{"id":98275,"date":"2018-09-14T09:18:50","date_gmt":"2018-09-14T07:18:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quicosenza.it\/news\/senza-categoria\/cosenza-verona-arriva-la-sentenza-del-giudice-0-3-a-tavolino-a-favore-dellhellas\/"},"modified":"2023-01-16T18:59:17","modified_gmt":"2023-01-16T17:59:17","slug":"237201-cosenza-verona-arriva-la-sentenza-del-giudice-0-3-a-tavolino-a-favore-dellhellas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quicosenza.it\/news\/237201-cosenza-verona-arriva-la-sentenza-del-giudice-0-3-a-tavolino-a-favore-dellhellas\/","title":{"rendered":"Cosenza-Verona la sentenza del giudice: 0-3 a tavolino e multa per responsabilit\u00e0 diretta"},"content":{"rendered":"<h4>Nel referto arbitrale viene posta in evidenza la pericolosit\u00e0 di diverse parti del terreno di gioco ultimato solo la mattina della gara. Per il giudice sportivo il Cosenza era perfettamente a conoscenza che i lavori non sarebbero terminati avendo anche chiesto la disponibilit\u00e0 di giocare a Benevento salvo poi fare dietro marcia. Il mancato svolgimento della gara \u00e8 stato determinato dalla condotta a dir poco avventata e poco diligente dei rossoblu. Il Cosenza ha comunicato che proporr\u00e0 immediato appello<\/h4>\n<h4><!--more--><\/h4>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>COSENZA &#8211; <strong>Sconfitta per 3 a 0 a tavolino e multa di 3.000 euro<\/strong> con diffida per la societ\u00e0 rossoblu che non \u00e8 stata penalizzata con un ulteriore -1 in classifica. Questa la decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha emesso questa mattina la sua sentenza nella quale da ragione agli scaligeri e punisce il Cosenza indicando nelle motivazioni che<strong> la gara in oggetto non si \u00e8 disputata per responsabilit\u00e0 diretta della\u00a0societ\u00e0 Cosenza\u00a0Calcio<\/strong>\u00a0<strong>che far\u00e0 subito appello.<\/strong><\/p>\n<p>Nella sentenza\u00a0viene anche evidenziato che il Cosenza<strong> in data 21 Agosto aveva informato la societ\u00e0 Hellas Verona della possibile \u201cvariazione di campo da gioco<\/strong> per la gara del 1\u00b0 settembre 2018\u201d, comunicando di aver ricevuto concessione scritta da parte del Benevento Calcio per giocare allo stadio \u201cCiro Vigorito\u201d di Benevento\u201d. Dunque, per il giudice sportivo,<strong> il Cosenza era perfettamente consapevole delle problematiche del manto erboso<\/strong> &#8211; si legge nella sentenza &#8211; <strong>avendone esatta conoscenza della circostanza che i lavori di rifacimento del terreno non si sarebbero conclusi entro la data del 1\u00b0 settembre 2018<\/strong>, tant&#8217;\u00e8 che avrebbero potuto essere ultimati non prima del 3 o 4 settembre e che addirittura sarebbe stato necessario attendere \u201caltre\u00a0due settimane per (raggiungere, ndr) la piena funzionalit\u00e0 del terreno di giuoco\u201d ed <strong>\u00e8 da escludere la ricorrenza di qualsiasi evento eccezionale e\/o imprevedibile e\/o straordinario <\/strong>che possa rientrare nell\u2019alveo della c.d. forza maggiore<strong>.\u00a0<\/strong>Per il giudice sportivo il Cosenza non si efficacemente adoperato per evitare alla Soc. Hellas Verona e ai\u00a0propri tifosi di sostenere inutili costi di trasferta, pur avendo la possibilit\u00e0 di rinviare la\u00a0data della gara o di disputare la gara presso lo Stadio di Benevento.