Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

13 contagiati ad Oppido Mamertina. La Regione istituisce la zona rossa a Messignadi

Calabria

13 contagiati ad Oppido Mamertina. La Regione istituisce la zona rossa a Messignadi

Pubblicato

il

Coronavirus Ospedale da campo

Sono 13 i positivi e tutti componenti di cinque nuclei familiari entrati in contatto con una donna risultata positiva. La frazione di Messignadi di Oppido Mamertina è stata dichiarata zona rossa. Vietati gli spostamenti, imposto l’utilizzo della mascherina e sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”

OPPIDO MAMERTINA (RC) – La Presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha emesso in serata un’ordinanza con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e disposizioni riguardanti limitazione agli spostamenti e divieti nella frazione di Messignadi del comune di Oppido Mamertina nel quale è stata dichiarata “zona rossa” l’intera frazione dopo che si è scoperto un nuovo focolaio che vede al momento 13 persone positive al Covid 19. La prima conferma era stata nel pomeriggio data dal sindaco Barillaro mentre poi in serata è arrivata l’ordinanza della governatrice che ha decretato il lockdown. Le persone attualmente positive sono componenti di cinque nuclei familiari entrati tutti in contatto con una donna che, dopo giorni di febbre, è stata sottoposta a tampone risultato poi positivo al covid. Tutti gli altri parenti sarebbero stati contagiati proprio dalla donna perché entrati in contatto con lei. Inoltre, molti dei 13 positivi nei giorni scorsi sarebbero entrati in contatto anche con numerosi cittadini di Oppido Mamertina. Per ora la chiusura riguarda solo la frazione di Messignadi, ma l’esito dei prossimi tamponi sarà decisivo per capire se allargare il provvedimento all’intero comune. Nel frattempo sono in corso ulteriori verifiche ed accertamenti per risalire alla catena dei contagi.

 

I divieti imposti nell’ordinanza della Santelli

Con decorrenza dalla mezzanotte di oggi  sono adottate le seguenti misure:

1. E’ disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.

2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza, per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.

3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.

4. Sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, se presenti nell’area individuata, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.

5. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione.

6. E’ disposto il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi e, al contempo, di valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, ferma restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni.

7. E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

8. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti del contact tracing, le misure indicate potranno essere rimodulate.

9. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARSCoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.

10. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

11. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

12. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione
emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, con preventiva comunicazione, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed inviata altresì al Prefetto di Reggio Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco di Oppido Mamertina. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
AmministrativoRegionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale

Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA