{"id":86525,"date":"2017-11-25T09:50:20","date_gmt":"2017-11-25T08:50:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/falsetta-agenzia-delle-entrate-non-vorremmo-costretti-ad-ospitare-striscia-la-notizia\/"},"modified":"2023-01-16T19:40:03","modified_gmt":"2023-01-16T18:40:03","slug":"188470-falsetta-agenzia-delle-entrate-non-vorremmo-costretti-ad-ospitare-striscia-la-notizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/188470-falsetta-agenzia-delle-entrate-non-vorremmo-costretti-ad-ospitare-striscia-la-notizia\/","title":{"rendered":"Falsetta su Agenzia delle Entrate Cosenza: &#8220;dobbiamo chiamare Striscia la Notizia?&#8221;"},"content":{"rendered":"<h4>L&#8217;associazione &#8220;Bene Comune Calabria&#8221; ha diramato una nota alla luce dello scandalo sollevato qualche giorno fa da \u201cStriscia la Notizia\u201d sui controlli pilotati dai dirigenti delle Agenzie delle Entrate sui valori degli immobili a danni dei contribuenti<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSENZA &#8211; A pagarne le spese sono sempre e solo i contribuenti costretti a pagare somme altrimenti non dovute per far salire, a fine anno, i premi di produzione dei dirigenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Lo scandalo sollevato nei giorni scorsi da <strong>Striscia la Notizia,<\/strong> sembra fare da eco a quanto accaduto di recente a <strong>Cosenza<\/strong> ai <strong>danni di un giovane contribuente,<\/strong> che si \u00e8 visto recapitare da parte della Direzione Provinciale \u2013 Ufficio Territoriale dell\u2019Agenzia delle Entrate di Cosenza un atto di accertamento riguardante un locale ad uso commerciale situato in Via Piave e acquistato nell\u2019anno 2015. E\u2019 quanto dichiara in una nota<strong> l\u2019Avv. Filomena Falsetta<\/strong><em> ( in foto a Sinistra)<\/em><strong>,<\/strong> Presidente dell\u2019Associazione Bene Comune Calabria nonch\u00e9 legale del contribuente.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-188471 alignleft\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/FOTO-FALSETTA.jpg\" alt=\"FOTO FALSETTA\" width=\"230\" height=\"230\" title=\"\">Un <strong>accertamento<\/strong> partito da un valore di <strong>\u20ac 147.335,31,<\/strong> per un totale di imposte, interessi e sanzioni pari ad \u20ac 13.313,78 e poi rettificato in \u20ac 79.500,00, per un totale di imposte, interessi e sanzioni pari \u20ac 7.078,09, e, tutto questo, in assenza di alcun criterio logico tale da poter giustificare un pi\u00f9 basso valore anzich\u00e9 l\u2019annullamento del provvedimento. Difatti,<strong> negli atti formulati dall\u2019Agenzia delle Entrate,<\/strong> <strong>non v\u2019\u00e8 alcun elemento idoneo a dimostrare la suddetta variazione del valore accertato<\/strong>, avendo, per giunta, la stessa affermato, nei relativi atti, di non considerare le prove fornite dal contribuente, ossia n\u00e9 la perizia giurata, n\u00e9 la documentazione fotografica prodotta e attestante lo stato di degrado dell\u2019immobile al momento dell\u2019acquisto, n\u00e9 l\u2019atto notarile di compravendita, n\u00e9 l\u2019atto di mutuo per l\u2019acquisto del locale, n\u00e8 tantomeno le fatture fornite dal contribuente, ragion per cui non si comprende quali elementi codesto Ufficio abbia adottato nelle operazioni di calcolo, il cui esito \u00e8 sfociato inspiegabilmente in un minor valore dell\u2019immobile anzich\u00e9 nell\u2019annullamento dell\u2019atto in questione.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Continua a pagina 2<\/span><\/strong><!--nextpage--><\/p>\n<p>Nello specifico, l\u2019Ufficio in questione nel primo atto notificato al contribuente procedeva al seguente calcolo: mq 57 x 2.584,83\/mq = \u20ac 147.335,31, mentre nel secondo atto effettuava, invece, il seguente calcolo: mq 53 x 1.500,00\/mq.<br \/>\nAlla luce di quanto appena descritto, sorge spontanea una domanda: \u201cquali principi hanno giustificato il mutamento di tali operazioni di calcolo?\u201d<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che se il contribuente avesse aderito al pagamento della somma corrispondente al primo valore accertato oppure al secondo valore accertato, avrebbe adempiuto nella pi\u00f9 assoluta \u201cignoranza\u201d e \u201cinconsapevolezza\u201d, per il semplice motivo che essendo risultato errato il primo accertamento, allo stesso modo poteva risultare errato anche il secondo! A detta dell\u2019Agenzia delle Entrate di Cosenza \u2013 sarebbero sufficienti, per \u201crovinare\u201d i poveri contribuenti, il confronto con gli immobili limitrofi e le stime dell\u2019OMI! Niente di pi\u00f9 falso!