<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In mattinata la societ\u00e0 Cosenza Calcio, preso atto della decisione del Giudice Sportivo, in merito alla gara non disputata con il Verona, comunica che <strong>proporr\u00e0 immediato appello avverso l\u2019odierno deliberato nelle competenti sedi<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-235338\" src=\"https:\/\/quicosenza.it\/news\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/Cosenza-Verona1.jpg\" alt=\"\" width=\"590\" height=\"348\" title=\"\"><\/p>\n<h4>Terreno sconnesso, pericoloso in diverse zone: era impossibile giocare<\/h4>\n<p><strong>Nel referto del direttore di gara Piscopo di Imperia si legge<em>\u00a0&#8220;<\/em><\/strong><em>l<strong>\u2019insussistenza delle condizioni per garantire\u00a0l\u2019incolumit\u00e0 fisica<\/strong> nelle seguenti zone del terreno di giuoco: \u201cla <strong>fascia laterale opposta\u00a0alle panchine<\/strong> (dalla linea perimetrale all&#8217;area di rigore di larghezza), <strong>diverse porzioni\u00a0della parte centrale del terreno di gioco<\/strong>, la<strong> fascia lato panchine all&#8217;altezza dell&#8217;area di\u00a0rigore fino alla zona d&#8217;angolo<\/strong>, proprio all&#8217;ingresso del terreno di gioco. <strong>Il terreno infatti\u00a0si presentava sconnesso, con diversi avvallamenti, e nelle zone sopra citate vi era una totale <\/strong><\/em><em><strong>mancanza di compattezza del fondo<\/strong>, che comportava un affondo del piede verso il\u00a0<\/em><em>basso per alcuni centimetri<\/em><strong><em>&#8220;<\/em><\/strong><\/p>\n<h4>Per il giudice le motivazioni del Cosenza sono poco credibili e inverosimili<\/h4>\n<p>In pi\u00f9 dal comunicato viene anche evidenziato che per il Cosenza le\u00a0causa scatenante sono stati\u00a0 gli <strong>improvvisi cedimenti del manto erboso dovuti alla presenza di insetti terricoli (in particolare nottue)<\/strong> che ne hanno inficiato l\u2019attecchimento, poich\u00e9 gli stessi si sono nutriti\u00a0del manto erboso. <strong>Per il giudice sportivo motivazione che appaiono inverosimili e poco credibili <\/strong>stante la tardivit\u00e0 di detta giustificazione, peraltro n\u00e9 indicata, n\u00e9 rilevata nei precedenti accertamenti e sopralluoghi\u00a0svolti nel corso dei mesi luglio e agosto precedenti la data della gara.<\/p>\n<h4>Non paragonabile al precedente Latina &#8211; Paganese<\/h4>\n<p>In definitiva, continua il giudice,<strong>\u00a0il mancato svolgimento della gara \u00e8 stato determinato dalla condotta a dir poco avventata e poco diligente della Societ\u00e0 Cosenza\u00a0<\/strong>che <strong>con il proprio comportamento ha violato i doveri di lealt\u00e0 e correttezza nei confronti della Societ\u00e0 ospitata<\/strong>, perch\u00e9, pur pienamente consapevole sia dell\u2019inadeguatezza del terreno fin dal 5 luglio 2018, sia dell\u2019impossibilit\u00e0 di\u00a0completare i lavori di rifacimento entro il 1\u00b0 settembre 2018, <strong>non si \u00e8 efficacemente adoperata per evitare alla Soc. Hellas Verona e ai\u00a0propri tifosi di sostenere inutili costi di trasferta<\/strong>, pur avendo la possibilit\u00e0 di rinviare la\u00a0data della gara o di disputare la gara presso lo Stadio di Benevento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<h4><span style=\"color: #ff0000;\">Questo il referto completo<\/span><\/h4>\n<p><strong>Il Giudice Sportivo,<\/strong><br \/>\n\u2212 letto il rapporto dell\u2019arbitro, unitamente alla allegata riserva scritta di reclamo effettuata\u00a0dalla Societ\u00e0 Hellas Verona e al supplemento di rapporto<br \/>\n\u2212 attesa la procedibilit\u00e0 d\u2019ufficio, come da separato provvedimento ritualmente comunicato alle parti a cura della Segreteria di questo Giudice in data 10 settembre 2018<br \/>\n\u2212 acquisita la seguente documentazione: e-mail del 5 luglio 2018 inviata dal Dott. Giovanni