Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Esenzioni ticket anche agli “inoccupati”. Ma servono dei requisiti specifici

Italia

Esenzioni ticket anche agli “inoccupati”. Ma servono dei requisiti specifici

La decisione del Consiglio di Stato che fa cadere la distinzione con i disoccupai. Per ottenere l’esenzione sono necessari però un insieme di requisiti

Pubblicato

il

Esenzione Ticket

ROMA – L’esenzione del ticket per reddito potrebbe avere una platea molto più ampia, con ricadute sui conti pubblici. In base a un’interpretazione del Consiglio di Stato anche ai fini “della partecipazione alla spesa sanitaria” la distinzione tra “disoccupati” e “inoccupati” è stata superata dalla legge. “Deve considerarsi ‘disoccupato’ il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa”: i magistrati amministrativi hanno così chiarito i limiti di cosa debba intendersi per “stato di disoccupazione” in un parere redatto dalla prima sezione in risposta a un quesito sollevato dal ministero della Salute nel 2017 dopo il “riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, un decreto legislativo del 2015.

Il parere dei giudici di Palazzo Spada è stato pubblicato nei giorni scorsi dopo una lunga interlocuzione con i ministeri competenti e la presidenza del Consiglio, proprio visto l’impatto economico del venir meno di tale distinzione. Per ottenere l’esenzione sono necessarie un insieme di requisiti, ad esempio un reddito annuo inferiore a 8.263 euro per i single o di 11.362 euro per le coppie, associato a determinate condizioni personali (età maggiore dei 65) o sociali, come lo stato di disoccupazione, la titolarità di una pensione al minimo o sociale. Ora, l’estensione agli inoccupati dello stato di disoccupazione amplia potenzialmente la platea, con un forte impatto sui conti pubblici, come ammettono gli stessi magistrati. Pur consapevole che tale interpretazione “può comportare problematiche di copertura finanziaria”, il Consiglio di Stato ha ritenuto però che “la corretta interpretazione delle norme non può essere elusa da tali esigenze”. Il parere non ha effetti automatici. Per l’estensione servirebbe comunque un provvedimento legislativo o chi ritiene di avere i requisiti dovrebbe far valere le proprie ragioni davanti a un giudice. Lo stesso parere del Consiglio di Stato segnala come le principali Regioni italiane non abbiano ancora dato applicazione all’estensione agli inoccupati del regime più favorevole previsto per i disoccupati.

Pubblicità .

Categorie

Social

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA