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=293044"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=293044"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=293044"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}