<\/p>\n<p>In verit\u00e0, l&#8217;Agenzia delle Entrate, come stabilito dalla stessa Corte di Cassazione nelle recenti sentenze, non pu\u00f2 accertare il valore dell&#8217;immobile basandosi solo ed esclusivamente su una stima effettuata \u201ca tavolino\u201d dai funzionari, e, per di pi\u00f9, in assenza del bench\u00e8 minimo sopralluogo rivolto ad accertare l&#8217;effettivo stato di conservazione del bene. Ci\u00f2 significa che essa non pu\u00f2 assolutamente prescindere da una diretta presa di visione del bene in questione, non potendo basarsi su un \u201celemento astratto\u201d, ossia quello determinato dal confronto con gli immobili limitrofi. Infatti, se l\u2019Ufficio in questione avesse provveduto ad acquisire le opportune informazioni direttamente sul luogo, e queste ultime avessero dimostrato lo stato di degrado del bene, non avrebbe potuto certamente ignorare che possano essere state proprio queste a determinare un abbassamento del corrispettivo della compravendita.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Continua a pagina 3<\/span><\/strong><\/p>\n<p><!--nextpage--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Una richiesta, quella di annullamento del provvedimento, reiterata pi\u00f9 volte invano dall\u2019Avv. Falsetta al Funzionario Responsabile del Procedimento <strong>Dott. Arcangelo Furfaro<\/strong>, con il quale l\u2019Avvocato, a fronte di un atto di accertamento firmato dallo stesso Furfaro, ha chiesto di rapportarsi sin dalla prima convocazione per il contraddittorio presso l\u2019Ufficio in questione, sollecitando un rinvio dell\u2019incontro, in quanto riteneva equo interloquire non con i suoi sostituti, bens\u00ec con il <strong>Responsabile del Procedimento<\/strong>, quale, appunto, Furfaro, assente in prima convocazione, mentre presente, su richiesta dell\u2019Avvocato Falsetta, dalla seconda convocazione in poi.<\/p>\n<p>Tuttavia, nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di contraddittorio espletata presso la <strong>Direzione Provinciale di Cosenza<\/strong>, veniva prodotta perizia giurata con allegata documentazione fotografica attestante lo stato di conservazione dell\u2019immobile all\u2019epoca del trasferimento della piena propriet\u00e0, nonch\u00e9 le fatture riguardanti i costi sostenuti per l\u2019esecuzione dei lavori sull\u2019immobile medesimo. L\u2019ufficio in questione, paradossalmente, dichiarava di non concordare con la rappresentazione fornita dal contribuente, in considerazione dell\u2019importo esiguo documentato in riferimento al recupero edilizio posto in essere.<\/p>\n<p>Invero, \u00e8 abbastanza noto come, <strong>a fronte della \u201ccrisi economica\u201d<\/strong> che la societ\u00e0 oggi attraversa, ognuno cerchi di operare in parte anche \u201cin economia\u201d (come specificato nella stessa<strong> Cila presentata al Comune di Cosenza)<\/strong> al fine di valorizzare la propria attivit\u00e0 lavorativa.<br \/>\nPer quanto riguarda, invece, l\u2019aspetto specificatamente commerciale, il magazzino, come dichiarato nella stessa perizia, \u00e8 ubicato in via Piave, zona distante dalla viabilit\u00e0, e che presenta una larghezza tale da non garantire il doppio senso di marcia, oltre a limitare la possibilit\u00e0 di parcheggio per i non residenti.<\/p>\n<p>Questo comporta, come affermato, d\u2019altronde, nell\u2019ambito della stessa ricostruzione comparativa effettuata da codesto Ufficio rispetto agli altri immobili situati nelle zone limitrofe, una \u201cminore vocazione commerciale\u201d dell\u2019immobile di cui \u00e8 causa. Ci\u00f2 nonostante, le stime comparative utilizzate dall\u2019Ufficio in questione come termine di raffronto con l\u2019immobile di cui \u00e8 causa, riguardano immobili situati in contesti di alto pregio e caratterizzati da elevata vocazione commerciale, come dichiarato dallo stesso Ufficio in seno alle <strong>fotografie in relazione agli altri immobili,<\/strong> mentre, con riferimento al magazzino de quo, l\u2019Ufficio competente, pur ben guardandosi dal definirlo di alto pregio e di elevata vocazione commerciale, ha ritenuto ugualmente nonch\u00e9 assurdamente di compararlo agli altri immobili!<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-188473 alignleft\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/FOTO-LOCALE-2.jpg\" alt=\"FOTO LOCALE 2\" width=\"433\" height=\"530\" title=\"\">Questo significa che il malcapitato contribuente, nonostante avesse compiuto ogni sforzo sia per l\u2019acquisto dell\u2019immobile e sia per migliorarne lo stato di conservazione esistente all\u2019atto del trasferimento della propriet\u00e0, accollandosi, peraltro un \u201cmutuo\u201d , ha dovuto per giunta subire il raffronto con beni ognuno dei quali ha una storia a s\u00e9, e le cui caratteristiche e condizioni nulla c\u2019entrano con l\u2019immobile di cui \u00e8 causa. Niente di pi\u00f9 illegale!