Castelli alla Soc. Cosenza e alla Lega Serie B; relazione del 13 agosto 2018; e-mail della Soc. Cosenza inviata in data 21 agosto 2018 alla Soc. Hellas Verona e alla Lega di SerieB\u00a0 Determinazione n. 29 del 22 agosto 2018 dell\u2019Osservatorio Nazionale sulle<br \/>\nManifestazioni Sportive; verbale di sopralluogo effettuato presso lo Stadio \u201cSan Vito \u2013\u00a0Gigi Marulla\u201d dal Dott. Ing. Prof. Carlo Longhi in data 30 agosto 2018; relazione del 3\u00a0settembre 2018 del Responsabile terreni di giuoco LNPB, Dott. Agr. Giovanni Castelli;<br \/>\n\u2212 letto, comunque, il reclamo (pervenuto a mezzo pec in data 5 settembre 2018-ore 20.07)\u00a0con il quale la Soc. Hellas Verona ha chiesto di: \u201ccomminarsi alla Soc. Cosenza la\u00a0punizione ex art. 17 CGS co. 1 della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3,\u00a0salvo l\u2019applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell\u2019art. 1 bis CGS\u00a0co. 1 che il Giudice sportivo riterr\u00e0 eventualmente applicabili\u201d;<\/p>\n<p>\u2212 lette, altres\u00ec, le controdeduzioni della Soc. Cosenza, pervenute in data 8 settembre 2018<\/p>\n<p>\u2212 considerato che \u00e8 <strong>indubbia l\u2019impraticabilit\u00e0 del terreno di giuoco, per come risulta dal\u00a0rapporto e dal supplemento di rapporto dell\u2019Arbitro<\/strong> &#8211; atti che fanno prova fino a querela\u00a0di falso &#8211; dai quali emerge che la gara in oggetto non \u00e8 stata disputata in quanto \u201c<em>non\u00a0sussistevano le condizioni per garantire l&#8217;incolumit\u00e0 fisica dei partecipanti all&#8217;incontro, a\u00a0\u00a0<\/em><em>causa delle condizioni del terreno di gioco in alcune zone dello stesso\u201d; in particolare, nel supplemento di rapporto l\u2019Arbitro rilevava l\u2019insussistenza delle condizioni per garantire\u00a0l\u2019incolumit\u00e0 fisica nelle seguenti zone del terreno di giuoco: \u201cla fascia laterale opposta\u00a0alle panchine (dalla linea perimetrale all&#8217;area di rigore di larghezza), diverse porzioni\u00a0della parte centrale del terreno di gioco, la fascia lato panchine all&#8217;altezza dell&#8217;area di\u00a0rigore fino alla zona d&#8217;angolo, proprio all&#8217;ingresso del terreno di gioco. Il terreno infatti\u00a0si presentava sconnesso, con diversi avvallamenti, e nelle zone sopra citate vi era una\u00a0<\/em><em>totale mancanza di compattezza del fondo, che comportava un affondo del piede verso il\u00a0basso per alcuni centimetri<\/em>\u201d;<\/p>\n<p>\u2212 considerato che le precarie condizioni del terreno di giuoco, tali da non consentire il\u00a0regolare svolgimento della gara del 1\u00b0 settembre 2018, erano a conoscenza della Soc.\u00a0Cosenza, per come emerge dall\u2019esame dei seguenti documenti:<\/p>\n<p>i) comunicazione inviata via e-mail in data 5 luglio 2018 dal Responsabile terreni di giuoco LNPB, Dott. Agr. Giovanni Castelli, alla Soc. Cosenza e alla Lega Serie B, nella quale si evidenzia che \u201cla condizione del terreno di giuoco non corrisponde a quella<br \/>\nnecessaria al regolare svolgimento delle partite del campionato di serie B\u201d e che \u201ctenuto\u00a0conto della condizione attestata e dell\u2019urgenza determinata dall\u2019esigenza di avvio\u00a0dell\u2019imminente stagione sportiva 2018\/2019 sin dal prossimo agosto, non vi \u00e8 altra\u00a0soluzione che non quella di procedere al rifacimento complessivo del campo\u201d. Inoltre, \u201cin\u00a0ordine al rifacimento, una prima scelta \u00e8 quella di valutare su quale campo giocare, se\u00a0naturale o sintetico (\u2026) se si confermasse la pi\u00f9 scontata soluzione