{"id":87831,"date":"2017-12-30T09:03:50","date_gmt":"2017-12-30T08:03:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/ndrangheta-nelle-logge-grande-oriente-ditalia-la-commissione-antimafia-pregiudizi-anti-massoneria\/"},"modified":"2023-01-16T19:41:31","modified_gmt":"2023-01-16T18:41:31","slug":"193875-ndrangheta-nelle-logge-grande-oriente-ditalia-la-commissione-antimafia-pregiudizi-anti-massoneria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/193875-ndrangheta-nelle-logge-grande-oriente-ditalia-la-commissione-antimafia-pregiudizi-anti-massoneria\/","title":{"rendered":"&#8216;Ndrangheta nelle logge, massoneria attacca la commissione Antimafia: &#8220;Pregiudizi&#8221;"},"content":{"rendered":"<h4>Il Goi invia al Presidente della Repubblica e alle altre alte cariche dello Stato il parere del giurista Giuseppe Bozzi sulla relazione dell\u2019Antimafia<\/h4>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>ROMA &#8211; Il testo della lettera inviata dal Gran Maestro del Grande Oriente d\u2019Italia Stefano Bisi al Capo dello Stato, al presidente del Consiglio ed ai ministri, ai capigruppo parlamentari, ai segretari di partito. In essa l\u2019illustre giurista professor Giuseppe Bozzi, membro del pool di avvocati e docenti universitari che difendono le ragioni del Goi e della libert\u00e0 di associazione, <strong>analizza punto per punto e rende evidenti le storture, le incongruenze e le travalicazioni contenute nella relazione prodotta dall\u2019antimafia in merito alle infiltrazioni della malavita organizzata nella Massoneria.\u00a0<\/strong>La prima lettura della relazione della Commissione Bicamerale Antimafia presieduta dall\u2019On.le Bindi impone le seguenti considerazioni critiche.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nTutta l\u2019impostazione dell\u2019inchiesta nonch\u00e9 l\u2019ondivaga motivazione della relazione finale si caratterizzano per un evidente pregiudizio anti massonico, proprio di una storica tradizione clericale. Come era stato gi\u00e0 eccepito, la Commissione ha <strong>spostato l\u2019oggetto dell\u2019indagine ad essa assegnata dalla legge istitutiva dalle organizzazioni mafiose, cui era tenuta, ad una libera associazione di cittadini<\/strong> con fini leciti qual \u00e8 il GOI nonch\u00e9 alle altre fratellanze. La relazione, prolissa e ripetitiva, perviene a conclusioni aberranti sul piano giuridico-costituzionale tentando di supplire al vuoto probatorio circa un collegamento fra Massoneria e mafia e in ordine ad una responsabilit\u00e0 della prima per le asserite infiltrazioni mafiose in alcune logge con argomentazioni lacunose e contraddittorie, contorsioni logiche, petizioni di principio, interpretazioni dei fatti capziose e fuorvianti, errori giuridici.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nSi \u00e8 voluto, per un verso, fare <strong>assurgere a rango di prova della connessione fra &#8216;Ndrangheta e Massoneria acquisizioni investigative \u201cancora al vaglio del giudice dibattimentale\u201d<\/strong> ed elementi privi di valore probatorio che gli stessi magistrati ascoltati nel corso dell\u2019inchiesta hanno definito testualmente \u201cipotesi di lavoro\u201d, \u201c spunti, elementi sui quali dobbiamo costruire ancora qualcosa di pi\u00f9 significativo e importante\u201d (deposizione del Procuratore aggiunto DDA di Reggio Calabria Michele Prestipino Giarritta); per altro verso, si \u00e8 data una lettura capziosa, fuorviante e illogica alle univoche dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Cafiero de Raho e dei suoi sostituti secondo le quali i soggetti mafiosi asseritamene infiltrati sono \u201c soggetti diversi dagli affiliati alla Loggia che restano occulti alla stessa Massoneria perch\u00e9 non possono esporsi a nessuna altra forma evidente quale il Grande Oriente d\u2019Italia\u201d.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nSignificativa di un\u2019aporia concettuale \u00e8 la valutazione degli scioglimenti disposti dal GOI di alcune logge calabresi: Rocco Verducci, I Cinque Martiri, Vincenzo de Angelis di Brancaleone e Lacinia in ordine alle quali <strong>non sussisteva alcun atto o provvedimento giudiziario che attestasse l\u2019esistenza di infiltrazioni mafiose, ma unicamente atti segret<\/strong>i che soltanto la Commissione poteva acquisire, quali: \u201celementi di polizia consistenti in segnalazioni e denunce\u201d o relazioni contenute nel sistema informatico della DNA , ossia dati che la stessa relazione riconosce che \u201cnon assumono alcuna rilevanza dal punto di vista giudiziario\u201d. Orbene, incredibilmente la Commissione invece di trarre da ci\u00f2 la logica e corretta conseguenza che il GOI, non potendo avere accesso ad atti e documenti coperti dal segreto, era all\u2019oscuro delle asserite, ma ancora non provate, infiltrazioni, la Commissione a corto di seri argomenti non si \u00e8 peritata di lamentare di non aver potuto conoscere le ragioni formali del provvedimento di scioglimento disposto dal GOI.