<\/p>\n<p>Da qui deriva la fondamentale importanza del \u201csopralluogo\u201d, per poter guardare la realt\u00e0 con i propri occhi anzich\u00e9 attraverso Google, prima di tassare immotivatamente coloro che operano con lealt\u00e0 e rettitudine. \u201cTroppo comodo\u201d limitarsi a riportare, soltanto affacciando sul web, l\u2019immagine dell\u2019immobile cos\u00ec com\u2019\u00e8 oggi, e non allo stato in cui si trovava all\u2019epoca del trasferimento della propriet\u00e0, uno stato documentalmente provato, e, nonostante ci\u00f2, completamente ignorato dal suddetto Ufficio, il quale ha proceduto inconcepibilmente a determinare maggiori imposte! <strong>\u201cTroppo comodo\u201d limitarsi a stampare le fotografie di immobili<\/strong> tra loro diversi per collocazione, caratteristiche e storia, accostandole ad un altro bene al solo fine di tassare!<\/p>\n<p>Questo rivela, pertanto, come gran parte degli accertamenti vengano effettuati dall\u2019Ufficio, senza che il funzionario si alzi dalla scrivania e vada a verificare lo stato di conservazione nonch\u00e9 la qualit\u00e0 dell\u2019immobile. E\u2019 evidente che accertamenti di questo tipo finiranno sempre e immancabilmente per dare una valutazione non corretta, anzi nella maggior parte dei casi, distorta del bene. Con particolare riferimento all\u2019Ufficio Territoriale di Cosenza che ha provveduto ad emettere l\u2019atto, \u00e8 inconcepibile come non abbia preso coscienza dell\u2019insufficienza dei dati in suo possesso e li abbia utilizzati come \u201coro colato\u201d ai danni del contribuente. Questo illegittimo modus operandi non potr\u00e0 mai trovare giustificazione alcuna nel nostro ordinamento giuridico, in quanto rappresenta, specie in questo complesso e delicato momento storico, <strong>un vero e proprio \u201cabuso sociale\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Ed \u00e8 proprio tale abuso a far decadere, nelle nuove generazioni, ogni aspettativa di vita, per il fatto stesso di vedersi traditi da coloro che si ergono a paladini dello Stato, o meglio, che si convincono di essere i guerrieri dello Stato contro un\u2019evasione fiscale che gli conviene generalizzare, ma che in realt\u00e0, in quei casi di documentata lealt\u00e0, \u00e8 soltanto nel loro immaginario, perch\u00e9 \u00e8 soltanto quell\u2019immaginario che gli consente di tollerare i propri soprusi.<strong> In realt\u00e0, uno Stato di diritto rifiuta questi falsi guerrieri, in quanto non fanno parte della sua \u201cnaturale costituzione\u201d, poich\u00e9 traditori dei cittadini.<\/strong> Pertanto \u2013 continua Falsetta -, riferendomi ora all\u2019aspetto prettamente giuridico, ho provveduto a notificare all\u2019Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione provinciale di Cosenza, un\u2019istanza di mediazione, nella quale ho chiesto l\u2019annullamento dell\u2019atto in questione, e, se rigettata, proceder\u00f2, naturalmente, all\u2019instaurazione del giudizio. Inoltre \u2013 conclude Falsetta -, ho deciso di <strong>condurre una battaglia \u201cpubblica\u201d<\/strong> al fianco di tutti quei contribuenti che non hanno, molte volte, gli strumenti per difendersi, e che, impotenti, preferiscono aderire alle commedianti valutazioni poste in essere dalle Direzioni locali dell\u2019Agenzia delle Entrate al fine di evitare ogni ulteriore conseguenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;associazione &#8220;Bene Comune Calabria&#8221; ha diramato una nota alla luce dello scandalo sollevato qualche giorno fa da \u201cStriscia la Notizia\u201d sui controlli pilotati dai dirigenti delle Agenzie delle Entrate sui valori degli immobili a danni dei contribuenti<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":86526,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[563,42],"tags":[],"class_list":["post-86525","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-area-urbana","category-cosenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86525","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=86525"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86525\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/86526"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=86525"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=86525"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=86525"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}