dell\u2019erba naturale, andrebbe approfondito il tema della condizione del drenaggio e l\u2019opportunit\u00e0 o meno<br \/>\ndell\u2019impiego di essenze prative macrotermiche\u201d;<\/p>\n<p>ii) verbale datato 30 agosto 2018 relativo al sopralluogo effettuato in data 6 agosto 2018\u00a0dall\u2019Ing. Carlo Longhi presso lo Stadio \u201cSan Vito \u2013 Luigi Marulla\u201d di Cosenza, ove s<strong>i\u00a0rappresenta che non era ancora stata completata la posa in opera del manto erboso e il\u00a0terreno non era stato tracciato<\/strong>;<\/p>\n<p>iii) relazione redatta presso lo Stadio \u201cSan Vito \u2013 Gigi Marulla\u201d in data 13 agosto 2018 e\u00a0sottoscritta, oltre che dal Dott. Castelli, anche dal Sig. Andrea De Poli in rappresentanza\u00a0della Soc. Cosenza, nonch\u00e9 dal Geom. Filippo Natale, rappresentante dell\u2019impresa\u00a0appaltatrice, dalla quale risulta che \u201ci <strong>lavori (sono, ndr) iniziati e consegnabili salvo\u00a0cause forza maggiore, verosimilmente al 3\/4 settembre, con necessit\u00e0 di altre due\u00a0settimane per la (\u2026) funzionalit\u00e0 della superficie di giuoco\u201d e che \u201ci lavori non\u00a0comprendono rifacimenti (\u2026) del drenaggio<\/strong>\u201d;<\/p>\n<p>iv) e-mail del 21 agosto 2018 con la quale la Soc. Cosenza informava la Soc. Hellas\u00a0Verona e la Lega Serie B della possibile \u201cvariazione di campo da gioco per la gara\u00a0Cosenza Hellas Verona del 1\u00b0 settembre 2018\u201d, comunicando di aver \u201c<strong>ricevuto la\u00a0concessione scritta da parte del Benevento Calcio per giocare allo stadio \u201cCiro\u00a0Vigorito\u201d di Benevento<\/strong>\u201d e di essere in attesa del \u201cnullaosta della Prefettura di Benevento,\u00a0della Questura di Benevento e del Comune di Benevento\u201d;<\/p>\n<p>v) Determinazione n. 29 del 22 agosto 2018 dell\u2019Osservatorio Nazionale delle\u00a0Manifestazioni Sportive, che prevede \u201cper l\u2019incontro di calcio Cosenza \u2013 Hellas Verona, laddove si disputi a Benevento\u201d l\u2019adozione di idonee misure organizzative, da ci\u00f2<br \/>\nrisultando che la possibile variazione del campo di gioco era stata segnalata\u00a0all\u2019Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive;<\/p>\n<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<\/p>\n<p>\u2212 considerato, pertanto, che la Soc. Cosenza er<strong>a perfettamente consapevole, avendone esatta\u00a0conoscenza, della circostanza che i lavori di rifacimento del terreno non si sarebbero\u00a0conclusi entro la data del 1\u00b0 settembre 2018<\/strong>, tant\u2019\u00e8 che avrebbero potuto essere ultimati\u00a0non prima del 3 o 4 settembre e che addirittura sarebbe stato necessario attendere \u201caltre\u00a0due settimane per (raggiungere, ndr) la piena funzionalit\u00e0 del terreno di giuoco\u201d (cfr.\u00a0relazione del 13 agosto 2018);<\/p>\n<p>\u2212 ritenuto che lo svolgimento degli eventi soprarichiamati \u00e8 tale da <strong>escludere la ricorrenza\u00a0di qualsiasi evento eccezionale e\/o imprevedibile e\/o straordinario<\/strong> che possa rientrare\u00a0nell\u2019alveo della c.d. forza maggiore, ossia \u201cun evento derivante dalla natura o dal fatto\u00a0dell\u2019uomo che non pu\u00f2 essere preveduto o che, anche se preveduto, non pu\u00f2 essere\u00a0impedito\u201d (cfr. Cass. 22 gennaio 1980, n. 1018);<\/p>\n<p>\u2212 rilevato che, sotto tale profilo, le giustificazioni della Soc. Cosenza, di cui alla relazione\u00a0tecnica allegata alle controdeduzioni, che attribuiscono \u201cla causa scatenante di questi\u00a0improvvisi cedimenti del manto erboso (\u2026) alla presenza di insetti