{"id":79373,"date":"2017-06-07T04:30:38","date_gmt":"2017-06-07T02:30:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/critica-la-sua-azienda-su-facebook-e-viene-licenziata-giudici-riconoscono-irregolarita-del-licenziamento\/"},"modified":"2023-01-16T19:32:04","modified_gmt":"2023-01-16T18:32:04","slug":"158342-critica-la-sua-azienda-su-facebook-e-viene-licenziata-giudici-riconoscono-irregolarita-del-licenziamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/158342-critica-la-sua-azienda-su-facebook-e-viene-licenziata-giudici-riconoscono-irregolarita-del-licenziamento\/","title":{"rendered":"Critica la sua azienda su Facebook e viene licenziata: giudici riconoscono irregolarit\u00e0 del licenziamento"},"content":{"rendered":"<h4>La Corte di Cassazione ha accolto le argomentazioni difensive degli avvocati della CGIL di Cosenza, ribadendo\u00a0il<strong> diritto di critica e di manifestazione del pensiero.<\/strong><!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSENZA &#8211; La storia di una donna, la signora <strong>Antonella Bevilacqua<\/strong>, licenziata per avere postato su Facebook alcune frasi di critica verso l\u2019operato dell\u2019azienda presso la quale lavorava e dell\u2019amministratore della stessa. Oggi la Corte di Cassazione riconosce l&#8217;illegittimit\u00e0 del licenziamento, decisione che era gi\u00e0 stata adottata dalla Corte di Appello di Catanzaro. La particolare vicenda della donna, viene raccontata dagli Avvocati <strong>Giancarlo Grandinetti e Andrea Amatruda<\/strong> della <strong>CGIL di Cosenza<\/strong>, che l&#8217;hanno seguita passo per passo.<\/p>\n<p><span style=\"line-height: 1.5;\">&#8220;La Signora Antonella Bevilacqua, destinataria di un provvedimento di licenziamento per avere postato su Facebook alcune frasi di critica verso l\u2019operato dell\u2019azienda presso la quale lavorava e dell\u2019amministratore della stessa, impugnava la risoluzione del rapporto di lavoro (ex legge n. 92\/2012), presso il competente Tribunale di Cosenza \u2013 sezione Lavoro.\u00a0<strong>Il Tribunale riconosceva l\u2019illegittimit\u00e0 della decisione aziendale ed il diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro<\/strong> precedentemente occupato, <strong>condannando l\u2019azienda anche al pagamento di un\u2019indennit\u00e0 risarcitoria<\/strong>, commisurata all\u2019ultima retribuzione globale della lavoratrice, calcolata dal giorno del licenziamento e fino a quello di reintegra.<\/span><\/p>\n<p>A seguito dell\u2019<strong>opposizione proposta dal datore di lavoro,<\/strong> il Giudice adito dichiarava tuttavia fondato il suo allontanamento dall\u2019azienda. Avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva reclamo.\u00a0I Giudici d\u2019Appello fornivano una diversa valutazione dei fatti contestati, dichiarando <strong>l&#8217;illegittimit\u00e0 del licenziamento e confermando la condanna al risarcimento del danno, oltre al versamento di ulteriori 15 mensilit\u00e0 retributive<\/strong> a titolo di indennit\u00e0 sostitutiva della reintegra.\u00a0Sul ricorso promosso dal datore di lavoro, la <strong>Corte di Cassazione ha finalmente messo la parola fine, respingendo tutti gli otto motivi e confermando la decisione dei Giudici di secondo grado.<\/strong>\u00a0Dinanzi alla Suprema Corte, le ragioni della lavoratrice sono state sostenute dagli Avvocati Giancarlo Grandinetti e Andrea Amatruda della CGIL di Cosenza, i quali hanno posto in evidenza <strong>non solo i profili di irregolarit\u00e0<\/strong> formale del provvedimento di licenziamento, ma hanno anche sottolineato le (inesistenti) ragioni giuridiche che avrebbero dovuto sorreggere la risoluzione.<\/p>\n<p>Con la conferma del provvedimento reintegratorio, la Corte di Cassazione ha accolto le argomentazioni difensive e ha sostanzialmente ribadito il<strong> diritto di critica e di manifestazione del pensiero <\/strong>(ove esercitato senza travalicare i limiti posti dalle norme non contrasta con l\u2019art. 2105 del Codice Civile). Non pu\u00f2, pertanto, costituire giusta causa di licenziamento in quanto non lesivo in maniera immediata ed irreparabile del rapporto fiduciario fra datore di lavoro e lavoratore; anzi <strong>la libert\u00e0 di manifestazione del pensiero, che rappresenta un vero e proprio baluardo costituzionale, non entra mai in conflitto con l\u2019obbligo di fedelt\u00e0 nei confronti del datore di lavoro<\/strong>, per come sancito dal citato articolo di legge.<\/p>\n<p>La CGIL ha espresso viva soddisfazione per l\u2019esito della controversia &#8211; poich\u00e9 la vicenda pu\u00f2 certamente annoverarsi tra gli esempi di <strong>applicazione dell\u2019art. 18 dello Statuto dei Lavoratori<\/strong> &#8211; ma anche grande rammarico. Dopo pi\u00f9 di 40 anni di applicazione, infatti, a seguito della sua abolizione con il Jobs Act, i licenziamenti illegittimi ed ingiustificati dei lavoratori, assunti dopo il\u00a07 marzo 2015 in aziende con pi\u00f9 di 15 dipendenti, non saranno pi\u00f9 sanzionati con la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, ma con un modesto indennizzo proporzionato all\u2019anzianit\u00e0 di servizio, con la sola eccezione di quelli palesemente discriminatori.\u00a0Motivo di pi\u00f9 perch\u00e9<strong> la CGIL continui la sua battaglia in favore dell\u2019approvazione da parte del Parlamento della Carta dei Diritti Universali del Lavoro, ovvero il Nuovo Statuto delle Lavoratrici e dei Lavoratori,<\/strong> cos\u00ec da rendere i diritti ancora pi\u00f9 esigibili ed inclusivi per tutti i lavoratori, anche per quelli che la Legge 300 del 1970 non poteva aver preso in considerazione, ma che sono stati il frutto della precariet\u00e0 e della crisi che hanno contraddistinto gli ultimi decenni e che devono tornare al centro dell\u2019attenzione della politica nel nostro Paese.&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione ha accolto le argomentazioni difensive degli avvocati della CGIL di Cosenza, ribadendo\u00a0il diritto di critica e di manifestazione del pensiero.<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":79374,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[563,42,571],"tags":[],"class_list":["post-79373","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-area-urbana","category-cosenza","category-in-evidenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79373","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=79373"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79373\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/79374"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=79373"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=79373"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=79373"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}