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Voli cancellati Ryanair, ecco come fare per il rimborso: i consigli del Comitato Difesa Consumatori

Calabria

Voli cancellati Ryanair, ecco come fare per il rimborso: i consigli del Comitato Difesa Consumatori

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Cancellati circa 50 voli giornalieri della compagnia aerea Ryanair, per le prossime sei settimane.

 

LAMEZIA TERME – In questi giorni la compagnia aerea Ryanair lascerà a terra migliaia di passeggeri annunciando la cancellazione di circa 50 voli giornalieri e così sarà per le prossime sei settimane. “Trovare le informazioni sul proprio volo non è facile – fa sapere Pietro Vitelli responsabile del Comitato Difesa Consumatori consumatori. – La  ben nota compagnia aerea con sede nella Repubblica Irlandese, che con le sue stranezze ha l’obbligo del  risarcimento nei confronti dei consumatori in conformità del regolamento UE n.261/04  nonché , nelle ulteriori somme nel caso in cui i passeggeri, abbiano subito dei danni  conseguenziali alla cancellazione e che, possano essere provati. Tanti passeggeri ci hanno rappresentato la difficoltà di collegamento al sito della compagnia di volo Ryanair, sottolineando la difficoltà nel reperire le informazioni sui ritardi e sulle cancellazione dei voli. Ecco cosa si può fare per chiedere il rimborso del biglietto da effettuarsi entro 7 giorni o, in alternativa, un altro volo non appena possibile stabilendo una nuova data.

Il Regolamento prevede anche la possibilità di ottenere a un  indennizzo in moneta corrente così previsto:

  • 250 euro per voli inferiori a 1500 km;
  • 400 euro per voli intra-Ue superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
  • 600 euro per voli extra-UE superiori a 3500 km.

Ma fate ben attenzione prosegue Vitelli il malcapitato viaggiatore  deve farsi carico di  inviare una lettera a Ryanair per la richiesta di indennizzo per cancellazione voli.  E non finisce qui, la compagnia aerea può ridurre l’ammontare dell’indennizzo del 50% se la prenotazione su un volo alternativo comporta un ritardo all’arrivo di non più di 2, 3 o 4 ore, in funzione delle distanze chilometriche, che lo stesso viaggiatore deve percorrere, rispetto all’orario del volo originario.

Mentre invece – conclude Vitelli – non è previsto alcun indennizzo monetario nel caso in cui:

  • il viaggiatore è stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della partenza;
  • il viaggiatore è stato informato della cancellazione nell’arco temporale tra le 2 settimane e i 7 giorni prima della partenza prevista ed allo stesso,  è stato offerto un volo alternativo per consentire di partire non più di due ore prima dell’orario previsto e tale  da raggiungere la destinazione finale  in meno di 4 ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
  • il viaggiatore è stato informato della cancellazione meno di 7 giorni prima della partenza prevista e  contestualmente viene  offerto un volo alternativo in modo che il viaggiatore possa partire non più di un’ora prima dell’orario previsto , raggiungendo la destinazione, in meno di 2 ore dopo l’orario d’arrivo previsto.

Viene consentito al passeggero l’opportunità di chiedere alla compagnia aerea anche il risarcimento dei danni subiti a causa della cancellazione del volo, ovviamente il soggetto danneggiato, dovrà provare la natura dei danni.”

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