{"id":307652,"date":"2026-11-01T10:28:43","date_gmt":"2026-11-01T09:28:43","guid":{"rendered":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/?p=307652"},"modified":"2026-11-01T10:33:50","modified_gmt":"2026-11-01T09:33:50","slug":"cosenza-tari-contestata-fermo-amministrativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/cosenza-tari-contestata-fermo-amministrativo\/","title":{"rendered":"Cosenza, oltre 15mila euro di TARI contestati: il giudice annulla il fermo amministrativo"},"content":{"rendered":"<p data-pm-slice=\"1 1 []\">COSENZA &#8211;\u00a0La <strong>riscossione dei tributi comunali a Cosenza<\/strong> torna al centro dell&#8217;attenzione dopo una pronuncia della <strong>Corte di Giustizia Tributaria<\/strong> di primo grado che potrebbe avere implicazioni anche per altri contribuenti. Con la sentenza pronunciata il primo ottobre 2026, <strong>la Settima Sezione ha annullato un preavviso di fermo amministrativo relativo alla <a href=\"https:\/\/www.comune.cosenza.it\/it\/struttura\/ufficio-tari\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TARI<\/a> degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019<\/strong>, <strong>per un importo superiore a 15.500 euro.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il ricorso \u00e8 stato presentato da un contribuente, assistito dall&#8217;avvocata Francesca Brunetti,<\/strong> <strong>contro il Comune di Cosenza e Municipia Spa<\/strong>, la societ\u00e0 incaricata della gestione e della riscossione dei tributi comunali.<\/p>\n<p><strong>Al centro della controversia la legittimit\u00e0 dell&#8217;operato di <a href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/cosenza-lugl-denuncia-municipia-gravi-disservizi-nella-riscossione-tributi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Municipia<\/a>.<\/strong> Il contribuente aveva contestato la possibilit\u00e0 per la societ\u00e0 di procedere alla riscossione, sostenendo che <strong>la concessione comunale fosse ormai scaduta<\/strong> e che, di conseguenza, fosse venuto meno il potere di agire nei suoi confronti. Tra i motivi del ricorso anche la mancata notifica degli atti precedenti e la prescrizione dei crediti.<\/p>\n<p>Municipia aveva chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che gli atti presupposti fossero stati regolarmente notificati e che la propria legittimazione alla riscossione fosse ancora valida. La societ\u00e0 aveva inoltre richiamato la sospensione dei termini prevista durante l&#8217;emergenza Covid. Anche il Comune di Cosenza si era costituito in giudizio, difendendo la proroga della concessione e contestando l&#8217;ammissibilit\u00e0 del ricorso.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-278763 \" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Concorsi-Comune-di-Cosenza.jpg\" alt=\"tari comune cosenza\" width=\"448\" height=\"284\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Concorsi-Comune-di-Cosenza.jpg 970w, https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Concorsi-Comune-di-Cosenza-300x190.jpg 300w, https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Concorsi-Comune-di-Cosenza-768x487.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 448px) 100vw, 448px\" \/><\/p>\n<h3>Tari contestata a Cosenza: annullato il fermo amministrativo<\/h3>\n<p><strong>La questione decisiva \u00e8 stata quella della proroga dell&#8217;affidamento a Municipia.<\/strong><\/p>\n<p>Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il contratto originario, stipulato nel 2017 per una durata di cinque anni, era arrivato a scadenza nel 2022. <strong>Il Comune aveva successivamente disposto due proroghe tecniche<\/strong>: la prima con determina dell&#8217;11 luglio 2022, per sei mesi, fino all&#8217;11 gennaio 2023; la seconda con determinazione dirigenziale del 14 aprile 2023, pubblicata il 17 luglio dello stesso anno, con scadenza al 17 gennaio 2024.<\/p>\n<p><em><strong>Il preavviso di fermo amministrativo contestato era stato invece notificato il 3 aprile 2025, quando, secondo i giudici, il rapporto concessorio risultava ormai scaduto.<\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong>La Corte ha ritenuto illegittime le proroghe esaminate<\/strong>, evidenziando che una proroga tecnica pu\u00f2 essere disposta soltanto a determinate condizioni: deve intervenire prima della scadenza naturale del contratto, essere limitata al tempo strettamente necessario per completare una nuova procedura di affidamento ed essere adeguatamente motivata da ragioni oggettive.<\/p>\n<p>Nel caso esaminato, invece, le proroghe erano state adottate dopo la scadenza del contratto e reiterate, in violazione dei principi richiamati dai giudici.