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Il Tar respinge il ricorso del Chievo. Cosenza in B, Gravina ora lo riammetta subito

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Il Tar respinge il ricorso del Chievo. Cosenza in B, Gravina ora lo riammetta subito

Respinto il ricorso del Chievo al Tar. Adesso è davvero fatta per il Cosenza in serie B

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Tar Lazio Cosenza

ROMA – Tutto o niente. Da una parte il Chievo Verona, aggrappato disperatamente alla speranza di ribaltare le tre bocciature arrivate dalla giustizia sportiva (Covisoc, Consiglio federale e Collegio di garanzia del Coni) che ha decretato l’esclusione dalla Serie B dei venenti per inadempienze fiscali. Dall’altra il Cosenza, in attesa di essere riammesso al campionato cadetto, ma che dopo ben tre sentenze favorevoli, era ancora appeso alla decisione di Gravina e della federazione che ha voluto prima leggere le motivazioni del Coni e poi aspettare la sentenza del tribunale amministrativo che è finalmente arrivata questa mattina. Il Tar Lazio, con procedimento monocratico, ha deciso di respingere il ricorso del Chievo confermando in toto quanto aveva già deciso il Collegio di garanzia del Coni in ordine ai ritardi e ai mancati pagamenti tributari con il fisco. Adesso Gravina dia seguito alle decisioni del consiglio federale e riammetta subito il Cosenza in B.

Le motivazioni del TAR della nuova bocciatura

Nel dispositivo pubblicato dalla Prima sezione Ter del Tribunale amministrativo si legge che “nei limiti della cognizione propria della presente fase di giudizio – non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI”.  In particolare: va condivisa l’adozione di un’interpretazione rigorosa delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine del 28 giugno 2021 e alla necessità che a tale data risultassero pienamente assolti gli obblighi tributari in questione: si tratta infatti di una disciplina basata su un criterio di certezza finalizzato a garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse; – alla data del 28 giugno 2021 la posizione della società ricorrente non era fiscalmente regolare a motivo dell’intervenuta decadenza dalla rateizzazione pregressa di un debito che era da considerarsi esistente anche anteriormente agli sviluppi della fase esecutiva, nonché dell’assenza di un nuovo atto di rateizzazione formalmente perfezionato, non essendo sufficiente a tal fine una semplice istanza, secondo le formali previsioni del Manuale interpretate alla stregua dei predetti criteri. E ancora “che dal punto di vista dell’ordinamento sportivo detta situazione va considerata nella sua oggettività e attualità al momento della scadenza del termine perentorio, a nulla rilevando la prospettazione di elementi attinenti alla normativa emergenziale e comunque a un’ulteriore futura rateizzazione in fase esecutiva Che le suesposte considerazioni acquistano preminente rilievo nel contesto del complessivo bilanciamento di interessi proprio della presente fase di giudizio, alla luce delle peculiari
caratteristiche ed esigenze della materia in questione”.

P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2021.

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