{"id":96632,"date":"2018-08-04T06:48:24","date_gmt":"2018-08-04T04:48:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/derby-cosenza-catanzaro-daspo-per-un-fumogeno-ma-il-tar-annulla-il-provvedimento\/"},"modified":"2023-01-16T18:57:24","modified_gmt":"2023-01-16T17:57:24","slug":"231068-derby-cosenza-catanzaro-daspo-per-un-fumogeno-ma-il-tar-annulla-il-provvedimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/231068-derby-cosenza-catanzaro-daspo-per-un-fumogeno-ma-il-tar-annulla-il-provvedimento\/","title":{"rendered":"Derby Cosenza-Catanzaro, Daspo per un fumogeno ma il Tar annulla il provvedimento"},"content":{"rendered":"<h4>L&#8217;episodio si riferisce al derby tra Cosenza-Catanzaro del dicembre 2016 ma il Daspo non sarebbe stato proporzionato al fatto accaduto ovvero l&#8217;accensione di un fumogeno. E il Ministero dell&#8217;Interno \u00e8 stato condannato<!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSENZA &#8211; Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di un tifoso del Cosenza, difeso dal legale catanzarese Enrico Morcavallo a cui il 29 marzo 2017 era stato notificato provvedimento Daspo dalla<strong> Questura di Cosenza<\/strong> con cui gli era stato vietato l\u2019accesso, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico, relative a tutti i campionati della Figc, <strong>comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana<\/strong>, per un periodo un anno.<\/p>\n<p>Il provvedimento era riferito ad episodi relativi all&#8217;incontro <strong>Cosenza-Catanzaro del 22 dicembre 2016.<\/strong> I giudici amministrativi hanno quindi dato sostanzialmente ragione alla tesi difensivo in particolare nel punto in cui sosteneva il difetto di proporzionalit\u00e0 tra la condotta contestata e la portata del divieto comminato. <strong>Al tifoso, nei riguardi del quale non era mai stato in precedenza mosso alcun addebito<\/strong> inerente l\u2019ordine pubblico e la sicurezza in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive, &#8211; si legge nel dispositivo &#8211; \u00e8 stato contestato di aver acceso un fumogeno durante la competizione svolta in data 22.12.2016 presso lo stadio comunale San Vito \u201cGigi Marulla\u201d di Cosenza.<\/p>\n<p>A fronte di tale unica condotta, non seguita dal lancio del fumogeno in questione, il <strong>Questore ha vietato<\/strong> al tifoso<strong> l\u2019accesso su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico, relative a tutti i campionati della F.I.G.C<\/strong>., comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana, per un periodo di un anno.<\/p>\n<p>Il divieto gravato, sia pure contenuto nel limite minimo di un anno, si appalesa <strong>carente di proporzionalit\u00e0 rispetto alla carica offensiva della condotta<\/strong> ascritta al ricorrente, avuto riguardo sia alla generalit\u00e0 delle competizioni calcistiche di riferimento che all\u2019estensione geografica dello stesso, tanto pi\u00f9 se si considerano l\u2019assenza di precedenti specifici in capo a quest\u2019ultimo e la natura, di rango parimenti costituzionale, delle libert\u00e0 individuali compresse dalla misura in questione. <strong>Il Tar ha condannato il Ministero dell\u2019Interno,<\/strong> in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi<strong> \u20ac 1.500,00<\/strong> oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;episodio si riferisce al derby tra Cosenza-Catanzaro del dicembre 2016 ma il Daspo non sarebbe stato proporzionato al fatto accaduto ovvero l&#8217;accensione di un fumogeno. 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