{"id":4008,"date":"2012-09-20T09:17:54","date_gmt":"2012-09-20T07:17:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/?p=4008"},"modified":"2023-01-17T13:37:08","modified_gmt":"2023-01-17T12:37:08","slug":"1134-equitalia-una-sentenza-da-ragione-ai-contribuenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/1134-equitalia-una-sentenza-da-ragione-ai-contribuenti\/","title":{"rendered":"Equitalia, una sentenza d\u00e0 ragione ai contribuenti"},"content":{"rendered":"<div class=\"art_cont\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>GENOVA &#8211;<\/strong> Una sentenza a favore dell&#8217;utenza. Equitalia deve esibire al contribuente sia le ricevute di ritorno delle raccomandate che copia delle cartelle esattoriali, diversamente non vi \u00e8 prova del corretto espletamento della procedura esecutiva. Solo in questo modo il concessionario pu\u00f2 dare piena prova sia del contenuto che della notifica delle cartelle.<\/p>\n<p>  <!--more-->  <\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA SENTENZA<\/strong> \u2013 \u00c8 quanto emerso da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova (Sent. CTP di Genova n.11\/01\/12, depositata il 25\/01\/2012; liberamente visibile su <a href=\"http:\/\/www.studiolegalesances.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.studiolegalesances.it <\/a>\u2013 Sez. Documenti), la quale, nell\u2019annullare una serie di cartelle per un importo complessivo di euro 401.233,29, chiarisce che \u201cLa Commissione valutate le argomentazioni addotte da ambo le parti, ritiene assorbente rispetto a tutte le contestazioni mosse da parte ricorrente, nonch\u00e9 alle controdeduzioni formulate da parte resistente, l\u2019obiettiva mancata produzione delle cartelle di pagamento, essendo queste ultime l\u2019atto posto a base della procedura di riscossione del credito tributario, atto di natura ricettizia di cui non viene documentata l\u2019esistenza\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA TESI DEL CONTRIBUENTE<\/strong> \u2013 I giudici di Genova, dunque, accolgono la tesi del contribuente secondo cui il concessionario non aveva ottemperato agli obblighi previsti dall\u2019art. 26, comma 5 (allora comma 4) del DPR n.602\/73, il quale prevede che \u00abil Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell\u2019avvenuta notificazione o l\u2019avviso di ricevimento ed ha l\u2019obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell\u2019amministrazione\u201d. Va da s\u00e9, quindi, che producendo solamente le relate di notifica e\/o le ricevute di ritorno delle raccomandate (in caso di notifica a mezzo posta) senza le cartelle esattoriali, il concessionario non ha ottemperato all\u2019obbligo previsto dalla legge e dunque non ha provato la correttezza delle procedure di riscossione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DI SICURO INTERESSE<\/strong> \u2013 La predetta sentenza, dunque, continua sostanzialmente l\u2019indirizzo gi\u00e0 espresso da altre Commissioni Tributarie (si ricordano ad esempio le sentenze della CTP di Parma n. 15\/07\/10 e la n.40\/01\/10, anch\u2019esse visibili su www.studiolegalesances.it \u2013 Sez. Documenti). Tale questione, come si \u00e8 gi\u00e0 avuto modo di evidenziare in altre occasioni, \u00e8 di sicuro interesse poich\u00e9 pu\u00f2 succedere che il contribuente venga a conoscenza di un debito tributario solo a seguito di atti successivi alla cartella (come in caso di notifica di pignoramenti su c\/c bancari o di un\u2019iscrizione ipotecaria) e abbia la necessit\u00e0 oltre che il diritto di conoscere a pieno quanto gli viene richiesto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL PIU\u2019 DELLE VOLTE&nbsp;<\/strong> \u2013 Il pi\u00f9 delle volte in questi casi succede che il concessionario si limiti a produrre solamente degli estratti di ruolo \u2013 in pratica un mero elenco dove sono indicate tutte le cartelle per le quali si procede \u2013 ma anche in questo caso la giurisprudenza ha chiarito che \u201cnon \u00e8 sufficiente \u2026 il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, agli atti del fascicolo di causa, perch\u00e9 vanno esibiti gli atti (ossia le cartelle) in copia integrale e conforme all\u2019originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto\u201d (Sent. TAR per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria n.301\/09 del 30\/04\/2009; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it \u2013 Sez. Documenti).<br \/> Alla luce di quanto illustrato, pertanto, appare chiaro il diritto di ogni contribuente di visionare copia degli atti che lo riguardano, pena la nullit\u00e0 degli stessi.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GENOVA &#8211; Una sentenza a favore dell&#8217;utenza. Equitalia deve esibire al contribuente sia le ricevute di ritorno delle raccomandate che copia delle cartelle esattoriali, diversamente non vi \u00e8 prova del corretto espletamento della procedura esecutiva. 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