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Bonus casa, cosa sapere sullo stato di crediti e cessioni e come ripartire le quote

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ROMA – La situazione relativa ai crediti di imposta per il superbonus e altri bonus edilizi rimane difficile: per questo permangono ancora molti dubbi sul loro corretto utilizzo e sulle scadenze, visto che alcune sono state prorogate ma solo per casi eccezionali.

Va ricordato che chi ha diritto alle detrazioni per il Superbonus e a taluni altri interventi agevolati può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.

Chi non ha trasmesso la comunicazione

Pur essendo presente l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione entro il 31 marzo 2023, il blocco dei crediti da parte delle banche ha reso per alcuni impossibile farlo. Per questo l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che è possibile la remissione in bonis, cioè è possibile trasmettere in ritardo se si paga una sanzione. Non è nemmeno necessaria la formalizzazione, secondo quanto dichiara l’esecutivo: il termine è perciò esteso al 30 novembre 2023.

Le condizioni

Tuttavia ci sono delle condizioni da rispettare a questo proposito: il soggetto cessionario sia una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. Per chi intendesse usufruire del superbonus per le villette, visto che il termine è stato posticipato al 30 settembre 2023, va ricordato come sia necessario aver completato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 per usufruirne nella misura del 110%. Discorso diverso per i lavori del 2023: è possibile usufruirne nella misura del 90% per edifici unifamiliari e villette indipendenti, anche se ci sono determinate condizioni.

Il blocca cessioni

Il decreto “Blocca cessioni” ha imposto il divieto di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto in fattura dal 17 febbraio 2023. Il decreto ha però esonerato dal blocco alcuni interventi già in corso, come quelli nei Comuni colpiti dal sisma dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dal maltempo dal 15 settembre 2022 nelle Marche; quelli realizzati dagli Iacp, cooperative di abitazione a proprietà indivisa od Onlus e quelli che vogliono superare le barriere architettoniche con detrazione del 75 per cento.

Le regole prevedono che il Superbonus sia ripartibile in quattro quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022. Una limitazione notevole, perché impone di distribuire l’intera detrazione su un arco temporale piuttosto ridotto, e un problema per chi dispone di redditi bassi. Le più recenti disposizioni hanno allargato tale finestra, permettendo una ripartizione di dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023 e allegabile nella dichiarazione dei redditi 2024.

L’accordo con l’impresa

In caso di accordo tra le parti si può comunque rientrare nel blocco delle cessioni, nonostante il divieto: la deroga si applica anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma per i quali sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti. A tal fine, nel caso in cui alla data del 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, l’accordo deve essere attestato sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

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