{"id":3599,"date":"2012-09-13T06:09:03","date_gmt":"2012-09-13T04:09:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=3599"},"modified":"2023-01-17T13:36:21","modified_gmt":"2023-01-17T12:36:21","slug":"675-reggio-riconosciuto-il-diritto-al-rimborso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/675-reggio-riconosciuto-il-diritto-al-rimborso\/","title":{"rendered":"Reggio: riconosciuto il diritto al rimborso"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">REGGIO CALABRIA &#8211; La tassazione separata, non quella ordinaria, \u00e8 quella applicabile agli emolumenti arretrati per<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">prestazioni da lavoro dipendente dei dipendenti del U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell\u2019Azienda Ospedaliera \u201cB.M.M.\u201d di Reggio Calabria. Decisa in questi termini l\u2019annosa e delicata questione. Fornita finalmente una risposta di tutela ai suddetti dipendenti. Sciolto il dubbio circa il regime di tassazione cui sottoporre gli emolumenti in questione. <br \/>Gli emolumenti oggetto del ricorso erano da ricondurre al programma \u201cProgetto Plasma\u201dcon riferimento al quale erano state liquidate ai ricorrenti, nell\u2019anno 2008 e nell\u2019anno 2009, le somme derivanti da tale partecipazione negli anni 2004-2005 e 2006-2007. Tali emolumenti, tuttavia, erano stati sottoposti erroneamente al regime di tassazione ordinaria in busta paga, anzich\u00e9 al diverso e pi\u00f9 favorevole regime della tassazione separata e, pertanto, veniva sollevato ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall\u2019Amministrazione finanziaria all\u2019istanza di rimborso presentata dai ricorrenti.<br \/>Esperiti infruttuosamente i numerosi tentativi ad opera della sottoscritta, Avv. Grazia Irac\u00e0 (nella foto) presidente della Camera Tributaria degli Avvocati di Reggio Calabria, e del Dott. Antonio Cesare Augusto Romeo, presso gli uffici competenti dell\u2019Azienda ospedaliera affinch\u00e8 operassero un corretto prelievo ai fini IRPEF sulle buste paga dei dirigenti medici, a fronte di prestazioni erogate nel corso degli anni 2004-2007, veniva proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria.<br \/>Le ragioni del ricorso si fondano sulla normativa di cui all\u2019art. 17 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che stabilisce che nell\u2019ipotesi di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, il regime da applicare deve essere la tassazione separata.<br \/>Ci\u00f2 al fine di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d\u2019imposta precedenti quello in corso, il sistema della progressivit\u00e0 delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacit\u00e0 contributiva. La tassazione separata consiste nel calcolare l\u2019imposta in misura diversa dagli altri redditi. La particolarit\u00e0 dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di uno o pi\u00f9 periodi d\u2019imposta precedenti (redditi di formazione pluriennale).<br \/>La loro imputazione e tassazione in un solo periodo d\u2019imposta comporterebbe per il contribuente, a causa della progressivit\u00e0 delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato ed illegittimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell\u2019anno in cui sono percepiti, \u00e8 stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d\u2019imposta mediante l\u2019applicazione di un &#8216;aliquota calcolata con un particolare metodo.<br \/>Ai sensi dell&#8217;articolo 21 del T.U.I.R., per determinare l&#8217;imposta da versare sugli emolumenti arretrati, deve essere applicata l&#8217;aliquota corrispondente alla met\u00e0 del reddito complessivo netto percepito dal contribuente nel biennio anteriore all&#8217;anno in cui sorge il diritto alla percezione.<br \/>Su tale reddito medio si calcola l&#8217;IRPEF in base alle aliquote vigenti e quindi l&#8217;incidenza media di tale imposta sul reddito medio. Tale percentuale \u00e8 l&#8217;aliquota da applicare al reddito. <br \/>Le sezioni Prima (presidente e relatore Dott. Luciano Russo) e Ottava (presidente Dott. Scordo, relatore Dott. Mollica) della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, chiamate a giudicare sulla delicata materia, in accoglimento dei ricorsi presentati a favore dei dipendenti del reparto di Immunoematologia dalla sottoscritta Avv. Grazia Irac\u00e0 e dal Dott. Antonio Romeo, hanno sancito che gli emolumenti arretrati, percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, devono essere sottoposti al regime di tassazione separata, pi\u00f9 favorevole per il dipendente, e non gi\u00e0 a quella ordinaria.<br \/>A tal fine la sottoscritta deduceva la violazione dell\u2019art. 17 e dell\u2019art. 51 del TUIR e&nbsp; degli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto il regime della tassazione separata, disciplinato dall\u2019art. 17 comma 1 del TUIR, stabiliva che il regime da applicare per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, dovesse essere quello della tassazione separata e non gi\u00e0 quello concretamente applicato della tassazione ordinaria.<br \/>Pertanto, ritenute valide e fondate le motivazioni addotte dal collegio difensivo composto dalla sottoscritta Avv. Grazia Irac\u00e0 e dal Dott. Antonio Romeo, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria accoglieva il ricorso cos\u00ec presentato, riconoscendo a favore dei dipendenti del U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell\u2019Azienda Ospedaliera \u201cB.M.M.\u201d di Reggio Calabria, il diritto al rimborso dell\u2019IRPEF indebitamente versata all\u2019Erario dal sostituto d\u2019imposta, ossia l\u2019 Azienda Ospedaliera \u201cB.M.M.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avv. Grazia Irac\u00e0<br \/>Presidente Camera Tributaria Avvocati Reggio Calabria<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGGIO CALABRIA &#8211; La tassazione separata, non quella ordinaria, \u00e8 quella applicabile agli emolumenti arretrati per<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":1122,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[548,18,5],"tags":[],"class_list":["post-3599","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-archivio-storico-news","category-dai-comuni","category-old"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3599"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3599\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1122"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}