Calabria
I legali della regione “il ricorso del Governo è inammissibile per difetto di giurisdizione”
Così gli avvocati che assistono la Regione “si tratta di una contrapposizione tra poteri dello Stato che può essere decisa solo dalla Corte costituzionale”
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COSENZA – “Il ricorso del Governo contro l’ordinanza della Regione Calabria deve essere discusso dalla Corte costituzionale e non dal Tar”, lo hanno sostenuto gli avvocati Oreste Morcavallo, Andrea Di Porto e Massimiliano Manna – quest’ultimo dell’Avvocatura regionale – che assistono la Regione. “Si tratta – ha spiegato l’avvocato Morcavallo – di una contrapposizione tra poteri dello Stato che può essere decisa solo dalla Corte costituzionale in base all’art. 134 della Costituzione”.
“Ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione”
Secondo i legali della Regione il ricorso del Governo è dunque “inammissibile per difetto di giurisdizione” tanto più che la presidenza del Consiglio indica che l’ordinanza della Regione è “lesiva delle proprie prerogative costituzionali“. Inoltre, riguardo al rischio di aumento dei contagi derivante dall’ordinanza, scrivono i legali della Regione nelle loro controdeduzioni, gli eventuali danni “risultano non prospettati ed in alcun modo dimostrati, soprattutto se si consideri la sopravvenienza di disposizioni statali di carattere sostanzialmente equipollente”.
Per i legali l’ordinanza firmata dalla Governatrice Santelli “trova sicuro fondamento normativo nei poteri riconosciuti dal terzo comma dell’art. 32 cit. al Presidente della Regione Calabria” inoltre sarebbe “conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità che richiedono di modulare le misure limitative di prerogative costituzionali al ‘rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio’ (non a caso nell’ordinanza impugnata si sottolinea l’adeguatezza e proporzionalità delle misure adottate in relazione alla specificità della Regione Calabria quanto al rischio contagio)”. E’ invece nel Dpcm del 26 aprile, per il collegio che assiste la Regione, che si troverebbe un’anomalia dal momento che “pretenderebbe di dettare le stesse identiche misure – si ripete, gravemente limitative di prerogative costituzionali – per tutto il territorio nazionale, omettendo di tener conto del diverso grado di rischio esistente tra le Regioni”.
“Le misure dell’ordinanza sono più restrittive del DCPM”
Per gli avvocati, tra l’altro, “la disposizione che consente la ripresa di attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismi con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto non si pone in alcun modo in contrasto con la disposizione nazionale, essendo da intendersi quale disposizione di dettaglio della medesima, in funzione delle specificità della situazione epidemiologica presente nel territorio regionale ed in presenza di alcune ‘misure minime’ da adottare a tutela della salute pubblica e del rischio di contagio”. Anzi, nel “riaprire”, le attività, la Regione prevede “misure addirittura più restrittive rispetto a quelle genericamente individuate dal DPCM“.



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