{"id":49079,"date":"2015-11-04T14:08:03","date_gmt":"2015-11-04T13:08:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/accolto-il-ricorso-della-reggina-per-il-rende-arriva-il-3-a-0-a-tavolino\/"},"modified":"2023-01-17T12:40:57","modified_gmt":"2023-01-17T11:40:57","slug":"58712-accolto-il-ricorso-della-reggina-per-il-rende-arriva-il-3-a-0-a-tavolino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/58712-accolto-il-ricorso-della-reggina-per-il-rende-arriva-il-3-a-0-a-tavolino\/","title":{"rendered":"Accolto il ricorso dell&#8217;ASD Reggio Calabria. Per il Rende arriva lo 0 &#8211; 3 a tavolino"},"content":{"rendered":"<h4>Sul campo si erano imposti gli uomini di Trocini per 2 a 1, ma il\u00a0Giudice Sportivo di Serie D, ha accolto il reclamo degli amaranto in merito alla posizione del calciatore Marco Feraco, assegnando lo 0-3\u00a0a tavolino<!--more--><\/h4>\n<p>RENDE (CS)- Ribaltato il risultato del campo. L&#8217;ASD Reggio Calabria, che fin&#8217;ora non aveva mai vinto una partita fuori casa, si ritrova belli e impacchettati i 3 punti quando\u00a0dalla trasferta di Rende, non ne era arrivato nemmeno uno. Ci riferiamo al derby di un mese fa vinto dai biancorossi\u00a0per 2 a 1 e sul quale pendeva il ricorso degli amaranto che\u00a0nelle loro motivazioni, \u00a0poi depositate,\u00a0sostenevano che il Rende\u00a0avrebbe\u00a0schierato il calciatore Marco Feraco gravato da squalifica.\u00a0Il giudice sportivo della Serie D ha accolto il reclamo della Asd Reggio Calabria, riconoscendo che il calciatore\u00a0doveva ancora scontare un turno di squalifica. Di conseguenza \u00e8 stato decretato lo 0-3 a tavolino. La squadra allenata da Ciccio Cozza grazie a questo regalo sale a quota 13 punti in classifica, lasciando cos\u00ec il quartultimo posto. Il Rende invece scivola a 12 punti.<\/p>\n<p><strong>Questo il accomunato ufficiale del Giudice Sportivo<\/strong>: &#8220;il Giudice Sportivo \u2013 esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla societ\u00e0 Reggio Calabria<br \/>\n<strong>OSSERVA<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; la reclamante chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi della combinato disposto di cui agli artt. 17 comma 5 e 22 comma 6 del CGS, alla societ\u00e0 Rende per avere un proprio calciatore Feraco Marco nato il 10 novembre 1996, preso parte alla gara di cui all\u2019oggetto, dal 39\u00ba del secondo tempo, con la maglia n\u00ba 11, nonostante lo stesso, squalificato per 6 giornate ( CU 90 del 9\/01\/2015 del CR Calabria) mentre militava nelle file della societ\u00e0 Acri SCSD del campionato Juniores, non aveva scontato per intero la sanzione irrogata ( 2 gare residue).<\/p>\n<p>Infatti, successivamente al 9 gennaio 2015 la societ\u00e0 aveva disputato solo 4 gare ( 13\/20\/27 gennaio e 17 febbraio 2015), in cui non aveva schierato il calciatore, mentre in occasione delle gare del 10\/2\/2015 ( Roggiano \u2013 Acri ) e del 3 marzo 2015 ( Castrovillari \u2013 Acri), la societ\u00e0 non si presentava alle gare e veniva considerata rinunciataria e pertato esclusa dalla manifestazione ( CU 112 del 13\/2\/2015 e 123 del 6\/03\/2015).<\/p>\n<p>Pertanto alla data del 30 giugno 2015 il calciatore Feraco doveva scontare ancora due giornate di squalifica. Nella stagione successiva il calciatore veniva trasferito alla societ\u00e0 Rende ( partecipante al Campionato di Serie D ) e veniva inserito in distinta in tutte le gare disputate dalla societ\u00e0; Di conseguenza, secondo la reclamante, il calciatore, avendo cambiato societ\u00e0, doveva scontare la squalifica residua nella prima giornata di campionato con la prima squadra della nuova societ\u00e0 cos\u00ec come previsto dall\u2019art.22 comma 6 del CGS; \u2013 la societ\u00e0 Rende nelle proprie controdeduzioni, pur non contestando la ricostruzione dei fatti, sostiene che il calciatore Feraco Marco, alla data della gara di cui in oggetto, aveva scontato la squalifica per intero in quanto le due giornate residue erano state scontate nel campionato Juniores Nazionale e precisamente nelle gare Rende \u2013 Reggio Calabria del 19\/09\/2015 e Manfredonia \u2013 Rende del 3\/10\/2015 in cui il calciatore era stato schierato tra i calciatori \u201cfuori quota\u201d.<\/p>\n<p>Il reclamo \u00e8 fondato e deve pertanto essere accolto. L\u2019art.22 comma 6 del CGS, infatti, prevede che la squalifica residua, nel caso in cui il calciatore abbia cambiato societ\u00e0, debba essere scontata \u201d in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova societ\u00e0\u201d; tale norma non pu\u00f2 subire interpretazioni che siano contrarie al principio di effettivit\u00e0 e certezza della esecuzione della pena inflitta.<\/p>\n<p>Sulla base degli atti ufficiali di gara e tenuto conto del disposto di cui all\u2019art 22 comma 5 del CGS (se la societ\u00e0 rinuncia alla disputa della gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto della squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva) risulta evidente che il calciatore Marco Feraco, alla data di cui i oggetto, non aveva scontato per intero la squalifica irrogata con CU n\u00ba 90 del 9\/01\/2015 del CR Calabria e pertanto la sua presenza in campo ha alterato il risultato della gara;<\/p>\n<p><strong>P.Q.M. delibera:<\/strong><\/p>\n<p>1) di accogliere il reclamo;<\/p>\n<p>2) di comminare alla societ\u00e0 rende la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3<\/p>\n<p>3) di non addebitare la tassa di reclamo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sul campo si erano imposti gli uomini di Trocini per 2 a 1, ma il\u00a0Giudice Sportivo di Serie D, ha accolto il reclamo degli amaranto in merito alla posizione del calciatore Marco Feraco, assegnando lo 0-3\u00a0a tavolino<\/p>\n","protected":false},"author":24,"featured_media":48336,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-49079","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sport"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49079","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/24"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49079"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49079\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/48336"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49079"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49079"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49079"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}