Italia
Approvato il Ddl eco-vandali, chi deturpa o imbratta pagherà subito di tasca propria
ROMA – Arriva la legge sugli eco-vandali con l’inasprimento delle sanzioni per chi deturpa arte e monumenti nazionali. L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.
Il ministro Sangiuliano “finalmente è legge”
“Ringrazio il Parlamento per il lavoro svolto, prima il Senato e oggi la Camera, per essere finalmente riusciti a raggiungere questo fondamentale traguardo. Oggi è una bella giornata per la cultura italiana e, in particolare, per il patrimonio artistico e architettonico della Nazione. Con l’approvazione definitiva a Montecitorio diventa legge il ‘ddl eco-vandali’, da me fortemente voluto, che stabilisce un principio cardine: d’ora in poi, chi arrecherà dei danni al patrimonio culturale e paesaggistico sarà costretto a pagare di tasca propria il costo delle spese per il ripristino integrale delle opere”.
Chi deturpa pacherà di tasca propria
Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo l’approvazione definitiva del provvedimento da parte dell’Aula della Camera. “Si tratta, infatti, di sanzioni amministrative immediatamente irrogabili dal prefetto del luogo dove il fatto è commesso, sulla base delle denunce dei pubblici ufficiali”, ha continuato il Ministro. “È bene poi ricordare, ancora una volta, che colpire l’arte significa danneggiare anche la natura, perché in virtù dell’antropizzazione del paesaggio alcuni luoghi o monumenti sono diventati parte integrante delle nostre città. Compito dello Stato, come sancisce l’articolo 9 della Costituzione, è quello di preservare questa risorsa unica e preziosa che abbiamo il dovere di proteggere e custodire per le future generazioni”, ha concluso il ministro.
Il testo del Ddl eco-vandali
Articolo 1
Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.
L’autorità competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.
Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell’autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale: a) l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa tengono conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;
b) l’esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2
(Modifica all’articolo 518-duodecies del codice penale) 1. All’articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “o in parte inservibili o” sono inserite le seguenti: “, ove previsto,”
Articolo 3
(Modifica all’articolo 635 del codice penale) 1. All’articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente: “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro”.
Articolo 4
(Modifiche all’articolo 639 del codice penale) 1. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: “multa fino a euro 103” sono sostituite dalle seguenti: “multa fino a euro 309”;
b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro”;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate”.



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