{"id":88051,"date":"2018-01-06T08:00:22","date_gmt":"2018-01-06T07:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/colpa-medica-vita-e-morte-appese-al-filo-della-giustizia\/"},"modified":"2023-01-16T18:47:51","modified_gmt":"2023-01-16T17:47:51","slug":"194867-colpa-medica-vita-e-morte-appese-al-filo-della-giustizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/194867-colpa-medica-vita-e-morte-appese-al-filo-della-giustizia\/","title":{"rendered":"Colpa medica, vita e morte &#8220;appese&#8221; al filo della giustizia"},"content":{"rendered":"<h4><strong>Dal 2002 al 2017, dalla sentenza Franzese alle Sezioni Unite, quindici anni di esegesi giurisprudenziale e dottrinaria in tema di colpa medica.<\/strong><!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSENZA &#8211; Da circa quindici anni si discute della questione controversa della responsabilit\u00e0 medica che, nel tempo, ha subito evidenti cambiamenti a causa di un chiaro mutamento normativo e di interpretazioni che, a seconda delle visioni prospettiche, appare pi\u00f9 o meno favorevole nei confronti degli esercenti la professione medica. E\u2019 del 21 dicembre 2017 l\u2019ultimo e decisivo affondo della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia che, interpellata dagli stessi giudici di legittimit\u00e0 della sezione semplice penale, ha finalmente chiarito ogni dubbio interpretativo spiegando &#8211; nella \u201c<em>informazione provvisoria<\/em>\u201d n.21 del 21.12.2017 a firma del Primo Presidente Giovanni Canzio (che fu gi\u00e0 giudice relatore della famosa sentenza Franzese del 10.07.2002 n.30328 pronunciata sempre a Sezioni Unite <em>ndr<\/em>) &#8211; la reale forma della L.24\/2017. Ne abbiamo riparlato con l\u2019Avvocato <strong>Massimiliano Coppa <\/strong>(<em>in foto<\/em>)<strong>,<\/strong> avvocato penalista che da molti anni si occupa di colpa medica in ambito civile e penale ed \u00e8 docente della stessa materia presso l\u2019Universit\u00e0 \u201cSapienza\u201d di Roma con il quale avevamo gi\u00e0 affrontato il tema in data 28.06.2017, dopo l\u2019entrata in vigore della nuova Legge Gelli \u2013 Bianco.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>All\u2019esito del chiarimento offerto dalle Sezioni Unite della Cassazione come si colloca la professione del medico nel panorama civile, penale ed assicurativo ?<\/strong><\/h3>\n<p>Il chiaro mutamento del quadro normativo per l\u2019effetto dell\u2019introduzione dell\u2019art.590 <em>sexies<\/em> della L.8.3.2017 n.24, ha prestato il fianco a molte interpretazioni, soprattutto in riferimento al parametro legislativo abrogato della precedente legge <strong>Balduzzi<\/strong> che, all\u2019art.3, esentava da responsabilit\u00e0 l\u2019esercente la professione sanitaria che si fosse attenuto al rispetto delle linee guida e delle buone prassi accreditate dalla comunit\u00e0 scientifica quand\u2019anche fosse riscontrabile una colpa lieve. La scelta di politica criminale del Legislatore di rinunciare alla pena nei confronti del medico in questi termini era riconducibile ad una evidente riduzione degli spazi per la sua possibile responsabilit\u00e0 penale, lasciando completamente integra la responsabilit\u00e0 civile, oltre che per restituire al medico quella serenit\u00e0 operativa volta a prevenire il fenomeno della medicina difensiva, anche al fine di scongiurare il ritorno al precedente iniziale quadro normativo che contemplava, come gi\u00e0 si \u00e8 avuto modo di chiarire nella precedente conversazione del 28 giugno 2017, una repressione delle condotte colpose decisamente a maglie larghe secondo l\u2019art. 2236 cod. civ.<\/p>\n<div id=\"attachment_179564\" style=\"width: 254px\" class=\"wp-caption alignright\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-179564\" class=\"size-medium wp-image-179564\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/coppa1-244x280.png\" alt=\"L&#039;avvocato Massimiliano Coppa, avvocato penalista\" width=\"244\" height=\"280\" title=\"\"><p id=\"caption-attachment-179564\" class=\"wp-caption-text\">L&#8217;avvocato Massimiliano Coppa, avvocato penalista<\/p><\/div>\n<p>Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno ora affrontato il tema della <strong>\u201c<em>ipervalorizzazione\u201d<\/em><\/strong> delle linee guida da considerarsi non come <strong>\u201c<em>norme tariffarie<\/em>\u201d<\/strong> ma come <strong>\u201c<em>direttive generali<\/em>\u201d<\/strong> cos\u00ec operando &#8211; comunque &#8211; una attenta valutazione circa la rispondenza delle raccomandazioni applicate al caso concreto. In verit\u00e0 la <strong>graduabilit\u00e0<\/strong> della colpa riferita <strong>all\u2019imperizia<\/strong> non \u00e8 scritta da nessuna parte nella nuova norma, creando cos\u00ec non pochi problemi interpretativi avuto riguardo alla <strong>negligenza ed all\u2019imprudenza<\/strong> che, per \u201c<em>costumi giuridici\u201d<\/em> della nostra societ\u00e0, non possono certo essere ricomprese automaticamente all\u2019interno del concetto di imperizia, conferendo &#8211; incautamente a quest\u2019ultimo &#8211; un carattere inidoneo a poterle contenere.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>Perch\u00e9 il contrasto interpretativo tra le varie sezioni della Corte di Cassazione \u00e8 giunto fino alle Sezioni Unite, in presenza di una normativa nuova di zecca?<\/strong><\/h3>\n<p>All\u2019indomani dell\u2019entrata in vigore della nuova legge Gelli &#8211; Bianco &#8211; per la quale \u00e8 opportuno sottolineare\u00a0 <strong>l\u2019introduzione del diritto alla sicurezza delle cure come parte integrante del diritto costituzionale alla salute<\/strong> \u2013 due sono le pronunce della Corte di Cassazione che hanno generato il contrasto interpretativo ed a cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato risposta: La prima sentenza (Cass. pen., Sez.IV 20 aprile 2017 n. 28187) considerava la Legge Gelli <strong>meno favorevole per gli esercenti le professioni sanitarie<\/strong>, mentre \u2013 invece \u2013 la seconda pronuncia (Cass. pen., 19 ottobre 2017 n. 5007) considerava la nuova normativa <strong>pi\u00f9 favorevole per l\u2019esercente la professione sanitaria. <\/strong>Una molto acuta osservazione in proposito viene rilevata nella valutazione sottoposta alle Sezioni Unite a seguito del contrasto e merita di essere segnalata in riferimento ad una ipotetica disparit\u00e0 di trattamento con la disciplina della colpa <strong>rispetto alle altre professioni,<\/strong> considerato che \u2013 si \u00e8 detto che &#8211; i rischi che si corrono dall\u2019esercente la professione sanitaria sarebbero di natura pi\u00f9 elevata delle altre posizioni. In verit\u00e0 questa non pare essere una strada percorribile perch\u00e9 trattasi di un argomento di approfondimento nella valutazione dettata dalle Sezioni Unite, avuto riguardo dei ben pi\u00f9 alti rischi connessi a tutte le altre professioni come ad esempio l\u2019ingegneria civile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>\u00a0Dopo l\u2019approvazione della nuova legge Gelli \u2013 Bianco vi era stata una valutazione e di che tipo sulla condotta dell\u2019esercente la professione sanitaria? <\/strong><\/h3>\n<p>Premesso che ancora risultano non definiti i decreti attuativi \u2013 anzi pare sia un unico decreto attuativo della nuova norma, come preannunciato da Federico Gelli entro gennaio pur essendo trascorsi sei mesi dall\u2019approvazione della legge &#8211; occorre segnalare anche un evidente ed ulteriore orientamento successivo alle due sentenze sopra citate &#8211; che precede di poco nel tempo l\u2019informazione provvisoria delle Sezioni Unite \u2013 E di vero, 8 novembre scorso la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione aveva gi\u00e0 posto l\u2019attenzione sull\u2019annosa questione della omessa diagnosi di patologia oncologica che, con una fatica interpretativa omogenea, stabil\u00ec che <em>\u201c\u2026in tema di colpa professionale medica, l\u2019errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o pi\u00f9 sintomi di una malattia non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si advenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi\u2026<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il caso riguardava una paziente a cui era stata diagnosticata una ernia iatale e, nonostante gli esami clinici, perdeva la vita in pochi mesi per una grave patologia oncologica. Gi\u00e0 in questa pronuncia si \u00e8 avuto modo di osservare che per la Corte <strong>sussiste comunque<\/strong> la responsabilit\u00e0 del medico quando, a fronte del quadro sintomatico lamentato, la diagnosi era da considerare errata perch\u00e9 non venivano opportunamente disposti idonei accertamenti che, qualora eseguiti tempestivamente, avrebbero rilevato con sensibile anticipo la natura della patologia da cui la paziente era realmente affetta consentendole di ricorrere a protocolli terapeutici in grado di procurare la guarigione o anche solo di incrementare consistentemente le sue speranze di vita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>In verit\u00e0 possiamo dire che una previsione di giusta applicazione della nuova legge Gelli-Bianco nelle precedenti sentenze la Corte di Cassazione l\u2019aveva gi\u00e0 data prima della informazione delle Sezioni Unite?