{"id":90089,"date":"2018-02-23T06:15:01","date_gmt":"2018-02-23T05:15:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/tentata-estorsione-assolti-abbruzzese-e-zoubir\/"},"modified":"2023-01-16T18:50:08","modified_gmt":"2023-01-16T17:50:08","slug":"203617-tentata-estorsione-assolti-abbruzzese-e-zoubir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/203617-tentata-estorsione-assolti-abbruzzese-e-zoubir\/","title":{"rendered":"Tentata estorsione, assolti Abbruzzese e Zoubir"},"content":{"rendered":"<h4>La difesa incalza una istruttoria dibattimentale che dimostra troppe incongruenze. La parte offesa non ricorda neanche\u00a0le denunce presentate\u00a0all&#8217;Arma<br \/>\n<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>RENDE\u00a0&#8211; <strong>Assolti perch\u00e9 il fatto non sussiste<\/strong>. Il collegio difensivo di Rocco Abbruzzese e Hamid Zoubir ha smontato le accuse mosse dalla <strong>Distrettuale di Catanzaro di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un imprenditore<\/strong> che nel febbraio del 2015 aveva denunciato i due imputati come presunti <strong>affiliati al clan degli \u201czingari\u201d<\/strong> a Cosenza. Tre anni di istruttoria dibattimentale terminata ieri con un\u2019assoluzione, nonostante la <strong>richiesta pesante di condanna<\/strong> formulata dal pubblico ministero Assumma a <strong>quattro anni e sei mesi e una multa di cinquemila euro<\/strong>. Il collegio difensivo composto dagli avvocati Filippo Cinnante, Rossana Cribari, Pasquale Marzocchi e Gaetano Maria Bernaudo hanno smontato il quadro accusatorio durante l\u2019istruttoria dibattimentale dimostrando come <strong>la vittima nonostante ben tre denunce presentate ai carabinieri, durante la deposizione sul banco dei teste non ricordasse nemmeno quante volte avesse sporto denuncia e, di conseguenza, venendo meno la credibilit\u00e0 della parte offesa<\/strong>. La presunta vittima dell\u2019estorsione, un imprenditore, nel dicembre 2014 decise di aprire una sala giochi all\u2019interno del bowling di Quattromiglia a Rende. Non riusc\u00ec a pagare il fitto del locale facendo crescere vorticosamente il <strong>debito a 17mila euro<\/strong>. Debito che non pag\u00f2 preferendo lasciare il locale aprendo nell\u2019immediato un\u2019altra sala giochi.<\/p>\n<p>Un giorno si present\u00f2 ai carabinieri denunciando una tentata estorsione da parte dei due imputati. Dichiar\u00f2 di avere un debito di 2700 euro, nei confronti del proprietario dell\u2019ex sala giochi. Da qui si apr\u00ec l\u2019attivit\u00e0 d\u2019indagine che port\u00f2 all\u2019arresto dei presunti estortori grazie ad una frase intercettata <strong>\u00abC\u2019\u00e8 un problema\u2026. devi 17mila euro\u2026.voglio sapere il giorno preciso quando me li dai\u2026 Oramai i soldi li devi dare a noi\u2026\u00bb<\/strong>. Prima di chiudere l\u2019istruttoria dibattimentale \u00e8 stato sentito un teste \u201c<strong>necessario ai fini della decisione\u201d<\/strong>, un collaboratore della parte offesa, e nello stesso tempo giocatore, che avrebbe reso una testimonianza contraddittoria rispetto a quella fornita dalla vittima. \u00abConosco il proprietario della sala giochi perch\u00e9 era anche proprietario di una pizzeria ed ero cliente. Aveva preso un locale a rende adibito a sala giochi il 9 dicembre del 2014. Io <strong>lavoravo dalle 20 alle 23 solo nel mese di novembre<\/strong>\u00bb. Sulla conoscenza degli imputati dichiara \u00ab<strong>Non ho mai visto parlare, n\u00e9 entrare nella sala giochi Abbruzzese Rocco<\/strong>\u00bb. E sui colloqui intercorsi tra la vittima e gli estortori \u00ab<strong>il proprietario della sala giochi non mi ha mai riferito dei colloqui con Abbruzzese Rocco; avanzava soldi il proprietario del locale , veniva la sera e diceva \u201cse non mi dai i soldi ti caccio\u201d. E il proprietario della sala giochi rispondeva \u201cmo te li porto, mo te li porto\u201d, ma non glieli ha mai portati, non mi ha mai detto nulla<\/strong>\u00bb. Il teste poi smentisce di essere mai stato presente ad episodi in cui Abbruzzese avesse mai fatto minacce alla presunta vittima.