{"id":63965,"date":"2016-11-15T09:31:51","date_gmt":"2016-11-15T08:31:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/liste-dattesa-in-ospedale-paziente-puo-curarsi-nel-privato-senza-costi-aggiuntivi-o-chiedendo-il-rimborso\/"},"modified":"2023-01-17T12:18:36","modified_gmt":"2023-01-17T11:18:36","slug":"120573-liste-dattesa-in-ospedale-paziente-puo-curarsi-nel-privato-senza-costi-aggiuntivi-o-chiedendo-il-rimborso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/120573-liste-dattesa-in-ospedale-paziente-puo-curarsi-nel-privato-senza-costi-aggiuntivi-o-chiedendo-il-rimborso\/","title":{"rendered":"Liste d&#8217;attesa in Ospedale: paziente pu\u00f2 curarsi nel privato senza costi aggiuntivi o chiedendo il rimborso"},"content":{"rendered":"<p><strong>Le lunghe liste d&#8217;attesa in Ospedale o strutture convenzionate, spesso\u00a0costringono i pazienti a recarsi in strutture private. Esiste un decreto legislativo che consente al malato di visitarsi in regime privato senza pagare costi aggiuntivi o facendoseli rimborsare<\/strong><!--more--><\/p>\n<p>COSENZA\u00a0&#8211; Ieri abbiamo riportato all&#8217;attenzione il problema delle lunghe liste d&#8217;attesa per esami diagnostici che si riscontrano presso l&#8217;ospedale Annunziata di Cosenza. Per eseguire, ad esempio, una tac o una risonanza magnetica, bisogna aspettare diversi mesi; eppure la legge parla chiaro: il malato ha diritto alle prestazioni mediche in tempi certi, soprattutto quando la patologia \u00e8 aggravata.<\/p>\n<p><strong>Secondo la legge, infatti, si pu\u00f2 attendere massimo 30 giorni per le visite mediche specialistiche e\u00a060 giorni per gli esami diagnostici.<\/strong><\/p>\n<p>Ovviamente, i tempi si dimezzano se si passa in una struttura privata. <strong>Il cittadino spesso si sente dire: \u201cl\u2019attesa \u00e8 di tre mesi con il Servizio Sanitario Nazionale, tre giorni, in regime privato\u201d, cio\u00e8 pagando interamente la prestazione.\u00a0Di conseguenza i cosentini sborsano di tasca propria ci\u00f2 che il pubblico non garantisce pi\u00f9, ovvero si visita prima chi paga.<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"line-height: 1.5;\">Insomma ci si rassegna all\u2019idea che il <\/span>diritto alla salute<span style=\"line-height: 1.5;\"> non viene affatto tutelato da una sanit\u00e0 pubblica che, tuttavia, paghiamo annualmente con le tasse.<\/span><\/p>\n<p><strong>Ma la soluzione c\u2019\u00e8, ed anche particolarmente vantaggiosa, eppure\u00a0sono in pochi a conoscerla, anzi quasi nessuno. N\u00e9 gli ospedali e le strutture pubbliche dell\u2019Asl ne danno comunicazione ai malati. Il tutto \u00e8 scritto in nel\u00a0decreto legislativo 124\/1998,\u00a0(ne ha\u00a0parlato giorni fa su\u00a0Rai Uno, a \u00abTempo e Denaro\u00bb l\u2019avv. Angelo Greco).<\/strong><\/p>\n<p>&#8220;In pratica &#8211; ha dichiarato l&#8217;avvocato &#8211; la legge stabilisce il diritto del cittadino a conoscere la data entro cui avverr\u00e0 la visita medica o l\u2019esame diagnostico nonch\u00e9 il tempo massimo di attesa. <strong>Se la prestazione non pu\u00f2 essere garantita entro i tempi massimi garantiti per legge, il malato pu\u00f2 pretendere che la medesima prestazione sia fornita dal\u00a0medico privatamente, in\u00a0<em>intramoenia<\/em>, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket gi\u00e0 pagato.<\/strong><\/p>\n<p>Il malato dovr\u00e0 presentare al direttore Generale dell\u2019Azienda Sanitaria di appartenenza una richiesta in carta semplice per \u00abprestazione in regime di attivit\u00e0 libero-professionale intramuraria\u00bb.