{"id":96458,"date":"2018-07-31T12:10:25","date_gmt":"2018-07-31T10:10:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/appalto-di-distribuzione-del-gas-il-tar-annulla-la-nomina-fatta-da-oliverio\/"},"modified":"2023-01-16T18:57:13","modified_gmt":"2023-01-16T17:57:13","slug":"230508-appalto-di-distribuzione-del-gas-il-tar-annulla-la-nomina-fatta-da-oliverio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/230508-appalto-di-distribuzione-del-gas-il-tar-annulla-la-nomina-fatta-da-oliverio\/","title":{"rendered":"Appalto di distribuzione del gas, il Tar annulla la nomina fatta da Oliverio"},"content":{"rendered":"<h4>Andrea Cuzzocrea \u00e8 incompatibile all\u2019incarico in quanto consigliere comunale a Rende e in passato candidato alle elezioni a sostegno dello stesso Oliverio<\/h4>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSENZA &#8211; La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria con sentenza n. 1454 del 30 luglio 2018, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Cosenza contro la Regione Calabria, per l\u2019annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale, on. Mario Oliverio, relativo alla nomina del Commissario ad Acta per la gestione dell\u2019appalto del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a favore di 77 Comuni della Provincia di Cosenza. Come si ricorder\u00e0, il sindaco Mario Occhiuto aveva scritto al presidente Oliverio, richiedendo la revoca in autotutela della nomina dell\u2019ingegnere Cuzzocrea quale commissario per dare avvio alle procedure di gara gi\u00e0 di competenza dell\u2019Atem 1 di cui il Comune di Cosenza \u00e8 municipalit\u00e0 capofila. <strong>\u201cUn atto illegittimo e grave\u201d, aveva commentato a suo tempo il Sindaco ricordando che la riforma del servizio di distribuzione del gas naturale, a regime, ha azzerato le concessioni comunali affidando il servizio di distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali minimi (ATEM) e non pi\u00f9 per singolo Comune.<\/strong> Nello specifico, Cosenza doveva recepire le approvazioni consiliari della convenzione da parte dei municipi facenti parte di Atem 1, di almeno il 50% dei \u201cPDR\u201d dislocati nei vari territori, e pi\u00f9 volte sono stati sollecitati i Comuni inadempienti (come \u00e8 facilmente riscontrabile dagli atti).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Comune di Cosenza si era dunque pi\u00f9 volte prodigato nel formulare solleciti ai Comuni inadempienti, ragion per cui il commissariamento era semmai pi\u00f9 opportuno per tali Comuni (come richiesto con apposita nota del 09-08-2017 al MISE, ad oggi senza risposta) e non gi\u00e0 per quello capofila al quale nulla \u00e8 contestabile. Mario Occhiuto aveva gi\u00e0 evidenziato la circostanza della nomina operata. E difatti, il Tribunale Amministrativo accogliendo le ragioni difensive del Comune di Cosenza, rappresentato e difeso dall\u2019avvocato Agostino Rosselli, ha rilevato la incompatibilit\u00e0 del Commissario ad Acta, ad esercitare le funzioni di gestione dell\u2019importante appalto pubblico del valore di oltre 300 milioni di euro, in quanto l\u2019ingegnere Andrea Cuzzocrea, nominato Commissario ad Acta dal Presidente della Giunta Regionale, riveste l\u2019incarico di consigliere comunale del Comune di Rende e risulta essersi candidato come capolista alle ultime elezioni regionali nella lista Centro Democratico a sostengo di Mario Oliverio Presidente. <strong>Al consigliere comunale legato da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune di Rende facente parte dell\u2019ambito territoriale di Cosenza 1 Ovest \u00e8 inibito l\u2019esercizio di funzioni di gestione di appalti pubblici.\u00a0<\/strong> Il Tribunale Amministrativo, con una decisione definita dallo stesso organo giudicante \u201cinnovativa\u201d, ha applicato in modo estensivo le disposizioni dell\u2019art.7 comma 2 con l\u2019art.11 del Decreto legislativo 8 Aprile 2013 n. 39, che disciplinano, rispettivamente, le ipotesi di inconferibilit\u00e0 di incarichi a componenti di organo politico di livello locale e di incompatibilit\u00e0 tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni locali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il TAR afferma che la ragione di tali disposizioni normative \u201crisiede nell\u2019esigenza di mantenere anche all\u2019interno del territorio della medesima Regione, una netta separazione tra gli incarichi di natura politica, involgendo l\u2019attivit\u00e0 di indirizzo politico amministrativo, e quelli prettamente gestionali, propri degli incarichi dirigenziali, ove svolti nell\u2019ambito di enti di un certo rilievo e, quindi, di maggior peso, ci\u00f2 al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e conflitti di interesse, salvaguardando l\u2019esercizio imparziale delle funzioni pubbliche\u201d. <strong>Il Tribunale, oltre ad aver censurato la nomina di un consigliere comunale ad esercitare funzioni di gestione di appalti pubblici, ha riconosciuto e tutelato l\u2019interesse del Comune<\/strong> capofila ad agire in giudizio, per completare il procedimento di gara, a nulla rilevando la scadenza, dei termini di pubblicazione del bando, non imputabile al comportamento della stazione appaltante, bens\u00ec alle inadempienze di alcuni Comuni dello stesso Ambito Territoriale, che sebbene sollecitati non hanno adottato gli atti di rispettiva competenza quali l\u2019approvazione dello schema di contratto di gestione predisposto nei termini dal Comune di Cosenza, il quale adotter\u00e0 gli ulteriori atti per garantire la gestione di un servizio pubblico essenziale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Andrea Cuzzocrea \u00e8 incompatibile all\u2019incarico in quanto consigliere comunale a Rende e in passato candidato alle elezioni a sostegno dello stesso Oliverio<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":96459,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[42],"tags":[],"class_list":["post-96458","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cosenza"],"acf":[],"jetpack_publicize_connections":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96458","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96458"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96458\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/96459"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96458"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96458"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96458"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}