{"id":87548,"date":"2017-12-21T09:30:56","date_gmt":"2017-12-21T08:30:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/impresa-radiofonica-cosentina-rivendica-dominio-internet-dellattivita-inattiva-condannata\/"},"modified":"2023-01-16T19:41:12","modified_gmt":"2023-01-16T18:41:12","slug":"192678-impresa-radiofonica-cosentina-rivendica-dominio-internet-dellattivita-inattiva-condannata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/192678-impresa-radiofonica-cosentina-rivendica-dominio-internet-dellattivita-inattiva-condannata\/","title":{"rendered":"Impresa radiofonica cosentina chiede risarcimento per attivit\u00e0 &#8216;inattiva&#8217;, condannata"},"content":{"rendered":"<h4>RCC Radio Cosenza Centrale S.r.l.\u00a0\u00e8 inattiva,\u00a0ma rivendica la propriet\u00e0 di due domini internet della Fullmidia S.r.l. a cui il giudice ha dato ragione: non esiste alcuna concorrenza sleale<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RENDE &#8211; Azienda inattiva chiede risarcimento danni. Un caso davvero singolare e allo stesso tempo clamoroso, quello che ha visto opposte due imprese, la prima<strong> R.C.C. Radio Cosenza Centrale S.r.l.<\/strong> che aveva promosso causa alla societ\u00e0 <strong>Fullmidia S.r.l.<\/strong>\u00a0chiedendo, tra l&#8217;altro, la riassegnazione di due domini internet di propriet\u00e0 della seconda, e la cessazione immediata dell&#8217;uso della denominazione Radio Cosenza Centrale. I due domini in questione sono <em>&#8220;radiocosenzacentrale.it&#8221;<\/em> e <em>&#8220;radiocosenzacentrale.com&#8221;.\u00a0<\/em>Ma l&#8217;agenzia di comunicazione di Rende, <strong>Fullmidia, di Camillo Tripicchio<\/strong> \u00e8 riuscita a <strong>dimostrare<\/strong> come, l&#8217;acquisto dei due domini, non avrebbe mai potuto &#8216;ledere&#8217; un&#8217;impresa che \u00e8 inattiva e che in data 23 novembre 2016, aveva ceduto il ramo d&#8217;azienda a &#8216;A.C.R.C. &#8211; Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria&#8217;, convenendo nell&#8217;atto notarile che la concessione n. 901158, restando priva di impianti ad essa associati, doveva ritenersi decaduta di diritto. Trattasi della concessione rispetto cui il Ministero dello Sviluppo Economico aveva autorizzato l&#8217;utilizzo del marchio Radio Cosenza Centrale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La R.C.C. di Arduino Dieni<\/strong> infatti, aveva fatto ricorso specificando che la societ\u00e0 chiamata in causa aveva acquistato e utilizzato una denominazione &#8216;identica&#8217; a quella dell&#8217;azienda ricorrente che avrebbe pertanto tratto in inganno il pubblico sulla provenienza del servizio offerto. Insomma Radio Cosenza Centrale parlava di &#8220;concorrenza sleale&#8221; e si sarebbe sentita autorizzata all&#8217;utilizzo esclusivo della denominazione in rete, ritenendo Fullmidia S.r.l. indebitamente proprietaria dei due domini internet. Per questo motivo aveva chiesto, con un ricorso d&#8217;urgenza ex art. 700 c.p.c, la riassegnazione dei due domini, di fatto di propriet\u00e0 dell&#8217;agenzia pubblicitaria di Rende chiedendo nel contempo la condanna ad un risarcimento danni <strong>conseguente all&#8217;indebito utilizzo della denominazione &#8216;Radio Cosenza Centrale&#8217; nella misura di 10mila euro.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Proprio la Fullmidia S.r.l, impresa sana e attivissima sul mercato editoriale, pubblicitario, giornalistico e radiofonico, rappresentata dall&#8217;avvocato Nicola Cellini del Foro di Cosenza, ha provato come quella che veniva definita &#8220;impresa, attivit\u00e0 imprenditoriale, giornalistica, pubblicitaria, e che trasmette programmi radiofonici&#8221; in realt\u00e0\u00a0\u00e8 inattiva e pertanto non ha nulla a che pretendere. E cos\u00ec a seguito dell&#8217;istanza presentata da RCC, al Tribunale civile di Catanzaro, la societ\u00e0 Fullmidia di Camillo Tripicchio ha ribattuto sbaragliando la ricorrente. <strong>Nessuna cessazione dunque di un marchio che non pu\u00f2 appartenere ad un&#8217;impresa che non esiste pi\u00f9.\u00a0<\/strong>L&#8217;impresa ricorrente aveva lamentato la difficolt\u00e0, dopo avere gi\u00e0 ceduto in data 23 novembre 2016 il ramo dell&#8217;azienda all&#8217;Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria, a cedere l&#8217;intera azienda, ed il marchio a terzi a causa dei domini di propriet\u00e0 di Fullmidia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>A\u00a0dare ragione alla Fullmidia S.r.l. \u00e8 stato proprio il Tribunale Civile di Catanzaro<\/strong> \u2013 sezione specializzata in materia di impresa nella persona del Giudice, d.ssa <strong>Carmen Ranieli<\/strong> che ha dichiarato inammisibile il ricorso presentato da <strong>Radio Cosenza Centrale<\/strong>. La parte resistente infatti ha dimostrato come, dalla visura camerale, l&#8217;attivit\u00e0 di R.C.C. \u00e8 cessata in data 1<strong>4 aprile 2017<\/strong> e da allora risulta inattiva ed ancora, come dal <strong>23 novembre 2016<\/strong> il sito internet riconducibile alla parte ricorrente non esista pi\u00f9 cos\u00ec come sono stati oscurati i relativi social media mentre le frequenze in uso per quanto concerne l&#8217;attivit\u00e0 radiofonica, sarebbero oggetto proprio della cessione del ramo d&#8217;azienda. Non si pu\u00f2 dunque rivendicare qualcosa che non esiste pi\u00f9 e di conseguenza non c&#8217;\u00e8\u00a0stata alcuna concorrenza sleale per l&#8217;utilizzo dei domini di &#8220;radiocosenzacentrale.it&#8221; e &#8220;radiocosenzacentrale.com&#8221; da parte della Fullmidia S.r.l. <strong>Ricorso rigettato dunque e condanna<\/strong>. S\u00ec perch\u00e8 la <strong>R.C.C. &#8211; Radio Cosenza Centrle S.r.l \u00e8 stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RCC Radio Cosenza Centrale S.r.l.\u00a0\u00e8 inattiva,\u00a0ma rivendica la propriet\u00e0 di due domini internet della Fullmidia S.r.l. a cui il giudice ha dato ragione: non esiste alcuna concorrenza sleale<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":87549,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[563,16,44],"tags":[],"class_list":["post-87548","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-area-urbana","category-italia","category-rende"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87548","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87548"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87548\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/87549"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87548"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87548"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}