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nPur riconoscendo espressamente che alla Massoneria non pu\u00f2 essere demandato il compito di vigilare sull\u2019osservanza delle norme statali e che essa pu\u00f2 reagire alle infiltrazioni soltanto qualora ne possa avere conoscenza da fonti giudiziarie, la Commissione nella pervicace e ostinata ricerca di una responsabilit\u00e0 della Massoneria purch\u00e8 sia, non giustificata dalla realt\u00e0 dei fatti accertati, <strong>si \u00e8 spinta a criticare l\u2019organizzazione interna del GOI la quale \u201cagevolerebbe\u201d inconsapevolmente le infiltrazioni mafiose.<\/strong> In un crescendo di preconcetta avversit\u00e0 antimassonica, la Commissione ha fatto affermazioni molto gravi sul piano della lesione della reputazione e dell\u2019onore della Massoneria e del GOI, in quanto frutto di mere e illogiche illazioni.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nLa segretezza strutturale delle associazioni massoniche e del GOI costituirebbe, secondo la Commissione, \u201c<strong>carattere similare a quello delle associazioni mafiose\u201d e \u201cun habitat favorevole alla colonizzazione mafiosa\u201d<\/strong>. Per tentare di offrire una giustificazione a tali gratuite affermazioni la Commissione si spinge a sostenere paradossalmente che il vincolo di solidariet\u00e0 fra i fratelli, la giustizia interna, la condivisione e il perseguimento di ideali comuni, l\u2019obbligo di riservatezza, il rispetto della Costituzione e delle leggi sono elementi rivelatori della segretezza delle associazioni massoniche e del GOI. Sorprendentemente la Commissione ha ignorato che questi elementi sono , secondo il nostro ordinamento giuridico, l\u2019espressione del comune vincolo ideale che unisce i fratelli, dell\u2019autonomia normativa e organizzativa propria del fenomeno associativo tutelato dalla Costituzione quale proiezione della sfera individuale e quale potenziamento della personalit\u00e0 degli associati nonch\u00e9 come affermazione di un\u2019istanza di tutela ed espressione dell\u2019interesse confraternale volto a rappresentare istanze culturali e sociali presenti nel mondo contemporaneo.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nLa Commissione, sull\u2019errato e indimostrato presupposto della segretezza delle associazioni massoniche e del GOI propone disinvoltamente al futuro legislatore di disporne lo scioglimento con atto amministrativo del Prefetto senza un previo accertamento giudiziario. Come \u00e8 stato gi\u00e0 denunciato pubblicamente, la misura proposta \u00e8 palesemente illiberale, contrastante con gli articoli 2, 18 e 27 secondo comma Cost. e costituisce un ritorno al passato in quanto ripropone leggi liberticide tipiche di un regime autoritario di cui si \u00e8 avuta tragica esperienza in Italia. <strong>La relazione ignora che il diritto di associazione \u00e8 un diritto di libert\u00e0 tutelato dalla Costituzione come inviolabile<\/strong> da ogni interferenza esterna dei pubblici poteri, che i singoli possono esercitare in piena autonomia nei campi e per i fini leciti pi\u00f9 svariati con il solo limite della legge penale quale unica fonte di qualificazione degli illeciti delle associazioni.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nNessuno ha mai dubitato dell\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di interventi del Potere Esecutivo limitativi della libert\u00e0 delle associazioni o che ne comportino lo scioglimento i quali non dipendano dal preventivo accertamento con efficacia di giudicato di violazioni di precetti penali (Pace, Problematica delle libert\u00e0 costituzionali). Secondo lo stravagante assunto della Commissione, invece, quanto da essa proposto \u201cattuerebbe finalmente la volont\u00e0 dei Costituenti\u201d. A supporto di questa affermazione i Commissari sono costretti a riesumare una tesi di fonte cattolica svolta in Assemblea costituente e rimasta del tutto minoritaria (Tupini, Moro, La Pira) secondo la quale la Costituzione nel disporre il divieto di associazioni segrete avrebbe accolto la nozione sostanziale di segretezza per cui \u201cdeve considerarsi segreto il sodalizio che mira a<strong> mantenere occulta la propria esistenza e la propria essenza\u201d a prescindere dalla liceit\u00e0 dei fini da esso perseguiti.