<\/p>\n<p>La sentenza affronta anche un altro aspetto giuridico rilevante: il potere della giustizia tributaria di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono il presupposto di un atto di riscossione. Richiamando l&#8217;orientamento della Cassazione, in particolare la pronuncia n. 25935 del 2024, la Corte ha chiarito che il giudice tributario pu\u00f2 verificare incidentalmente la legittimit\u00e0 degli atti amministrativi, anche quando non siano stati impugnati davanti al giudice amministrativo, salvo che sulla loro legittimit\u00e0 sia gi\u00e0 intervenuta una sentenza passata in giudicato.<\/p>\n<p>Esclusa anche la possibilit\u00e0 di utilizzare la normativa emergenziale Covid-19 per giustificare il prolungamento del rapporto concessorio: secondo i giudici, l&#8217;articolo 67 del decreto-legge 18\/2020 riguardava le attivit\u00e0 di istruzione, liquidazione e riscossione, ma non legittimava le proroghe nei termini sostenuti dalle parti resistenti.<\/p>\n<h3><strong>Brunetti: \u00abUna questione che riguarda anche altri contribuenti\u00bb<\/strong><\/h3>\n<p>A commentare la decisione \u00e8 <strong>l&#8217;avvocata del foro di Cosenza Francesca Brunetti, che ha patrocinato il ricorso nell&#8217;interesse del contribuente destinatario<\/strong> del preavviso di fermo da oltre 15.500 euro.<\/p>\n<p>\u00abLa decisione riguarda un ricorso da me patrocinato nell&#8217;interesse di un contribuente destinatario di un preavviso di fermo amministrativo per oltre 15.500 euro, relativo alla TARI per le annualit\u00e0 2016-2019, emesso da Municipia S.p.A. per conto del Comune di Cosenza\u00bb, spiega la legale.<\/p>\n<p>Brunetti sottolinea come la pronuncia si inserisca nel<strong> dibattito cittadino sulla riscossione dei tributi comunali<\/strong> e affronti una questione centrale nel rapporto tra Palazzo dei Bruzi e la societ\u00e0 concessionaria: \u00abLa legittimazione della societ\u00e0 a esercitare il potere di riscossione dopo la scadenza del contratto di affidamento e alla luce delle successive proroghe tecniche\u00bb.<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;avvocata, la Corte ha accolto il motivo di ricorso relativo alla<strong> carenza di potere di Municipia, ritenendo illegittime le proroghe esaminate e procedendo alla loro disapplicazione incidentale.<\/strong> <strong>Da qui l&#8217;annullamento del preavviso di fermo<\/strong>, con il riconoscimento che, al momento della notifica, la societ\u00e0 era priva della necessaria titolarit\u00e0 del potere gestorio e, conseguentemente, della legittimazione a procedere alla riscossione nei confronti del contribuente.<\/p>\n<p><strong>Il Collegio ha inoltre escluso che la normativa emergenziale Covid-19 potesse determinare una proroga della durata del contratto di affidamento.<\/strong><\/p>\n<p>La questione, evidenzia ancora Brunetti, assume un rilievo che va oltre il singolo caso: \u00abPur essendo stata esaminata con riferimento al singolo atto impugnato, presenta profili di interesse anche per altri contribuenti destinatari di atti di riscossione emessi dalla medesima societ\u00e0\u00bb.<\/p>\n<p>C&#8217;\u00e8 per\u00f2 un elemento importante da precisare: <strong>la pronuncia \u00e8 di primo grado e, come comunica la stessa avvocata Brunetti,<\/strong> <strong>Municipia ha gi\u00e0 proposto appello<\/strong>. La vicenda giudiziaria, dunque, non \u00e8 conclusa.<\/p>\n<p>La Corte ha disposto l&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato e la compensazione integrale delle spese di giudizio, motivando quest&#8217;ultima decisione con la complessit\u00e0 e la novit\u00e0 della questione giuridica affrontata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso di un contribuente per le annualit\u00e0 2016-2019. Al centro della sentenza la scadenza della concessione e le successive proroghe tecniche. L&#8217;avvocata Brunetti: \u00abUna questione che pu\u00f2 interessare anche altri cittadini\u00bb<\/p>\n","protected":false},"author":58,"featured_media":307653,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[563,42],"tags":[],"class_list":["post-307652","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-area-urbana","category-cosenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/307652","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/58"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=307652"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/307652\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/307653"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=307652"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=307652"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=307652"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}