CATANZARO – L’ampliamento dello spazio temporale della limitazione di responsabilità, per danno erariale, alle condotte attive dolose fino al 30 giugno 2023 “determinerà, inesorabilmente, una più duratura area ‘d’impunità’ in un momento in cui si chiede di gestire le risorse europee in attuazione del Pnrr in modo sì celere ma anche rispettoso della legalità”. Lo scrive il procuratore regionale della Corte dei Conti, Maria Rachele Anita Aronica, nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura contabile calabrese.
“Esonero di responsabilità eraria per mancanza di colpa grave”
“Da ricordare in campo normativo – osserva il procuratore della Corte dei Conti Calabria – l’ampliamento dello spazio temporale della limitazione di responsabilità, per danno erariale, alle condotte attive dolose fino al 30 giugno 2023 (articolo 51, comma 1, dl 31 maggio 2021, numero 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito in legge 108/2021). E’ stato così modificato l’articolo 21 del Decreto semplificazioni (dl 76/2020, convertito in legge 102/2021) che, introducendo questa limitazione di responsabilità in ragione dell’emergenza, l’aveva stabilita sino al 31 luglio 2021.
La ratio della norma è quella di evitare rallentamenti dell’attività per la cosiddetta ‘paura della firma’, ma la previsione determinerà, inesorabilmente, una più duratura area ‘d’impunità’ in un momento in cui si chiede di gestire le risorse europee in attuazione del Pnrr in modo sì celere ma anche rispettoso della legalità, proprio per utilizzarle efficacemente e, soprattutto, per non perderle. Il rischio che ne deriva – prosegue la relazione – è quello di aggravare il fenomeno delle opere e degli acquisti privi di utilità perché, non rispettando determinate condizioni e requisiti previsti dalla legge, nella maggior parte dei casi si consegue un prodotto inutilizzabile. Più verosimilmente, peraltro, la burocrazia difensiva trova la sua causa principale nell’incertezza normativa dovuta alla sovrapposizione di norme inevitabilmente non sempre ben coordinate. Ma è anche vero – conclude il procuratore regionale della Corte dei Conti – che questo è già un motivo che può esonerare da responsabilità erariale per mancanza di colpa grave”.