<\/strong><\/h3>\n<p>La <strong>novit\u00e0<\/strong>, in questa ultima sentenza della Quarta Sezione Penale sta proprio nella attenta valutazione dei giudici di legittimit\u00e0 di valutare come penalmente rilevante &#8211; in un caso come tanti di errore diagnostico in caso di grave patologia oncologica \u2013 la condotta di un sanitario accusato di omicidio colposo anche solo in riferimento all\u2019<strong>omesso incremento per la paziente delle sue speranze di vita.<\/strong> Questa valutazione operata dalla Corte di legittimit\u00e0 \u00e8 certamente destinata ad avere un\u2019inferenza importante anche in sede di civile, considerato che \u2013 dalla lettura costituzionalmente orientata del testo della sentenza e della nuova norma che prevede come novit\u00e0 assoluta l\u2019introduzione del diritto alla sicurezza delle cure come parte integrante del diritto costituzionale alla salute \u2013 pare che il medico \u00a0sia quindi obbligato a mettere in atto tutti i protocolli diagnostici necessari e doverosi, <strong>anche davanti al solo sospetto di una patologia diversa da quella diagnosticata<\/strong>, ponendo \u2013 peraltro \u2013 una grave ipoteca sul concetto &#8211; troppo frettolosamente utilizzato in sede civile &#8211; della perdita di <em>chances<\/em> come <strong>parametro dosatore della vita di un individuo.<\/strong><\/p>\n<p>A seguito di questa ulteriore e successiva diversa visione prospettica operata nel tempo dalla Corte di Cassazione oltre che dal Giudice delle leggi in materia, si \u00e8 giunti al definitivo chiarimento &#8211; operato delle Sezioni Unite Penali &#8211; dei parametri che governano la materia della colpa medica alla luce della nuova legge secondo seguente principio di diritto: L\u2019esercente la professione sanitaria risponde, a<strong> titolo di colpa<\/strong>, per <strong>morte o lesioni personali<\/strong> derivanti dall\u2019esercizio di attivit\u00e0 medico-chirurgica:<\/p>\n<ol>\n<li>a) se l\u2019evento si \u00e8 verificato per colpa <strong>(anche \u201clieve\u201d)<\/strong> da negligenza o imprudenza;<\/li>\n<li>b) se l\u2019evento si \u00e8 verificato per colpa <strong>(anche \u201clieve\u201d)<\/strong> da imperizia: 1) nell\u2019ipotesi di errore rimproverabile nell\u2019esecuzione dell\u2019atto medico quando il caso concreto non \u00e8 regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell\u2019ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificit\u00e0 del caso concreto, fermo restando l\u2019obbligo del medico di disapplicarle quando la specificit\u00e0 del caso renda necessario lo scostamento da esse;<\/li>\n<li>c) se l\u2019evento si \u00e8 verificato per colpa <strong>(soltanto \u201cgrave\u201d) <\/strong>da imperizia nell\u2019ipotesi di errore rimproverabile nell\u2019esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altres\u00ec del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficolt\u00e0 tecniche dell\u2019atto medico.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 2002 al 2017, dalla sentenza Franzese alle Sezioni Unite, quindici anni di esegesi giurisprudenziale e dottrinaria in tema di colpa medica.<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":88052,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[17,42],"tags":[],"class_list":["post-88051","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-calabria","category-cosenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88051","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=88051"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88051\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/88052"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=88051"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=88051"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=88051"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}