{"id":82212,"date":"2017-08-06T04:30:54","date_gmt":"2017-08-06T02:30:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/sacal-lazienda-ha-violato-il-diritto-di-sciopero\/"},"modified":"2023-01-16T19:35:15","modified_gmt":"2023-01-16T18:35:15","slug":"169625-sacal-lazienda-ha-violato-il-diritto-di-sciopero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/169625-sacal-lazienda-ha-violato-il-diritto-di-sciopero\/","title":{"rendered":"Sacal, l&#8217;azienda ha violato il diritto di sciopero"},"content":{"rendered":"<h4><strong>Il Giudice del lavoro di Lamezia Terme, in merito al ricorso presentato da USB contro la SACAL, ha dichiarato che l&#8217;azienda ha violato palesemente il diritto di sciopero.<\/strong><!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LAMEZIA TERME (CZ) &#8211; &#8220;Il Giudice del lavoro &#8211; si legge in una nota &#8211; del Tribunale di Lamezia Terme, in merito al ricorso presentato da <strong>USB Trasporto Aereo Calabria contro la SACAL<\/strong>, ha affermato con chiarezza che avevamo ragione quando abbiamo detto che <strong>l&#8217;azienda ha violato palesemente il diritto di sciopero<\/strong>, esercitando evidentemente tutte le condotte antisindacali.\u00a0Infatti, nel dispositivo il giudice respinge tutte le obiezioni fatte da SACAL e si pronuncia con chiarezza a favore di USB nel merito delle questioni poste da noi:<\/p>\n<ul>\n<li>sulla mancata convocazione dell\u2019USB per i contingenti minimi, affermando che \u201cLa locuzione \u2018sentite le organizzazioni sindacali\u2019 va intesa nel senso di dare alle <strong>sigle sindacali interessate la possibilit\u00e0 di esprimere il loro parere<\/strong>\u2026\u2026e ci\u00f2 pu\u00f2 avvenire soltanto previa convocazione delle medesime, da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell\u2019inizio dell\u2019astensione\u201d;<\/li>\n<li>nell\u2019attacco al <strong>diritto di sciopero esercitato dall\u2019azienda che ha comandato tutti i lavoratori<\/strong>, affermando che: \u201cSe il parametro di riferimento fosse quello dell\u2019intero organico aziendale, la possibilit\u00e0 di esercitare il diritto di sciopero risulterebbe gravemente compromessa, se non azzerata, in quanto, al fine di garantire un fabbisogno minimo pari al 20%, i dipendenti programmati per ogni turno dovrebbero essere molto pi\u00f9 di cinquanta. Parimenti illegittima in quanto contrastante con le disposizioni contenute negli artt. 24 e 28 della delibera n. 14\/387, risulta, quindi, la comandata di tutto il personale in turno nella giornata di proclamazione dello sciopero\u201d;<\/li>\n<li>sul provvedimento delle <strong>contestazioni disciplinari disposto ai lavoratori che hanno scioperato esercitando il diritto costituzionale,<\/strong> il Giudice evidenza l&#8217;illegittimit\u00e0 dello stesso sottolineando che, a seguito del pronunciamento della \u201cCommissione di garanzia del 16.05.2016, la societ\u00e0 ha disposto l\u2019archiviazione dei procedimenti disciplinari\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<p>Risulta, inoltre, illegittima la convocazione per l\u2019audizione del 17.05.2016, nella parte in cui la possibilit\u00e0 di svolgere l\u2019attivit\u00e0 di rappresentanza ed assistenza dei lavoratori in sede di audizione \u00e8 stata limitata alle RSA ed ai Dirigenti sindacali appartenenti alle sigle firmatarie di CCNL e riconosciute presso l\u2019azienda. Secondo il giudice, infatti, \u201cil suddetto limite costituisce, violazione del diritto di difesa dei lavoratori iscritti all\u2019USB e delle prerogative sindacali dell\u2019organizzazione ricorrente, che subisce <strong>una disparit\u00e0 di trattamento rispetto alle altre sigle sindacali relativamente all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di rappresentanza<\/strong> nell\u2019ambito della procedura disciplinare\u201d.\u00a0Avevamo ragione e l&#8217;abbiamo rivendicato con forza!\u00a0<strong>Grazie alle numerose iniziative fatte da USB per il ripristino della verit\u00e0 e democrazia sindacale, l&#8217;azienda ha dovuto procedere all&#8217;archiviazione dei provvedimenti e per questa ragione il Tribunale ritiene esauritasi la condotta anti sindacale.\u00a0N<\/strong>oi riteniamo invece la chiara illegittimit\u00e0 del comportamento della Sacal, la quale, pur nell&#8217;archiviazione del provvedimento (e non avrebbe potuto essere altrimenti) ha tenuto un atteggiamento lesivo dei diritti dei lavoratori e del sindacato mantenendo un effetto intimidatorio.<\/p>\n<p>Per questo motivo, condividendo le dichiarazioni del Giudice che respinge tutte le obiezioni fatte da SACAL, ma non condividendo le motivazioni dell\u2019archiviazione, USB ha deciso di fare opposizione.\u00a0<strong>Tale atteggiamento da parte dell&#8217;azienda non pu\u00f2 in alcun modo passare, n\u00e9 tanto meno si pu\u00f2 accettare che, a fronte di una cos\u00ec chiara illegittimit\u00e0,<\/strong> si possa sperare che in futuro l&#8217;operato dell\u2019azienda cambi, visto che tali atteggiamenti sono stati reiterati nel tempo. I diritti dei lavoratori non possono essere lasciati all&#8217;eventuale bont\u00e0 delle aziende, ma devono essere garantiti dal rispetto delle regole evitando rischi di recidivi comportamenti discriminatori. USB continua ad andare avanti con la forza della ragione per i diritti dei lavoratori e della democrazia nei luoghi di lavoro&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Giudice del lavoro di Lamezia Terme, in merito al ricorso presentato da USB contro la SACAL, ha dichiarato che l&#8217;azienda ha violato palesemente il diritto di sciopero.<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":82213,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,571],"tags":[],"class_list":["post-82212","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-calabria","category-in-evidenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82212","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82212"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82212\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/82213"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82212"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82212"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82212"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}