terricoli (in<br \/>\nparticolare nottue) che ne hanno inficiato l\u2019attecchimento, poich\u00e9 gli stessi si sono nutriti\u00a0del manto erboso\u201d <strong>appaiono inverosimili e poco credibili<\/strong>, stante la tardivit\u00e0 di detta\u00a0giustificazione, peraltro n\u00e9 indicata, n\u00e9 rilevata nei precedenti accertamenti e sopralluoghi svolti nel corso dei mesi (luglio e agosto) precedenti la data della gara;<\/p>\n<p>\u2212 rilevato, altres\u00ec, c<strong>he nessun rilievo pu\u00f2 attribuirsi al precedente giurisprudenziale invocato\u00a0dalla Soc. Cosenza, relativo alla gara Paganese \u2013 Latina<\/strong> del 16 dicembre 2012 (sentenza\u00a0della Corte di Giustizia Federale dell\u20198 febbraio 2013), poich\u00e9 in detto caso l\u2019evento\u00a0eccezionale e imprevedibile che ha impedito lo svolgimento della gara (ossia l\u2019apertura di\u00a0una piccola voragine in mezzo al campo) si \u00e8 verificata nel corso della gara (tra il primo e\u00a0il secondo tempo), laddove nel caso concreto l\u2019evento era pienamente prevedibile prima\u00a0della data della gara, per cui <strong>il mancato svolgimento della gara \u00e8 stato determinato dalla\u00a0<\/strong><strong>condotta a dir poco avventata e poco diligente della Soc. Cosenza<\/strong>;<\/p>\n<p>\u2212 considerato a tale proposito, che nella relazione inviata in data 3 settembre 2018 al Direttore Generale e all\u2019Ufficio Competizioni della Lega Serie B, il Responsabile terreni di giuoco LNPB, D<strong>ott. Agr. Giovanni Castelli ha attestato che il rifacimento del terreno di\u00a0gioco \u201csi \u00e8 concluso la mattina stessa del giorno della gara\u201d (ossia il 1\u00b0 settembre 2018)\u00a0<\/strong><strong>e che comunque \u201cil terreno di giuoco (\u2026) non ha raggiunto, in tutta la sua superficie, la\u00a0necessaria condizione di praticabilit\u00e0, soprattutto in ordine alla sicurezza per gli atleti<\/strong>\u201d;<\/p>\n<p>\u2212 atteso che la Soc. Cosenza c<strong>on il proprio comportamento, come sopra dettagliatamente descritto, ha, altres\u00ec, violato i doveri di lealt\u00e0 e correttezza nei confronti della Societ\u00e0 ospitata<\/strong>, perch\u00e9, pur pienamente consapevole sia dell\u2019inadeguatezza del terreno di giuoco\u00a0dello Stadio \u201cSan Vito \u2013 Gigi Marulla\u201d fin dal 5 luglio 2018, sia dell\u2019impossibilit\u00e0 di\u00a0completare i lavori di rifacimento entro il 1\u00b0 settembre 2018 (data della gara Cosenza\u2013 Hellas Verona), non si \u00e8 efficacemente adoperata per evitare alla Soc. Hellas Verona e ai\u00a0propri tifosi di sostenere inutili costi di trasferta, pur avendo la possibilit\u00e0 di rinviare la\u00a0data della gara o di disputare la gara presso lo Stadio di Benevento;<br \/>\n25\/59<\/p>\n<p>\u2212 accertato, pertanto, che<strong> la gara in oggetto non si \u00e8 disputata per responsabilit\u00e0 diretta della\u00a0Soc. Cosenza<\/strong>;<\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><br \/>\n<strong>delibera di infliggere alla Soc. Cosenza la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0\u00a0a 3 a favore della Soc. Hellas Verona, nonch\u00e9 l\u2019ammenda di Euro 3.000,00 con diffida<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel referto arbitrale viene posta in evidenza la pericolosit\u00e0 di diverse parti del terreno di gioco ultimato solo la mattina della gara. Per il giudice sportivo il Cosenza era perfettamente a conoscenza che i lavori non sarebbero terminati avendo anche chiesto la disponibilit\u00e0 di giocare a Benevento salvo poi fare dietro marcia. 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