Calabria
Voli cancellati Ryanair, ecco come fare per il rimborso: i consigli del Comitato Difesa Consumatori
Cancellati circa 50 voli giornalieri della compagnia aerea Ryanair, per le prossime sei settimane.
LAMEZIA TERME – In questi giorni la compagnia aerea Ryanair lascerà a terra migliaia di passeggeri annunciando la cancellazione di circa 50 voli giornalieri e così sarà per le prossime sei settimane. “Trovare le informazioni sul proprio volo non è facile – fa sapere Pietro Vitelli responsabile del Comitato Difesa Consumatori consumatori. – La ben nota compagnia aerea con sede nella Repubblica Irlandese, che con le sue stranezze ha l’obbligo del risarcimento nei confronti dei consumatori in conformità del regolamento UE n.261/04 nonché , nelle ulteriori somme nel caso in cui i passeggeri, abbiano subito dei danni conseguenziali alla cancellazione e che, possano essere provati. Tanti passeggeri ci hanno rappresentato la difficoltà di collegamento al sito della compagnia di volo Ryanair, sottolineando la difficoltà nel reperire le informazioni sui ritardi e sulle cancellazione dei voli. Ecco cosa si può fare per chiedere il rimborso del biglietto da effettuarsi entro 7 giorni o, in alternativa, un altro volo non appena possibile stabilendo una nuova data.
Il Regolamento prevede anche la possibilità di ottenere a un indennizzo in moneta corrente così previsto:
- 250 euro per voli inferiori a 1500 km;
- 400 euro per voli intra-Ue superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
- 600 euro per voli extra-UE superiori a 3500 km.
Ma fate ben attenzione prosegue Vitelli il malcapitato viaggiatore deve farsi carico di inviare una lettera a Ryanair per la richiesta di indennizzo per cancellazione voli. E non finisce qui, la compagnia aerea può ridurre l’ammontare dell’indennizzo del 50% se la prenotazione su un volo alternativo comporta un ritardo all’arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore, in funzione delle distanze chilometriche, che lo stesso viaggiatore deve percorrere, rispetto all’orario del volo originario.
Mentre invece – conclude Vitelli – non è previsto alcun indennizzo monetario nel caso in cui:
- il viaggiatore è stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della partenza;
- il viaggiatore è stato informato della cancellazione nell’arco temporale tra le 2 settimane e i 7 giorni prima della partenza prevista ed allo stesso, è stato offerto un volo alternativo per consentire di partire non più di due ore prima dell’orario previsto e tale da raggiungere la destinazione finale in meno di 4 ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
- il viaggiatore è stato informato della cancellazione meno di 7 giorni prima della partenza prevista e contestualmente viene offerto un volo alternativo in modo che il viaggiatore possa partire non più di un’ora prima dell’orario previsto , raggiungendo la destinazione, in meno di 2 ore dopo l’orario d’arrivo previsto.
Viene consentito al passeggero l’opportunità di chiedere alla compagnia aerea anche il risarcimento dei danni subiti a causa della cancellazione del volo, ovviamente il soggetto danneggiato, dovrà provare la natura dei danni.”



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