Calabria
A Sinopoli 15 positivi, si teme un focolaio. La Santelli dichiara la zona rossa
Il comune reggino, con poco più di 2mila abitanti, è stato dichiarato “Zona Rossa” con un’ordinanza firmata dalla governatrice Santelli dopo la positività di 15 persone. Chiuse tutte le attività commerciali non essenziali e le scuole
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SINOPOLI (RC) – Il presidente Jole Santelli ha emesso un‘ordinanza con la quale si dichiara “zona rossa” il comune di Sinopoli in provincia di Reggio Calabria. La decisione è stata adottata dopo che nel comune sono stati accertati 15 casi positivi al coronavirus e mentre si attendono gli esiti di altri tamponi. Inoltre le autorità sanitarie sono al lavoro per ricostruire la rete di contatti delle persone contagiate. Il comune è off limits in entrata e in uscita, sono state sospese tutte le attività commerciali ritenute non essenziali e chiuse le scuole. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure di contenimento del contagio potranno essere rimodulate. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare. Sinopoli ha una popolazione di poco meno di 2 mila abitanti. La richiesta di istituire la “zona rossa” nel comune era stata avanzata dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per la presenza di un focolaio che potrebbe allargarsi. In particolare, l’ordinanza ha decorrenza dalle ore 17 di oggi ed adotta tra l’altro le seguenti misure:
È disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.
Disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività riguardanti l’emergenza , per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.
Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.
Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
È disposto che il Dipartimento di Prevenzione provveda a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.
È ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree previsto dall’Ordinanza n. 68/2020, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.



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