{"id":91714,"date":"2018-04-09T16:52:22","date_gmt":"2018-04-09T14:52:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/cosenza-valle-crati-spa-il-comune-vince-il-ricorso-non-paghera-i-7-mln-di-euro\/"},"modified":"2023-01-16T18:51:56","modified_gmt":"2023-01-16T17:51:56","slug":"210957-cosenza-valle-crati-spa-il-comune-vince-il-ricorso-non-paghera-i-7-mln-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/210957-cosenza-valle-crati-spa-il-comune-vince-il-ricorso-non-paghera-i-7-mln-di-euro\/","title":{"rendered":"Cosenza, Valle Crati Spa: il Comune vince il ricorso, non pagher\u00e0 i 7 mln di euro"},"content":{"rendered":"<h4>La Corte di Cassazione annulla le precedenti sentenze del Tribunale di Cosenza e della Corte d&#8217;Appello di Catanzaro<\/h4>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSENZA &#8211; La Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 8640 di oggi, 9 aprile 2018, ha annullato\u00a0 due decisioni, rispettivamente\u00a0 del Tribunale di Cosenza (sentenza n. 1695 del 18.11.2011) e della Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 1569\/2016)\u00a0 che avevano confermato un decreto ingiuntivo di \u20ac\u00a0 6.712.897.82, oltre interessi, emesso contro il Comune di Cosenza per il pagamento, in favore della Valle Crati SPA, di numerose fatture emesse dalla societ\u00e0, per la gestione del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti e di depurazione delle acque reflue negli anni compresi tra il 2004 ed il 2009.<br \/>\nA darne notizia, l&#8217;Avvocatura comunale, attraverso l&#8217;Avvocato Agostino Rosselli che ha sostenuto le ragioni del Comune davanti alla Suprema Corte di Cassazione.<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cIl Tribunale di Cosenza prima e la Corte di Appello di Catanzaro poi, senza pronunciarsi nel merito dei rapporti tra le parti \u2013 ha sottolineato nella sua difesa l&#8217;avv.Rosselli &#8211;\u00a0 avevano dichiarato la decadenza del Comune di Cosenza dal proporre l\u2019opposizione sul presupposto \u2013ritenuto erroneo dalla Corte di Cassazione-\u00a0 che la P.A., essendo a conoscenza del fallimento della societ\u00e0 Valle Crati SPA, intervenuto prima della notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto citare in giudizio direttamente il curatore del fallimento, anzich\u00e9 il legale rappresentante della societ\u00e0, nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza del fallimento da parte del Comune\u201d.<br \/>\nIl Comune di Cosenza ha, nel ricorso in Cassazione presentato dall&#8217;Avv.Rosselli,\u00a0 denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 legge fall., 299, 300 e 305 c.p.c., ha dedotto la tempestivit\u00e0 della riassunzione del processo, effettuata nel termine dei tre mesi decorrente dalla data in cui aveva avuto conoscenza legale dell&#8217;intervenuto fallimento, mediante dichiarazione resa in udienza dal procuratore della societ\u00e0, a nulla rilevando la conoscenza di fatto del fallimento.<br \/>\nNell\u2019accogliere i motivi di ricorso proposti dall\u2019avv. Agostino Rosselli, la Corte Suprema di Cassazione, facendo chiarezza in una materia particolarmente complessa\u00a0 quale \u00e8 quella del diritto fallimentare, nell\u2019interpretare l\u2019art. 43, comma 3, legge fallimentare, ha fissato alcuni principi.<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>In caso di interruzione del processo determinata dall&#8217;apertura del fallimento, al fine del decorso del termine per la riassunzione, \u00e8 necessaria la conoscenza \u201clegale dell&#8217;evento interruttivo, acquisita cio\u00e8 non in via di fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell&#8217;evento che determina l&#8217;interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.<br \/>\nIn particolare, secondo la giurisprudenza di legittimit\u00e0 della Corte Suprema \u00e8 la comunicazione dell&#8217;evento interruttivo da parte del difensore della\u00a0\u00a0 societ\u00e0\u00a0 fallita\u00a0 a\u00a0 far\u00a0 decorrere\u00a0 il termine per la riassunzione dell\u2019atto di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.<br \/>\n\u201cNella specie \u2013 ha fatto rilevare il difensore del Comune, avv.Agostino Rosselli &#8211; non risulta che vi sia stata una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell&#8217;evento interruttivo provenienti\u00a0 dalla societ\u00e0 fallita in data precedente alla dichiarazione resa in udienza dal procuratore della valle Crati Spa circa il fallimento della societ\u00e0. La conoscenza che il Comune ne poteva avere in epoca precedente \u00a0(avendo notificato alla Curatela l&#8217;opposizione al decreto ingiuntivo con atto che faceva riferimento al fallimento) implica una conoscenza di fatto dell&#8217;evento interruttivo, tuttavia\u00a0 non idonea a far decorrere il termine per la riassunzione del giudizio nei confronti della Curatela fallimentare\u201d.<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<p>Nell&#8217;affermare questi principi di diritto, la Corte di Cassazione ha rinviato gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, per l\u2019esame di merito dei rapporti intercorsi tra la societ\u00e0 fallita ed il Comune di Cosenza. \u201cAll\u2019indomani del deposito della sentenza del Tribunale \u2013 ha tenuto a precisare l&#8217;Avvocato di Palazzo dei Bruzi Agostino Rosselli &#8211; gli avvocati della Societ\u00e0 fallita avevano esultato per la condanna del Comune\u00a0 che, perseverando nelle proprie tesi difensive, ha, invece, avuto piena soddisfazione dalla decisione della Corte Suprema\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione annulla le precedenti sentenze del Tribunale di Cosenza e della Corte d&#8217;Appello di Catanzaro<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-91714","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cosenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91714"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91714\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91714"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}