<\/p>\n<p>\u00abLa gestione della sala giochi l\u2019aveva da un anno insieme ad un altro ragazzo di Corigliano Calabro, uno studente universitario. Non so come avvenivano i pagamenti. <strong>La somma era di 2 mila euro al mese per gestione e fitto e non 3500 per come aveva denunciato la vittima<\/strong>. Nel dicembre del 2014 quest\u2019ultima lascia il locale e apre un\u2019altra sala giochi a Rende. Ogni tanto mi chiedeva di andare al suo posto quando non poteva esserci. Non c\u2019era una scadenza, andavo due, tre volte a settimana\u00bb. Rispondendo alle domande dell\u2019accusa ha chiarito di <strong>conoscere di vista Abbruzzese, di non conoscere un soggetto chiamato \u201cil marocchino\u201d e di non avere mai saputo che il proprietario della sala giochi aveva sporto denuncia dai carabinieri<\/strong>. Sul debito contratto dichiara: \u00abforse doveva 10 \u2013 15 mila euro. Me l\u2019ha detto il proprietario della sala giochi e il titolare dei locali. Me lo dice a novembre \u201c<strong>devo dare il fitto che non ho pagato, intorno a 15 mila euro<\/strong>\u00bb. E ancora su Abbruzzese: Il proprietario del locale non so se conosceva Abbruzzese, non li ho mai visti insieme, non l\u2019ho mai visto in sala giochi e non so se aveva una compropriet\u00e0 sulla sala giochi\u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>La requisitoria del pubblico ministero<\/h2>\n<p>Chiusa l\u2019istruttoria dibattimentale il pubblico ministero Domenico Assumma inizia la requisitoria in cui evidenzia prove sufficienti emerse dall\u2019istruttoria dibattimentale <strong>a ritenere riscontro la responsabilit\u00e0 penale al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio. Il processo si \u00e8 caratterizzato in un clima omertoso<\/strong>. C\u2019\u00e8 stata una difficolt\u00e0 a trarre le prove dell\u2019oggetto di causa dalla stessa persona offesa che non si \u00e8 presentata due volte in dibattimento dovendo ricorrere all\u2019accompagnamento coatto. Tre anni prima, nel 2015 aveva presentato quattro denunce dai carabinieri per rendere dichiarazioni per come \u00e8 merso in sede di dibattimento molto dettagliate per richieste estorsive da parte di Abbruzzese e del marocchino. La persona offesa ha descritto in modo dettagliato fatti e luoghi di due episodi estorsivi del 14 e 15 gennaio 2015, anche in udienza se pur sollecitato dal pm e dal giudice. <strong>Nell\u2019udienza odierna il teste ha rilasciato dichiarazioni contrastanti sui punti principali su cui si fonda la tesi d\u2019accusa<\/strong>. Qualcuno dice il vero e qualcuno dice il falso, dobbiamo capire chi dice cosa. Per quale motivo la persona offesa avrebbe dovuto fare menzione del teste odierno se le sue dichiarazioni fossero state false? Il pubblico ministero pone la domanda alla corte se il teste odierno sia credibile. Sette, otto mesi fa si reca in pizzeria dalla vittima e dice di non aver parlato neanche del processo in corso. <strong>E\u2019 evidente che le sue dichiarazioni non sono meritevoli di fiducia<\/strong>\u00bb. L\u2019accusa ricorda che in fase di indagini la parte offese avrebbe voluto ritirare le denunce perch\u00e9 contattato dagli zingari. Quindi rende credibili le pressioni in fase processuale. A<strong>ssumma termina la requisitoria con una richiesta a tre anni e sei mesi pi\u00f9 uno per l\u2019aggravante del metodo mafioso pi\u00f9 cinque mila euro di multa. <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Il collegio difensivo<\/h2>\n<p>Il primo a parlare \u00e8 l\u2019avvocato Gaetano Maria Bernaudo: \u00abil pubblico ministero parla di <strong>prove sufficienti per dichiarare la responsabilit\u00e0 di entrambi gli imputati. La prova deve essere non solo sufficiente ma concordante anche alla luce della testimonianza resa oggi dal teste che smentisce la persona offesa<\/strong> dichiarando che mai nessun incontro c\u2019\u00e8 stato e mai \u00e8 stata riferita nessuna conversazione minacciosa. Il teste oggi ha risposto in maniera del tutto spontanea. Ha parlato non solo dei rapporti tra lui e la persona offesa , ma dei rapporti che ci sono con il proprietario dei locali, parlando di un credito vantato da quest\u2019ultimo di 15 mila euro. <strong>La parte offesa non ha mai dato una risposta spontanea alle innumerevoli domande poste. Non ha saputo fornire nessun tipo di spiegazione, anzi ha detto che non aveva nessun debito nei confronti del proprietario dei locali, se non quello di 3500 euro, mentre invece c\u2019\u00e8 una diffida per un credito di 21 mila euro<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Non c\u2019\u00e8 nessun riscontro in questo processo<\/strong>. Nell\u2019esame del maresciallo dei carabinieri, nonostante avessero in mano due querele con una circostanza ben precisa, non \u00e8 stato fatto nessun tipo di appostamento per dire che l\u2019incontro \u00e8 stato fatto. <strong>Perch\u00e9 il teste avrebbe dovuto smentire una persona con cui, ad oggi, ha un rapporto amichevole<\/strong>? Non avrebbe avuto nessun motivo a dire il contrario. Oltre alla mancanza di riscontro, manca anche per quanto riguarda l\u2019attivit\u00e0 