<\/p>\n<p>In essa dovr\u00e0 fornire i propri dati e premettere che:<\/p>\n<ul>\n<li>gli \u00e8 stato prescritto un particolare accertamento diagnostico o una visita specialistica (indicando quale);<\/li>\n<li>il Cup ha comunicato l\u2019impossibilit\u00e0 di prenotare la prestazione richiesta prima della data del\u2026 (indicare la data che, come detto, deve essere superiore a 30 giorni per le visite specialistiche e 60 per gli accertamenti come Tac, risonanza magnetica, raggi, ecografie, ecc.);<\/li>\n<li>la prestazione ha carattere urgente, incompatibile con i tempi di attesa indicati;<\/li>\n<li>il decreto legislativo n. 124\/1998, all\u2019articolo 3 comma 10, prescrive che i Direttori Generali disciplinino i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta e l\u2019erogazione delle prestazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dopo aver premesso ci\u00f2 bisogner\u00e0 chiedere:<\/p>\n<ul>\n<li>che la prestazione richiesta (visita medica specialistica o esame diagnostico) venga resa in regime di attivit\u00e0 libero-professionale intramuraria (o intramoenia, che dir si voglia), con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del citato decreto legislativo n. 124\/1998 articolo 3, comma 13;<\/li>\n<li>che venga fornita immediata comunicazione in merito.Infine, nell\u2019istanza, il malato dovr\u00e0 comunicare che, in mancanza di prenotazione in regime di attivit\u00e0 libero-professionale intramuraria come sopra richiesta, la suddetta prestazione verr\u00e0 effettuata privatamente, con preavviso di successiva richiesta di rimborso da parte dell\u2019Azienda.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Insomma, quando la prestazione \u00e8 urgente ed \u00e8 incompatibile con i tempi di attesa, il malato si pu\u00f2 imporre e chiedere che l\u2019ospedale garantisca la visita specialistica medica in <em>intramoenia <\/em>senza pagare alcunch\u00e9 oltre al ticket oppure, in assenza, potr\u00e0 recarsi dal medico privato e poi chiedere il rimborso all\u2019Asl.<\/strong>&#8221;<\/p>\n<p>Un esempio concreto lo abbiamo potuto scorgere proprio qui in Calabria, nel comune di <strong>Castrovillari<\/strong>, dove<strong> un paziente<\/strong> costretto a ricorrere a clinica privata, per una cura che non gli \u00e8 stata garantita dall&#8217;ospedale civile o altre strutture convenzionate; <strong>si \u00e8 fatto rimborsare le spese delle prestazioni sostenute nel privato dal servizio Sanitario Nazionale<\/strong>.<\/p>\n<p>La sentenza. n. 1112\/2013 firmata dal Tribunale di Castrovillari,\u00a0ha ordinato all&#8217;Asl provinciale il pagamento delle\u00a0spese riabilitative sostenute da una vittima di un incidente stradale la quale, grazie a delle costose cure, aveva recuperato parzialmente la facolt\u00e0 di deambulare.<\/p>\n<p>Per il giudice calabrese il rimborso \u00e8 riconosciuto anche per quelle terapie che consentono di \u201celidere o attenuare gli effetti della patologia, se del caso, anche mediante potenziamento delle capacit\u00e0 residue (diverse abilit\u00e0) del soggetto\u201d. <strong>Ovvero per il tribunale ordinario, \u00e8 possibile ottenere il rimborso, anche solo per prestazioni sanitarie che offrano l\u2019opportunit\u00e0 di migliorare le proprie condizioni di integrit\u00e0 psico-fisica,\u00a0in quanto ha ad oggetto la tutela di un diritto primario e fondamentale della persona \u2013 ossia il diritto alla salute (Cass. sent. n. 2923 del 27.02.2012).<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le lunghe liste d&#8217;attesa in Ospedale o strutture convenzionate, spesso\u00a0costringono i pazienti a recarsi in strutture private. 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