<\/strong><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nOrbene, \u00e8 stato dimostrato nell\u2019istanza di revisione in autotutela che il GOI non occulta la propria storia, il proprio ruolo n\u00e9 la propria attivit\u00e0. Ci\u00f2 non ha tuttavia impedito alla Commissione di qualificarlo immotivatamente quale associazione segreta, c<strong>onfondendo la riservatezza con la segretezza e dando, come si \u00e8 detto, un\u2019assurda interpretazione degli elementi e dei dati organizzativi caratterizzanti l\u2019associazione.<\/strong> Ma anche l\u2019asserita, ma non vera, segretezza del GOI, ove mai fosse in mera ipotesti dimostrata, non sarebbe sufficiente a giustificarne lo scioglimento fondato sulla discrezionale decisione dell\u2019Esecutivo e quindi di variabili maggioranze parlamentari e non gi\u00e0 su di un previo accertamento giurisdizionale irrevocabile di violazione di leggi penali come oggi dispone la legge n. 17\/1982.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\nA tal riguardo la Corte Costituzionale ha sottolineato la necessit\u00e0 che l\u2019appartenenza ad una associazione segreta risulti da un accertamento del giudice penale e che<strong> l\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 amministrativa \u201csi colloca, come per qualsiasi altra categoria di reati, su un piano subordinato o addirittura eventuale<\/strong>, restando vincolato quanto all\u2019an nel caso di sentenza penale di condanna e precluso nel caso di sentenza assolutoria piena\u201d (Corte Cost. n. 978\/1988). Secondo la comune opinione, la Costituzione e la legge n. 17\/1982 hanno fatto proprio il concetto strumentale e non sostanziale di segretezza come \u00e8 stato gi\u00e0 ampiamente illustrato nell\u2019istanza di revisione in autotutela.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>La dottrina quasi unanime e il legislatore del 1982 hanno negato l\u2019autonomia del limite della segretezza rispetto a quello dell\u2019illiceit\u00e0 dei fini delle associazioni. Ne consegue che il limite della segretezza opera unicamente per quelle associazioni che, svolgendo istituzionalmente attivit\u00e0 contrarie alla legge penale, debbono ricorrere al segreto come condizione della loro esistenza. Come si \u00e8 detto, contrariamente a quanto \u00e8 stato sostenuto apoditticamente dalla Commissione , l<strong>a legge n. 17 del 1982 ha ritenuto la segretezza rilevante soltanto se sia finalizzata a scopi illeciti.<\/strong> L\u2019applicazione del divieto \u00e8 stata ristretta alle associazioni \u201cpolitiche\u201d nelle quali sia dimostrata l\u2019esistenza di un collegamento fra segretezza e finalit\u00e0 volte all\u2019interferenza nell\u2019esercizio delle funzioni degli organi amministrativi e costituzionali, di amministrazioni pubbliche, di enti e servizi pubblici con la creazione di poteri occulti di incidenza sul processo di decisione politica. In conclusione, ben pu\u00f2 dirsi che, dopo tanto clamore, vani sforzi e notevole dispendio di denaro pubblico, la montagna ha partorito un ridicolo topo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">LEGGI ANCHE<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/3714\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"color: #0000ff;\">Gli interessi di \u2018ndrangheta e mafia per la massoneria: la relazione dell\u2019Antimafia<\/span><\/a><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/3735\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0<span class=\"current\">Sanit\u00e0 cosentina, massoneria e \u2018ndrangheta: ventitr\u00e9 \u2018fratelli\u2019 sospetti<\/span><\/a><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/3736\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0<span class=\"current\">\u2018Ndrangheta, massoneria e servizi segreti. Una grande famiglia che pilota economia e politica<\/span><\/a><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Goi invia al Presidente della Repubblica e alle altre alte cariche dello Stato il parere del giurista Giuseppe Bozzi sulla relazione dell\u2019Antimafia<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":87832,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-87831","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-italia"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87831\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/87832"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}