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Elezioni amministrative 2019: seggi aperti. Come si vota, preferenze e voto disgiunto

Elezioni amministrative 2019

Amministrative 2019, si vota fino alle ore 23.00 di oggi domenica 26 maggio per il rinnovo in Calabria di 136 Municipi. Le modalità di voto per i comuni sotto e sopra i 15.000 abitanti, le preferenze, il voto di genere e quello disgiunto.

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COSENZA – Seggi aperti dalle ore 07:00 e fino alle 23:00 per il rinnovo delle amministrazioni comunali in circa 3.800 comuni italiani. In Calabria saranno 136 su 404 i municipi in cui si voterà (68 in provincia di Cosenza esclusa Diamante, dove sono state rinviate  al 7 luglio prossimo per la morte del candidato a sindaco Ernesto Caselli) per il rinnovo del Consiglio comunale (20 in provincia di Catanzaro, 69 in provincia di Cosenza, 10 in provincia di Crotone, 22 in provincia di Reggio Calabria e 12 in provincia di Vibo Valentia). Solo cinque di questi Comuni, il 3%, superano la soglia dei 15mila abitanti: Corigliano Rossano, Rende, Montalto Uffugo , Gioia Tauro e Vibo Valentia.

Lo spoglio delle schede delle elezioni amministrative inizierà solo dopo la conclusione di quello riguardante le elezioni europee. Si comincerà lunedì 27 maggio alle ore 14:00.

Per votare è necessario recarsi alla propria sezione elettorale (indicata nella tessera elettorale) e mostrare agli scrutatori due documenti:

Come si vota nei comuni sotto i 15mila abitanti

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Si usa una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica lista che lo appoggia. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 9 giugno (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.

Ogni elettore può:

 

Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.

 

La preferenza nei comuni sotto i 5.000 abitanti

Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga stampata sotto al simbolo della lista.

 

Doppia preferenza nei comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno,una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata:

  1. la lista a cui appartiene il candidato votato
  2. il candidato a consigliere votato
  3. il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere

Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti non è previsto il cosiddetto “voto disgiunto”. Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione  del  sindaco. Alla  lista collegata al  sindaco  eletto  sono  attribuiti  due  terzi  dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. Nel caso in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista, l’elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.

Come si vota nei comuni sopra i 15mila abitanti

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo (domenica 9 giugno) tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Si vota su una sola scheda, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Tre sono le possibilità di voto:

Si può tracciare un solo segno sul simbolo di una lista. In questo modo viene assegnata la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato

 

Tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest’ultimo collegate

 

Voto disgiunto

Tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘voto disgiunto’.

 

Ogni elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza per i consiglieri comunali, scrivendo il nome e cognome o solo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Non è possibile votare due candidati a sindaco diversi o due liste diverse che non appoggiano lo stesso sindaco. Qualsiasi altro segno o scritta sulla scheda porterà all’annullamento del voto.

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