intercettiva qualsivoglia attestazione dell\u2019esistenza di un credito; lo stesso maresciallo riferisce che mai gli imputati hanno parlato al telefono. Cita un solo progressivo che non \u00e8 riportato agli atti e non pu\u00f2 mai costituire una prova o comunque un riscontro della testimonianza resa. Quindi abbiamo due prove contraddittorie, quindi avremmo gi\u00e0 una richiesta assolutoria. <strong>Il teste odierno \u00e8 stato citato perch\u00e9 fino a prima non si era formata la prova della responsabilit\u00e0 degli imputati. Il teste ha smentito quello che ha detto la persona offesa, va valutata la spontaneit\u00e0 e l\u2019immediatezza delle risposte<\/strong>\u00bb<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Discute poi l\u2019avvocato Pasquale Marzocchi e parte dalla genesi del processo. \u00abIn realt\u00e0 non ho mai creduto alla persona offesa. Oggi il pubblico ministero ha scomodato un principio fondamentale del nostro sistema penale che \u00e8 quello del ragionevole dubbio. Per\u00f2 se si parla di ragionevole dubbio non si pu\u00f2 concordare con la certa colpevolezza degli imputati. Perch\u00e9 se \u00e8 pur vero che esiste il ragionevole dubbio allora esiste anche un problema relativo all\u2019emergenza processuale. Vediamo effettivamente da quello che \u00e8 uscito da questa istruttoria dibattimentale se la colpevolezza degli imputati \u00e8 emersa senza alcun dubbio. <strong>Oltre al ragionevole dubbio valuteremo insieme se ci sia la certezza e dobbiamo parlare della circolarit\u00e0 della prova<\/strong>. Parte tutto dalle dichiarazione della persona offesa, delle <strong>querele e capire se quelle dichiarazioni apparivano logiche, senza astio e risentimento<\/strong>. Chiaramente c\u2019era qualche incongruenza. Oggi per\u00f2 all\u2019esito di quelle che sono state le attivit\u00e0 investigative\u00a0 e anche successive riteniamo che <strong>la Procura\u00a0 debba fare un passo indietro soprattutto rispetto a quello che \u00e8 la colpevolezza degli imputati<\/strong>.<\/p>\n<p>Ho riletto al deposizione della parte offesa nell\u2019udienza. Il comportamento \u00e8 apparso tutt\u2019altro che genuino e credibile. Un <strong>atteggiamento reticente.<\/strong> Anche lo stesso pubblico ministero, si legge nelle trascrizioni, \u00a0dice \u201cPer\u00f2 lei deve dire la verit\u00e0; lei \u00e8 sotto giuramento, lei ha sporto querela\u201d; \u201cNon stiamo parlando di una querela di 20 anni fa, stiamo parlando di una querela che lei ha sporto tre anni fa, per un fatto grave. Se lei ha subito queste minacce se le deve ricordare\u201d. <strong>La persona offesa non si ricordava di aver sporto querela. Bisogna rifarsi a quell\u2019astio e risentimento che invitano a dubitare sulla genuinit\u00e0 della persona offesa<\/strong>. Alla precisa domanda della difesa \u201c<strong>ma lei ce l\u2019ha con il proprietario dei locali?\u201d lui risponde \u201csi, ce l\u2019avevo con lui. Effettivamente sono rimasto un po\u2019 male per quello che \u00e8 successo<\/strong>\u201d. Ecco la ragione dell\u2019astio e del risentimento che induce a dubitare sul narrato della persona offesa. Una ulteriore ricostruzione che deve far dubitare sulla genuinit\u00e0 \u00e8 l\u2019antefatto: perch\u00e9 la parte offesa spinge sulla querela. E\u2019 emerso questo debito prospicuo. In una prima dichiarazione sui pagamenti asserisce \u201c<strong>No ma io non ho mai pagato in modo tracciabile, l\u2019ho fatto tramite contanti\u201d. Arriva a dibattimento e dice \u201cho versato degli assegni\u201d<\/strong>. Per\u00f2 era un debito che ammontava a tremila euro. Invece oggi sappiamo che c\u2019\u00e8 un credito ben determinato di 17mila euro e oggi \u00e8 stato ribadito da un teste imparziale. Ma chi dei due\u00a0 \u00e8 bugiardo? Il teste afferma non solo che non conosce Rocco Abbruzzese, \u201clo conosco di vista\u201d, \u201cnon ho mai visto Abbrussese Rocco nella sala giochi\u201d \u201csono a conoscenza del debito che aveva perch\u00e9 entrambe le parti me lo avevano riferito\u201d e non parla dei tremila euro ma di 15 \u2013 17 mila euro. La difesa ripercorre la deposizione del teste odierno. \u00ab<strong>Alla luce di queste emergenze processuali non si pu\u00f2 dire che gli imputati sono colpevoli al di l\u00e0 di ogni ragionevole dubbio<\/strong>. Crolla il castello accusatorio, il teste risulta credibile e sgombra il campo da ogni dubbio confermando una serie di dati importanti\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La difesa incalza una istruttoria dibattimentale che dimostra troppe incongruenze. 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